Sentenza 19 ottobre 2012
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per Cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso la decisione assolutoria del giudice di secondo grado, nella ipotesi in cui una causa di estinzione del reato preesista alla proposizione del ricorso medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2012, n. 41391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41391 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/10/2012
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 1457
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 13759/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
avverso sentenza del 05/04/2011 dalla Corte di Appello di Napoli;
nei confronti di:
1. AN LO, nato a Giugliano in [...] il [...];
2. AN IC, nato a [...] il [...];
letto il ricorso e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è prescritto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa il 3.3.2006 all'esito di giudizio ordinario il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha prosciolto con la formula del fatto non costituente reato gli imputati LO TE e TE IC dal reato di concorso in abuso di ufficio continuato per avere LO TE, preside dell'istituto professionale artistico di Sessa Aurunca, conferito per un quadriennio scolastico dal 1999 al 2003 al proprio figlio IC (terzo beneficiario) l'incarico di supplenza per l'insegnamento presso il medesimo istituto delle discipline di restauro dei metalli preziosi e della ceramica, pur non avendo lo stesso titoli professionali per ricoprire la carica e senza rispettare l'ordine di priorità imposto dalle graduatorie di circolo o di istituto e la corrispondente disciplina regolamentare anche in riferimento alla previa autorizzazione del Provveditore agli Studi per la nomina del figlio nell'istituto di cui era dirigente scolastico. Condotta realizzata con la stipula di quattro contratti di lavoro a tempo determinato (18.9.1999, 10.10.2000, 8.11.2001 e 30.9.2002) tra l'istituto artistico e IC TE, cui il genitore pubblico ufficiale procurava intenzionalmente l'ingiusto vantaggio patrimoniale rappresentato dalla retribuzione percepita per i quattro anni scolastici.
Decisione liberatoria che il collegio giudicante ha incentrato sulla mancata dimostrazione (ove non, in più casi, della dimostrazione di evenienze di segno contrario) dei vari profili della condotta violatrice di legge, in uno all'assenza di danno ingiusto a terzi o di ingiusto vantaggio del beneficiario, contestati al preside TE LO.
2. Adita dall'impugnazione del Procuratore Generale distrettuale, la Corte di Appello di Napoli con la sentenza del 5.4.2011, indicata in epigrafe, ha respinto l'appello e confermato la decisione di proscioglimento di primo grado, di cui ha condiviso l'analisi ricostruttiva e valutativa dei fatti integranti la regiudicanda.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Napoli, lamentando mancanza o insufficienza della motivazione. La decisione di secondo grado, ad avviso del ricorrente, non ha esaminato tutti gli aspetti e gli argomenti del gravame prospettati nell'atto di appello dello stesso P.G., limitandosi a confutare un solo aspetto, quello attinente alla irrilevanza della ipotizzata violazione dell'obbligo di astensione da parte del preside imputato. La Corte territoriale non ha analizzato gli altri temi dedotti e afferenti alla elusione di più norme regolamentari ravvisabile nella vicenda oggetto del processo.
4. Il ricorso del Procuratore Generale di Napoli deve essere dichiarato inammissibile per palese e assorbente carenza di interesse alla coltivazione del mezzo di impugnazione, in uno alla stessa complementare genetica inammissibilità (infondatezza manifesta delle censure) del ricorso fin dal momento della sua proposizione. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass. S.U., 25.6.199 7 n. 7, Chiappetta, rv. 208165;
Cass. S.U., 25.6.2009 n. 29529, P.G. in proc. De Marino, rv. 244110;
Cass. S.U., 25.5.2011 n. 27610, P.G. in proc. Marano, rv. 250200), se il rappresentante del pubblico ministero, quale parte pubblica del processo penale e garante della vigilanza sull'osservanza delle leggi e la pronta e regolare amministrazione della giustizia (art. 73 O.G.), è portatore di un interesse a proporre impugnazione ogni volta in cui ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, tale interesse impugnarono deve pur sempre rivestire, come per ogni altra parte processuale, i caratteri della attualità e della concretezza.
Per la sussistenza dell'interesse al ricorso per cassazione, richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4 come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, è indispensabile che l'impugnazione, anche quella proposta dal pubblico ministero, esprima la propria concreta effettività ed attualità in quanto sia suscettibile di produrre - indipendentemente dalla ortodossia giuridica della pronuncia impugnata - la rimozione di un pregiudizio reale, considerato come conseguenza concreta riveniente dagli effetti primari e diretti della pronuncia gravata, atteso che nel vigente ordinamento processuale non sussiste un autonomo interesse teorico e formale all'esattezza giuridica della decisione.
Nel caso di specie l'accusa di abuso di ufficio continuato mossa ai due imputati risulta esaurita (id est consumata), quanto all'ultimo degli atti di ufficio (contratto di lavoro a tempo determinato) posti in essere dal preside scolastico LO TE in presunto favore del figlio, alla data del 30.9.2002. Non registrandosi nel corso dell'intero processo (giudizi di primo e di secondo grado) alcun periodo di sospensione del corso del termine prescrizionale, il reato ascritto ai due imputati risulta attinto da causa estintiva per decorso del termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi) alla data del 30.3.2010. La sentenza di appello impugnata dal P.G. partenopeo, con cui i giudici di secondo grado hanno ritenuto di confermare la piena assoluzione nel merito dei due imputati, è - quindi - intervenuta in epoca successiva al già spirato termine di prescrizione. Di conseguenza lo stesso ricorso per cassazione del P.G. presso la Corte di Appello di Napoli è stato proposto quando era ormai ben palese che l'invocato annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado giammai avrebbe potuto condurre ad un giudizio di colpevolezza dei due imputati (art. 129 c.p.p.), il potenziale giudizio di rinvio non potendo comunque sfociare se non in una decisione di sostanziale non liquet in presenza di una causa estintiva del reato (cfr. Cass. Sez. 6, 30.9.2009 n. 39689, rv. 245014; Cass. Sez. 6, 7.10.2009 n. 45330, Bozzolasco, rv. 245475). Tale causa estintiva preesistente alla proposizione del ricorso del P.G. privava già in quel momento di ogni attualità e concretezza l'interesse impugnatorio del ricorrente avverso la decisione assolutoria di secondo grado, sì da rendere per un verso improponibile il petitum, formato dalla richiesta di annullamento finalizzata ad una decisione affermativa della responsabilità penale dei due imputati, e da configurare - per altro verso - lo stesso ricorso come non idoneo ad instaurare un valido rapporto impugnatorio di legittimità (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. b e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). Da quanto esposto discende con logica consequenzialità che il ricorso del Procuratore Generale di Napoli non può che essere dichiarato inammissibile per l'immanente difetto di interesse all'impugnazione che risulta scandirne, diacronicamente e funzionalmente, l'avvenuta proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2012