Sentenza 12 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di disciplina degli alimenti, responsabile del reato di messa in commercio di sostanze alimentari in stato di alterazione di cui all'art. 5, lett. d), della legge 30 aprile 1962, n. 283, è il soggetto che nell'ambito dell'impresa ha effettivamente svolto la mansione di direzione della produzione, individuando le materie prime e le tecniche produttive da utilizzare, ovvero il titolare o colui che è proposto al settore produttivo con piena autonomia gestionale, non rilevando, al fine di escludere la legittimità della delega, la ridotta dimensione aziendale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2015, n. 15448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15448 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 12/02/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia G. - rel. Consigliere - N. 497
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 18612/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE RA AR N. IL 17/08/1968;
avverso la sentenza n. 141/2013 TRIBUNALE di ANCONA, del 18/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore avv. Dallavalle CO del foro di Milano (sost.proc.).
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 18 giugno 2013 il Tribunale di Ancona dichiarava ER FO CO responsabile del reato di all'art. 110 c.p. e L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d) perché, in concorso con OS TI, il primo quale responsabile legale dell'ipermercato Auchan di Ancona ed il secondo quale responsabile legale della ditta "Trasform Carni" di Offagna, detenevano e commercializzavano alimenti invasi da parassiti. Condannava lo stesso alla pena di Euro 2.582,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili (mentre assolveva OS TI per non aver commesso il fatto). In particolare il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la penale responsabilità del ER FO sulla base delle seguenti risultanze istruttorie. In data 19 luglio 2007 il sig. RI IO LO si recava presso i Carabinieri del NAS di Ancona consegnando loro una vaschetta di porchetta acquistata la sera prima all'ipermercato Auchan di Ancona invasa da parassiti. Tale versione è stata ritenuta del tutto credibile dal Tribunale di Ancona in quanto il teste ha onestamente ammesso di non aver subito alcuna conseguenza pregiudizievole per la salute ma di aver provato solo un comprensibile disgusto per l'accaduto: ciò, a detta del G di prime cure, esclude che il RI possa aver preordinato una deposizione strumentale all'ottenimento di indebiti emolumenti. Inoltre il Tribunale ha escluso che la contaminazione fosse attribuibile all'incuria dei consumatori essendo stato l'alimento conservato all'interno della confezione sigillata con pellicola fino alla consumazione avvenuta poche ore dopo l'acquisto. Appurata quindi che il RI acquisto una confezione di porchetta già contaminata, il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità del coimputato OS in quanto è stato dimostrato che lo stesso consegnò la porchetta all'ipermercato ad una temperatura (80) talmente elevata da impedire la sopravvivenza dei parassiti e non è stata dimostrata a carico dello stesso alcuna negligenza nel confezionamento e/o nel trasporto del prodotto. Dunque il G ha ritenuto del tutto verosimile che la contaminazione sia avvenuta presso l'Auchan durante una delle fasi inerenti la messa in vendita del prodotto dal ricevimento dal fornitore dei tronchi di porchetta, alla refrigerazione, al taglio ed al confezionamento. Dunque la responsabilità della suddetta contaminazione è stata addossata interamente al ER il quale, stante la sua posizione apicale nell'organigramma dell'azienda, avrebbe dovuto verificare l'adozione di tutte le cautele atte ad evitare la contaminazione del prodotto. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 42 c.p. In particolare la difesa censura la sentenza nel Tribunale nella parte in cui attribuisce la responsabilità della contaminazione al ER per il solo fatto che lo stesso fosse il rappresentante legale dell'ipermercato, cioè solo per la posizione apicale da questi rivestita. In proposito richiama la giurisprudenza in base alla quale "il soggetto responsabile va individuato in base, non alle qualifiche formali, ma alle mansioni effettivamente esercitate nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Corollario di questa impostazione funzionale delle qualifiche soggettive è che la responsabilità deriva direttamente dalla legge, e che la delega finisce per essere solo un possibile strumento di identificazione del responsabile, che il giudice deve valutare con prudente apprezzamento del caso concreto, senza essere condizionato da aprioristici schematismi.
5 - Alla luce di questi principi, in ordine al reato "proprio" previsto dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d), responsabile della messa in commercio di sostanze alimentari in stato di alterazione è per legge colui che nell'ambito dell'impresa produttrice ha svolto effettivamente la mansione di dirigere la produzione delle sostanze, indicando le materie prime e le tecniche produttive da utilizzare".
Orbene, sottolinea la difesa, nel caso di specie è stato dimostrato che si l'imputato era direttore di un grande esercizio di vendita ma anche che all'interno di detto esercizio sussisteva una precisa ripartizione di compiti così come emerge sia dall'organigramma sia dal manuale di autocontrollo (per la vendita degli alimenti) che prevedeva l'obbligo per il ricevitore della merce e per il Caposettore Prodotti Freschi di eseguire controlli onde evitare violazioni di legge di qualsiasi tipo. Peraltro, prosegue la difesa, l'esercizio commerciale venne controllato nei due giorni successivi dai NAS che riscontrarono la perfetta regolarità della conservazione dei prodotti ivi messi in vendita;
circostanza, questa, considerata irrilevante dal giudice di merito ma, al contrario, altamente significativa in quanto lo sviluppo delle mosche carnarie che, con tutta probabilità, avevano infestato la porchetta in questione dipende da una contaminazione ambientale non riscontrata dai NAS. Dunque, conclude la difesa, la supposizione della sentenza sulla presunta inosservanza delle misure idonee a prevenire l'evento si risolve in una mera presunzione in malam partem priva di ogni valenza probatoria. In particolare, poi, non si può neppure dire che in concreto mancasse la delega in quanto era lo stesso manuale di autocontrollo sopra citato a prevedere la responsabilità per questo tipo dei preposti a compiere le operazioni di ritiro dalla vendita con conseguente esclusione della responsabilità del direttore del punto vendita.
In subordine si richiede la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena non richiesto.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in quanto la sentenza si limita ad affermare che l'imputato è responsabile in quanto soggetto collocato in posizione apicale in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale risponde dei reati in materia alimentare il soggetto effettivamente preposto al controllo. In particolare secondo tale linea ermeneutica "risponde del reato previsto dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d) (messa in commercio di sostanze alimentari in stato di alterazione) il soggetto che nell'ambito dell'impresa produttrice ha effettivamente svolto la mansione di direzione della produzione, individuando le materie prime e le tecniche produttive da utilizzare, ovvero il titolare dell'impresa o colui che è proposto al settore della produzione, non rilevando, alfine di escludere la legittimità della delega, la ridotta dimensione aziendale" (si veda, tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 33308/2005). Nel frattempo, però, è intervenuta la prescrizione. Difatti la vicenda risale al 18 luglio 2008 e, trattandosi di una reato contravvenzionale, non essendo intervenuta alcuna sospensione, il termine prescrizionale è maturato in data 18 luglio 2013. Dunque, stante la non manifesta infondatezza del ricorso, occorre dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015