Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2009, n. 45330
CASS
Sentenza 7 ottobre 2009

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È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal P.M., che denunci un difetto di motivazione della sentenza impugnata e sia finalizzato ad ottenere il mutamento della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" in quella di proscioglimento "di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione", adottata dal giudice di primo grado e riformata in appello. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha osservato che il gravame non sarebbe idoneo a costituire una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, poichè il risultato cui il P.M. potrebbe pervenire sarebbe quello di un sostanziale "non liquet", non essendo possibile rimettere il processo al giudice del rinvio perché elabori una motivazione corretta, in presenza di una causa di estinzione del reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2009, n. 45330
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45330
    Data del deposito : 7 ottobre 2009

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