Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal P.M., che denunci un difetto di motivazione della sentenza impugnata e sia finalizzato ad ottenere il mutamento della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" in quella di proscioglimento "di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione", adottata dal giudice di primo grado e riformata in appello. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha osservato che il gravame non sarebbe idoneo a costituire una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, poichè il risultato cui il P.M. potrebbe pervenire sarebbe quello di un sostanziale "non liquet", non essendo possibile rimettere il processo al giudice del rinvio perché elabori una motivazione corretta, in presenza di una causa di estinzione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2009, n. 45330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45330 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 07/10/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1617
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 20581/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA;
avverso la sentenza 4 febbraio 2009 della Corte di appello di Genova, la quale, in riforma della sentenza 8 marzo 2005 del Tribunale di Savona, appellata da ZZ SE, nato il [...], ha assolto l'imputato dal reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture (fatti degli anni 1997 e 1998);
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEBBRARO SE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale. CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ricorre contro la sentenza 4 febbraio 2009 della Corte di appello di Genova, la quale, in riforma della sentenza 8 marzo 2005 del Tribunale di Savona, appellata da ZZ SE, ha assolto l'imputato dal reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture (fatti degli anni 1997 e 1998), perché il fatto non sussiste, a fronte della precedente decisione del Tribunale di proscioglimento per intervenuta prescrizione.
L'impugnazione contesta la decisione assunta dalla corte distrettuale, sostenendo che, in relazione alla concreta situazione probatoria ed alle emergenze processuali in atti, le quali deponevano per una realtà di "mera contraddittorietà o insufficienza della prova", non era consentito al giudice dell'appello un apprezzamento ponderato tra le opposte risultanze.
In buona sostanza ed in altre parole, secondo il ricorrente, che cita in proposito due decisioni della 2^ (26008/2007) e della 4^ sezione di questa Corte (26008/2007), la formula di proscioglimento sul merito sarebbe stata erroneamente adottata, pur mancandone i presupposti (assoluta assenza di prova della colpevolezza, o prova positiva dell'innocenza), i quali sono notoriamente rilevabili tramite una mera attività ricognitiva "de visu, più che valutativa", come invece nella specie avvenuto.
L'impugnazione, come da conforme richiesta del Procuratore generale di udienza, va dichiarata inammissibile, per difetto di interesse del ricorrente.
Infatti, essendo pacifica la circostanza che in nessun caso nella specie potrà essere affermata la responsabilità penale, per il P.M. un interesse concreto alla declaratoria della prescrizione in luogo della formula adottata non è certo configurabile in vista di una possibile affermazione della responsabilità civile dipendente da reato.
L'interesse del P.M. nella specie potrebbe invece discendere dal fatto che alla formula più favorevole la sentenza impugnata sia pervenuta attraverso affermazioni di principio errate in diritto, in quanto il pubblico ministero è legittimato ad impugnare, laddove ravvisi una decisione sotto questo aspetto ingiusta, indipendentemente dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli per l'imputato, purché il provvedimento tenda all'esatta applicazione della legge.
Ove però, come avviene nella specie, il pubblico ministero tenda a far rilevare un difetto di motivazione della sentenza impugnata, il risultato cui lo stesso pubblico ministero perverrebbe sarebbe in presenza dell'estinzione del reato rimettere il processo a un giudice di rinvio perché elabori una motivazione corretta. Talché il gravame non sarebbe idoneo a costruire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Va quindi affermato che è inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero finalizzata al mutamento della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste", adottata dal giudice di appello, in quella (assunta dal primo giudice e riformata) di proscioglimento di "non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione", in quanto l'interesse del P.M. ad impugnare, quand'anche fosse ravvisabile il vizio di motivazione, non riveste la necessaria connotazione di concretezza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2009