Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8687 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
9 L 8 2 e l . E a N n E , e N 1 p O 8 I a Z 9 m A 1 e - R t 1 T s i 1 S I s - G l 4 E a 2 R e . E P UB BLICA I TAL IANA h A L c D i 3 f 1 86 8 7 0 18 6 8 7 7 i E 2 T d . o N T E m S R E I CAS AZIONE A 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: sanzioni e audizione del sanzionato dall'autorità Presidente dr. Pasquale Reale R.G. N. 12977/99 Consigliere dr. Giovanni Verucci Consigliere dr. VA Salvago Cron. 19870 Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte Consigliere Rep. dr. Bruno Spagna Musso Ud. 08.03.2001 ha pronunciato la seguente: SENTE NZA su ricorso iscritto al n° 12977 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto DA AT AS, legale rappresentante dell'im- presa di pesca AS AT e IN TT, elettivamente domiciliato in Roma al Vicolo Orbitelli n. 31, presso l'avv. Michele Clemente e rappresentato difeso dall'avv. Vincenzo Tizzani, per procura a mar- gine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI TERMOLI, in persona del sindaco p.t. INTIMATO 630 2001 2 - avverso la sentenza della Pretura di Larino n. 91/98 - 22 giugno 1998. del 26 febbraio Udita, all'udienza dell'8 marzo 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha con- cluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 22 giugno 1998, il Pretore di Larino rigettava l'opposizione di VA AS, lega- le rappresentante dell'impresa di pesca AS VA e IN TE, all'ordinanza del Comune di Termoli del 23 settembre 1996, con la quale era stato ingiunto di pagare £. 20.000.000 a titolo di sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 3d del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 531, per avere commercializzato pro- dotti ittici senza previo controllo sanitario. L'opponente aveva dedotto di avere richiesto di essere sentito dal comune quale autorità competente a riceve- re il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, e che l'ordinanza si era emessa senza sua audizione. Il comune non si era costituito. Il pretore, rilevato che l'opponente aveva inviato al comune scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 ma non aveva chiesto di essere sentito e ri- tenuta sufficientemente provata la violazione, riget- 3 tava l'opposizione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso con unico articolato motivo il AS e il comune di Termoli non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'ar- t. 18 della L. 24 novembre 1981 n. 689, e insufficien- te motivazione sul punto della sentenza impugnata, non avendo il pretore rilevato che, con gli scritti difen- sivi inviati in sede amministrativa all'amministratore straordinario della U.S.L. 7 di Termoli, l'opponente ha richiesto di essere sentito personalmente da detta U- nità Sanitaria individuata dalla Guardia di Finanza come destinataria del rapporto cui sono stati inviati gli scritti difensivi con la richiesta di audizione. Poichè l'errata affermazione del pretore copre una il- legittimità della procedura amministrativa di accerta- mento della sanzione, la sentenza deve essere cassata.
2. Con il richiamo ad una pretesa violazione di norme di diritto il ricorso ha dedotto invece un errore di fatto del pretore, che avrebbe erroneamente letto gli scritti difensivi del ricorrente in sede amministrati- va ed esclusa la richiesta del AS di essere sentito personalmente dall'autorità che ha emesso l' atto oggetto d'opposizione.
4 - Si è quindi dedotto in sostanza un errore di fatto da denunciare con l'altro mezzo dell'impugnazione per re- vocazione se ne sussistano i presupposti non essendovi in questo caso un errore del predetto tipo direttamen- te rilevabile dalla stessa decisione e rettificabile con la procedura di correzione degli errori materiali;
peraltro essendosi censurata la sentenza per un inesi- stente errore di diritto in rapporto alla violazione non provata della L. 689/81, il ricorso come proposto non è inammissibile ma deve rigettarsi, perchè in- fondato. Nulla deve disporsi per le spese stante la mancata di- fesa del comune di Termoli.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2001. Paper Roh Il presidente I consigliere 32 Marie D OSITATA IN CANCELLERIA 26 S . 2001DEPOSIT I L 9 L 8 O Oggi, 6 B e . E l a N E n , N e 1 O p I 8 LLFRE Z a 9 A 1 m R - e T t 1 S is 1 I - s G 4 l E 2 a R . e A L h D c i 3 E f i 2 T d . N o E T S m R E A