Sentenza 29 settembre 2009
Massime • 1
In tema di archiviazione, deve essere disposta una nuova udienza camerale, pur in assenza di ulteriore opposizione della persona offesa, per la valutazione in contraddittorio della richiesta di archiviazione proposta all'esito delle indagini suppletive ordinate in occasione del rigetto, su opposizione della persona offesa, di precedente richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2009, n. 40113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40113 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2009 |
Testo completo
M %
401 1 3/ 09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 29/09/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. 1579 Dott. ADOLFO DI VIRGINIO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SAVERIO FELICE MANNINO N. 7596/2009 Rel. Consigliere - Dott. ARTURO CORTESE 3
Dott. FRANCESCO IPPOLITO
- Consigliere -
Dott. GIOVANNI CONTI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: сопро т1) PI AD N. IL 24/10/1946, nei confronti di IA IG N. IL 16/02/1949
avverso il decreto n. 5039/2007 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del 17/03/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
lette/sente le conclusioni del PG, che ha chiesto dictumans.
l'inammissibilità del ricorso
Udit i difensor Avv.
Ricorre, a mezzo del difensore, IA NO, nella qualità di persona offesa in procedimento penale nei confronti di AZ LU per i reati ex artt. 633 e 56-624 cp., avverso decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. di Treviso in data 17.03.2008.
Una precedente richiesta di archiviazione non era stata accolta dal G.I.P., che aveva disposto indagini suppletive. All'esito di queste ultime il P.M. aveva formulato nuova richiesta di archiviazione;
e la persona offesa aveva proposto nuova opposizione, a seguito della quale G.I.P. decideva "de plano" col provvedimento impugnato, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione (per carenza della indicazione di ulteriori accertamenti investigativi).
Secondo il ricorrente il G.I.P. avrebbe dovuto, in presenza di opposizione della persona offesa, fissare comunque l'udienza camerale;
e non avrebbe potuto decidere
"de plano".
Il ricorso è fondato. Secondo la prevalente giurisprudenza (Cass. Sez. 2^, 18.12.1995, Riccio, Sez. 1^, 21.5.1996, Maimone, Sez. 6^, 17.6.1998, Cardella, Sez. 2^,
23.9.2003, Fortunato, Sez. 6^, 30.5.2006, Ballarani, Sez. 6^, 13.11.2006, Tollari), invero, nelle situazioni come quella di specie, sussiste per il giudice, prima di provvedere sulla seconda richiesta di archiviazione, l'obbligo di instaurare il contraddittorio e di fissare una nuova udienza camerale partecipata, dovendo essere consentito all'opponente di esercitare il proprio diritto di difesa in ordine ai risultati delle indagini suppletive.
A questo indirizzo ritiene di doversi uniformare il Collegio. Ed invero, come già ritenuto dalle decisioni dianzi citate, il diritto della persona offesa di interloquire anche sulle indagini suppletive e sulla loro idoneità a determinare il rinvio a giudizio dell'indagato non può essere compresso entro i limiti di un contraddittorio meramente cartolare quale quello introdotto con la nuova opposizione, ma deve trovare il suo esercizio nel contraddittorio pieno tra le parti regolato dall'art. 127 c.p.p. e già instaurato a seguito dell'opposizione originale. Si deve parimenti escludere che l'onere di indicare nuovi elementi di investigazione sussista anche dopo l'espletamento delle indagini suppletive e sia quindi inammissibile l'opposizione che non indichi elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati con l'opposizione avverso la prima richiesta di archiviazione, poiché le indagini debbono ritenersi ormai esaurite e lo scopo della nuova opposizione non può essere che quello di interloquire sulla loro idoneità a determinare il rinvio a giudizio dell'indagato. Con il rigetto della richiesta originaria di archiviazione, infine, si è ormai aperta la fase del contraddittorio e resta definitivamente preclusa la possibilità del giudice di decidere con decreto, senza l'audizione delle parti interessate. La decisione deve necessariamente essere adottata con ordinanza, e cioè con provvedimento la cui natura presuppone il contraddittorio tra le parti, che debbono essere poste nella condizione di dispiegare compiutamente le proprie difese e di esercitare i diritti relativi: esigenza evidentemente incompatibile con la decisione "de plano" adottata. Ciò posto, deve essere annullato il decreto di archiviazione, con rinvio al giudice competente;
il quale adotterà le determinazioni opportune all'esito di udienza camerale e nel rispetto delle forme di cui all'art. 127 c.p.p..
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 cpp.,
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
A. Conte
A Di VirginioAugur DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
oggi 15 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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