Sentenza 4 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/01/2001, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0061 /01 Composta dagli Ill Magistrati: Oggetto Dott. Erminio Presidente RAVAGNANI Lavoro Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Consigliere R.G.N. 20593/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 1315 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rep. ha pronunciato la seguente Ud.28/11/00 ORD I NANZA CORTE SUTY RADI CASSAZIONE. sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS. al Sig. persona del legale rappresentante pro tempore, per diritti 200 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, IL CANCELLIERE presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente :
contro
SO UI;
intimata - avverso la sentenza n. 881/97 del Tribunale di 2000 GROSSETO, depositata il 04/12/97 R.G.N. 835/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 180 -1- udienza del 28/ MINICHIELLO;
udito il P.M. Generale Dott. per l'estinzione 11/00 dal Consigliere Dott. Florindo in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso del ricorso per rinuncia. -2- Fatto e diritto Rilevato che in data 15 novembre 2000 è stato depositato all'Ufficio Depositi della Suprema Corte l'atto - sottoscritto dal legale rappresentante dell'Istituto e da uno dei suoi difensori di rinuncia al ricorso per cassazione R.G. n. 20593 198) - ritualmente proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto in data 13 novembre 4 dicembre 1997 e nei confronti di OD SA non costituita in questa sede di legittimità;
considerato che
tale (valida) rinuncia comporta, ai sensi degli artt. 390 e 391 They cod. proc. civ., la pronuncia di estinzione del giudizio di cassazione, senza alcuna statuizione in ordine alle relative spese (non essendovi stata costituzione della parte intimata);
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Nulla per le spese. Roma, 28 novembre 2000 shill Il Presidente e རྒྱུ་འབའ་སོགས་ ༽ ག ༧་ཕྲད་པར་ཁང་དག་་་་ག IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Doposlata in Cancelleria oggi, 2.3 GEN. 2001 IL/COLLABORATORE DI CANCELLERIA