Sentenza 10 febbraio 2009
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 commi secondo e terzo e 98 comma secondo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. (Fattispecie in cui l'incertezza era stata riferita ai precedenti dattiloscopici dell'istante, dai quali emergevano diverse generalità, e al fatto che il medesimo aveva fornito false dichiarazioni in ordine al suo domicilio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2009, n. 11792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11792 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 10/02/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 354
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 021557/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AG EL, N. IL 20/01/1974;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 28/04/2008 GIP TRIBUNALE di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PICCIALLI PATRIZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Venezia, in sede di opposizione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettava il ricorso proposto da ER EL.
Il rigetto dell'istanza era stato motivato dal primo giudice sulla base della impossibilità da parte dell'istante di produrre la certificazione dei redditi prodotti all'estero e sulla mancata allegazione di documento idoneo che mostrasse l'indicazione del domicilio all'estero.
Il giudice dell'opposizione, dopo aver premesso che il ricorso in questione non era qualificabile come impugnazione ex art. 568 c.p.p., bensì come reclamo, vista anche l'applicazione della procedura speciale prevista per gli onorari di avvocato, ne ha tratto la conseguenza che, ai fini della decisione, il sindacato del giudice non era limitato al devolutum.
Ciò premesso, è stato confermato il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio anche sul rilievo della mancanza di certezza sull'identità dell'imputato giacché dai precedenti dattiloscopici risultava che lo stesso aveva fornito più volte nominativi, date e luoghi di nascita diversi. Analoga incertezza coinvolgeva anche il luogo di residenza o domicilio, con la conseguente impossibilità di eseguire gli accertamenti fiscali e il concreto svuotamento del potere di revoca del magistrato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112. Propone ricorso per Cassazione, tramite difensore, ER EL, articolando due motivi, poi meglio illustrati con memoria difensiva. Con il primo deduce in via preliminare la violazione dell'art. 568 c.p.p. e art. 345 c.p.c., giacché l'impostazione seguita dal giudicante, secondo il difensore, violerebbe la normativa secondo la quale in ogni caso le regole applicabili nel processo de quo sono quelle civili per il fatto che l'oggetto di tal giudizio è costituito dall'accertamento circa la sussistenza o meno delle condizioni di reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito.
Ne conseguirebbe la violazione dell'art. 345 c.p.c. giacché il giudicante aveva rigettato l'opposizione con motivazione disancorata rispetto alle censure formalizzate con l'atto di opposizione. Con il secondo motivo si duole della violazione della normativa di riferimento e del conseguente vizio motivazionale. Sul punto, sostiene il ricorrente, quanto alla condizione afferente i redditi, che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma 3, non prevede, l'inammissibilità in caso di mancata produzione della documentazione consolare, potendo questa essere sostituita, a pena di inammissibilità, in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 3, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
Quanto alla mancata prova del domicilio all'estero, si sostiene, richiamando i principi affermati dalla Corte Costituzionale, che qualora manchi l'indicazione del codice fiscale, lo straniero possa limitarsi a fornire i dati di cui al D.P.R. n. 605 del 1973, art. 4, comma 1, lett. a), in aggiunta al proprio domicilio all'estero (che sarebbe stato indicato nella istanza di ammissione al patrocinio). In conclusione, il ricorrente afferma che, nell'ipotesi in cui fosse materialmente impossibile ottenere il codice fiscale, come per lo straniero irregolare, sarebbe comunque possibile accedere al beneficio, indicando i dati indicati dal richiamato art.
4. In relazione al punto della motivazione che fa riferimento alla mancanza di certezza sulla identità dell'imputato, oltre a reiterare la censura relativa al superamento del limiti del devolutum, si evidenzia che l'ER non era mai stato inquisito per avere fornito false attestazioni o dichiarazione sulla propria identità. Il ricorso è infondato.
Quanto alla questione procedurale sollevata con il primo motivo, il problema della competenza in ordine al riesame dei decreti in materia di patrocinio a spese dello Stato, emessi incidentalmente dal giudice nell'ambito di un procedimento penale o penale militare principale, è stato risolto dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 24 novembre 1999, confl. giur. in proc. Di Dona, che ha affermato la competenza, quanto al gravame ed al successivo ricorso avverso decreti emessi dal giudice penale, del medesimo giudice penale. I giudici della S.C., hanno altresì affermato che la cognizione del gravame in questi casi è sempre devoluta alla competenza, non di un giudice superiore, ma dello stesso tribunale o della stessa Corte di appello, cioè del medesimo ufficio giudiziario cui "appartiene" organicamente e funzionalmente il giudice penale, monocratico o collegiale, che ha adottato il provvedimento oggetto di impugnazione. È stato altresì precisato che il ricorso per Cassazione contro siffatta ordinanza di revoca o modifica del beneficio deve essere introdotto, trattato e deciso in base alle regole procedurali proprie del rito penale di cui all'art. 568 c.p.p. e ss.. In tale prospettiva appaiono destituite di fondamento le censure formulate dal ricorrente, dirette a sostenere la competenza del giudice civile, con la conseguente applicabilità delle norme del codice di procedura civile e la natura di mezzo di impugnazione del gravame per il riesame dei decreti in materia di patrocinio a spese dello Stato, emessi incidentalmente dal giudice penale. Anche il secondo motivo è infondato
Secondo i giudici di merito, la mancanza di certezza sull'identità dell'imputato, dimostrata dai precedenti dattiloscopici, e le false dichiarazioni rese dall'interessato sul proprio domicilio, desumibili dalla relata di notifica negativa dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. eseguita dall'ufficiale giudiziario, precludono la possibilità di eseguire le verifiche sulle condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, commi 2 e 3, e art. 98, comma 2.
Tale interpretazione appare in linea con l'inequivoca formulazione letterale della normativa di settore (v. in particolare, il D.P.R. n.115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. b), che prevede, a pena di inammissibilità, l'indicazione nella istanza di ammissione al patrocinio delle generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica) e l'interpretazione consolidata fornitane da questa Corte (v., tra le altre, Sez. 4, 24 marzo 2004, Chanaf) secondo la quale è legittimo il provvedimento del giudice di merito che non ammette al patrocinio a spese dello Stato lo straniero, di cui si abbia fondato motivo di ritenere che le generalità indicate nell'autocertificazione non siano esatte, in quanto ciò impedisce di eseguire le verifiche previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, commi 2 e 3 (se si tratta dei delitti previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis), e art. 98, comma 2, alle quali invece possono essere sottoposti o sono sottoposti i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato (art. 90), e gli stranieri di cui siano certe le generalità. La non conoscenza delle generalità dell'istante, o quanto meno l'incertezza sulle sue generalità (come ritenuto nell'ordinanza impugnata del giudice di merito), oltre a non consentire le verifiche sopra indicate sarebbe anche di ostacolo all'individuazione delle variazioni di reddito, che devono essere comunicate per il combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art.79, comma 1, lett. d) e art. 112, comma 1, lett. a) e b), e che possono legittimare la revoca dell'ammissione.
In tale ipotesi, infatti, le indagini preventive previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2, (che prevede la possibilità per il magistrato, prima di provvedere, di trasmettere l'istanza alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche), già difficoltose per la ristrettezza temporale (il magistrato doveva provvedere immediatamente se l'istanza è prodotta in udienza, e entro dieci giorni se la stessa veniva presentata diversamente, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 1, ora modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92
che, con l'art. 12 ter ha, tra l'altro, soppresso l'obbligo del giudice di provvedere immediatamente in udienza), sarebbero risultate addirittura impossibili.
Le censure articolate dal ricorrente sul punto non colgono nel segno, ponendo tra l'altro questioni neanche affrontate dall'ordinanza impugnata (v. in particolare quella relativa alle conseguenze derivanti dalla mancata produzione della certificazione sui redditi rilasciata dall'autorità consolare ex D.P.R. n. 115 del 2002, art.79, comma 2, e quella attinente alla omessa indicazione del codice fiscale) e, per altri versi, irrilevanti (in particolare, quella afferente al fatto che all'ER non sarebbe stato mai contestato il reato di false attestazione sulla propria identità). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2009