Sentenza 14 ottobre 2010
Massime • 1
Integra il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche la compromissione della capacità di giudizio dipendente da disturbi di tipo paranoide.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2010, n. 41378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41378 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/10/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 3194
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - N. 10866/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DERO O\ N. IL *16/01/1977*;
avverso la sentenza n. 2385/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 25/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso e, in subordine la rimessione alle Sezioni Unite.
Osserva:
IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 25 novembre 2009, confermava la sentenza del Tribunale di Lecco, in data 15 maggio 2007, appellata da LLOR O\, dichiarato responsabile di circonvenzione dell'incapace OC GI per averlo indotto, abusando della sua condizione depressiva e di psicosi affettiva maniacale, a stipulare tre contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di elettrodomestici, computer e televisioni che il OC\ non avrebbe mai stipulati, essendo a beneficio esclusivo dell'imputato.
Il Tribunale condannava il prevenuto alla pena di anni tre di reclusione, revocando la precedente sospensione condizionale della pena. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per inosservanza di norme processuali, essendo affetto il procedimento di primo grado da nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., per l'omessa citazione dell'imputato, essendo stato il decreto di citazione a giudizio notificato presso il difensore nominato di ufficio, a seguito del verbale di vane ricerche, redatto dai Carabinieri di Lecco, in data 6 ottobre 2005, non più attuale, dato il tempo trascorso, senza disporre nuove ricerche;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale, non sussistendo le condizioni di incapacità nei confronti della persona offesa dal reato, soggetta a disturbi di tipo affettivo con episodi di maniacalità, con elevazione del tono dell'umore, tutte anomalie comportamentali ma senza menomazioni della capacità volitiva e intellettiva, evidenziando anche l'illegittima acquisizione della certificazione medica relativa al OC\, non trattandosi di atti irripetibili ma di documentazione medica di parte sulla quale non vi è stato alcun contraddittorio;
inoltre il giudice di merito, avendo ritenuto il OC\ una persona incapace, non avrebbe dovuto assumere la relativa testimonianza e la Corte non avrebbe dovuto tenerne conto nelle proprie valutazioni;
c) nullità della motivazione in ordine alla riconoscibilità dello status della persona offesa e, quindi, dell'elemento soggettivo del reato, ritenendo mancare il dolo specifico della consapevolezza dello status di incapacità del soggetto passivo e della volontà dell'imputato di approfittarne;
d) mancata motivazione in ordine alla mancata concessione del minimo della pena in considerazione della tenuità del fatto. All'odierna udienza veniva rigettata la richiesta di rinvio dell'udienza, formulata dal difensore dell'imputato, per impedimento del difensore, non avendo indicato l'impossibilità di avvalersi di un sostituto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questo Collegio ritiene, con riferimento al primo motivo di ricorso, di aderire all'orientamento affermato da questa sezione, che ritiene che il decreto di irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero ai fini della notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio (Sez. 2^, 9.2.2010,n. 8029 (dep. 1.3.2010); Sez. 2^, 18.3.2009, n. 18576 (dep. 5.5.2009); Sez. 2^, 24.5.2007, n. 35078 (dep. 19.9.2007).
Nel caso di specie il decreto di irreperibilità è stato emesso il 15 ottobre 2005, sulla scorta di compiute ricerche tra il settembre e l'ottobre 2005, dopo la conclusione delle indagini preliminari, mentre il decreto che dispone il giudizio è stato emanato in data 19.12.2005 (n. 2440/2005 Reg. GIP., Trib. Lecco).
Va, al riguardo, evidenziato che l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto.
Quindi, ai fini della validità del decreto di irreperibilità rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite ed eventuali notizie successive non possono avere incidenza ex post sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità (Sez. 1, 21.2.2008, n. 20634 (dep. 22.5.2008). Sulla base di tali considerazioni non rileva l'ordinanza in data 22.11.2007 della Corte territoriale con la quale si è disposta la restituzione nel termine del LLOR\ per impugnare la sentenza del 15.5.2007 del Tribunale di Lecco, essendo stato l'imputato apoditticamente riammesso in termini per impugnare, in relazione ad una supposta nullità della sentenza per violazione dell'art. 179 c.p.p., per omessa citazione dell'imputato, in quanto il decreto di irreperibilità emesso dal Pubblico Ministero ai fini dell'avviso di conclusione delle indagini vale, come già evidenziato, anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Tale primo motivo è, quindi, infondato.
2) Con riferimento al secondo motivo va rilevata la mancanza di alcuna delle violazioni della legge penale ipotizzate, in quanto, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art. 643 cod. pen., anche inteso quale presupposto oggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito". (Cass. Sez. sent. n. 1526 del 11.4.1984 dep. 14.5.1984 rv 164188).
Più di recente questa Corte ha ribadito che, in tema di circonvenzione di persone incapaci, integra il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione (Sez. 2, Sentenza n. 18644 del 23/04/2009 Ud. (dep. 05/05/2009) Rv. 244446).
Non vi è inoltre alcuna lesione delle diritto al contraddittorio e del diritto di difesa nella acquisizione, da parte del Tribunale, della certificazione medica relativa al OC\, essendo sempre facoltà della parte produrre ulteriore certificazione o relazioni peritali di parte a confutazione delle risultanze della certificazione medica.
La Corte ha rilevato, al riguardo come uno dei certificati prodotti, diverso da quello dello Dott.ssa \Brambilla\, attesti disturbi di tipo paranoide confermando così l'esattezza della diagnosi formulata dalla stessa dott.ssa \Brambilla\, trattandosi di disturbi che si riflettono in una compromissione della capacità di giudizio, come affermato con motivazione coerente logica, dalla Corte territoriale che ha rilevato che, essendo state le obbligazioni assunte dietro opera di convinzione dell'imputato che aveva prospettato alla parte offesa la possibilità di "fare soldi", era palesemente illogico che si potesse fare soldi comprando merce a credito, se non in vista di successivi atti illeciti, non emersi nella fattispecie. 3) Con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo in ordine alla riconoscibilità da parte di terzi dello stato di infermità o deficienza psichica, se è vero che lo stesso deve essere oggettivo, non è tuttavia necessario che tutti ne siano consapevoli, essendo richiesta la relativa consapevolezza solo in capo all'autore del reato (V. Cass. Sez. 5^ sent. n. 6782 del 14.12.1977 dep. 30.5.1978 rv 139201, che ha affermato che tale consapevolezza può essere desunta anche dalla arrendevolezza del circonvenuto).
Circa l'attività di induzione, questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che "in tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione debbono essere presi in considerazione non solo le condotte tenute dall'imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma anche tutto ciò che è accaduto successivamente in quanto indice rivelatore di una antecedente minorata capacità psichica della persona offesa, ed inoltre la valutazione della condotta non deve essere limitata all'attività positiva posta in essere dall'imputato ma deve essere rivolta anche alla valutazione dei risultati degli atti di disposizione patrimoniale compiuti che possono dimostrare indizi sul perpetramento di una induzione in termini di rafforzamento di una decisione in itinere". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 16575 del 31.3.2005 dep.
3.5.2005 rv 231380). La Corte di merito ha evidenziato l'assoluta mancanza di motivazioni reali ed interesse proprio della parte offesa ai fini dell'assunzione di obbligazioni di cui ha beneficiato esclusivamente l'imputato. Quanto alla consapevolezza da parte dell'imputato dello stato di deficienza psichica, il Collegio condivide l'orientamento secondo il quale "nel reato di circonvenzione di incapaci, la consapevolezza, da parte dell'agente, dello stato anomalo del soggetto passivo può essere legittimamente desunta dalla evidenza di esborsi immotivati, dalla donazione di beni di cospicuo valore e dalla stessa arrendevolezza dimostrata dal circonvenuto". (Cass. Sez. 5^ sent. n. 6782 del 14.12.1977 dep. 30.5.1978 rv 139201). Inoltre, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "nel reato di circonvenzione di incapace, costituisce induzione a compiere atti che importino effetti giuridici dannosi qualsiasi attività di eccitamento, di stimolo, di suggestione, e, quindi, l'uso di qualsiasi mezzo idoneo a determinare nel soggetto passivo il consenso al compimento di un atto giuridico, di guisa che venga a stabilirsi un nesso di causalità fra l'abuso dello stato di infermità o di deficienza psichica dello stesso soggetto passivo e l'evento, il quale si concreta nel compimento dell'atto". (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4760 del 27.1.1987 dep. 15.4.1987 rv 175684). Al riguardo la Corte ha evidenziato, come già rilevato,in base alle dichiarazioni della parte offesa e del teste \Malarico\, che le obbligazioni furono assunte dietro opera di convinzione da parte dell'imputato che aveva prospettato alla parte offesa la possibilità di fare soldi.
4) Correttamente la Corte ha ritenuto valida la motivazione del giudice di primo grado in relazione alla determinazione della pena, considerando la recidiva contestata, avendo l'imputato, all'epoca dei fatti, tre precedenti specifici per reati contro il patrimonio ed essendosi i fatti verificati a distanza di cinque mesi da una precedente condanna per furto patteggiata, rilevando che, in data 3 giugno 2000, 4 giorni prima della firma di uno dei contratti di finanziamento, l'imputato era stato condannato per il reato di minaccia al fine di far commettere un delitto, episodio estremamente significativo della capacità del prevenuto di avvalersi di terzi per i propri fini illeciti.
In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio -condiviso dal Collegio - che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004 Ud. - dep. 26/10/2004 - Rv. 230278). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2010