Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
Il decreto di irreperibilità emesso per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari conserva efficacia anche ai fini della notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2007, n. 35078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35078 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 24/05/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 647
Dott. RENZO Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 4706/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV. AGNELLO Giuseppe per conto dell'imputato TE NO;
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 6 luglio 2005;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza pubblica del 24 maggio 2007, la relazione del Consigliere, dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'AVV. Agnello, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata in data 6 luglio 2005, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, in data 10 giugno 2004, aveva condannato TE NO alla pena di anni uno di reclusione, ed al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, perche ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 641 cod. pen.. Con riferimento alla prima doglianza in rito, concernente l'intempestività della quercia proposta dalla parte offesa, la Corte territoriale condivideva, operandovi un integrale rinvio, le considerazioni del Tribunale nella parte in cui aveva affermato che la parte offesa, IO RR, aveva acquisito la consapevolezza e la certezza della dissimulazione dello stato di insolvenza solamente nel settembre dell'anno 2000; l'atto di querela, presentato in data 29 settembre 2000, doveva, quindi, considerarsi tempestivamente proposto.
Riteneva il Collegio palermitano che anche il secondo motivo di doglianza, concernente la insussistenza dell'elemento materiale del reato, doveva essere rigettato: la dissimulazione dello stato di insolvenza da parte dell'imputato era infatti emersa con linearità dalle dichiarazioni del IO, di PI UI (un dipendente del IO), e di VE SA (autore delle indagini scaturite dalla denuncia presentata dal IO), nonché dalla cospicua documentazione acquisita agli atti.
Sosteneva, inoltre, la Corte di Appello, con riferimento al terzo motivo di gravame, che le stesse considerazioni effettuate in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, e cioè alla sussistenza della intenzione da parte del TE di celare il proprio stato di insolvenza, dovevano ritenersi idonee a dimostrare anche la volontà specifica di non adempiere alla obbligazione assunta da parte dell'imputato, fin dal momento in cui la stessa obbligazione era venuta ad esistenza.
La Corte territoriale non riteneva, inoltre, concedibili le richieste attenuanti generiche ne' una ulteriore riduzione della pena inflitta, alla luce della gravità dei fatti, dei precedenti penali dell'imputato e delle modalità di esecuzione del reato de quo. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'Avv. Giuseppe Agnello per conto dell'imputato deducendo violazione, inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 179 e 185 cod. proc. pen., nonché omessa motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato.
Quanto al primo motivo, ritiene il ricorrente che le sentenze di primo ed secondo grado sarebbero affette da nullità assoluta ed insanabile a causa della mancata emissione, prima del decreto di citazione diretta a giudizio per il primo grado, in data 14 luglio 2003 (notificato all'imputato TE NO mediante consegna di copia al difensore di ufficio), di un nuovo decreto di irreperibilità da emettersi specificamente a tal fine. Infatti, il pubblico ministero aveva emesso, in data 31 marzo 2003, nella fase delle indagini preliminari, un decreto di irreperibilità, al fine della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., e tale decreto aveva perso efficacia con la chiusura delle indagini preliminari;
ne consegue che, a norma dell'art. 160, cod. proc. pen., il pubblico ministero avrebbe dovuto emettere un nuovo decreto per la notifica della vocatio in ius.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente sostiene che la Corte di Appello di Palermo avrebbe confuso quello che è l'elemento oggettivo del reato, con l'elemento soggettivo dello stesso, considerando dimostrata la sussistenza del dolo sulla base della ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato di insolvenza fraudolenta, con conseguente violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 160 c.p.p., comma 1, dispone che il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi - come nel caso di specie - con la chiusura delle indagini preliminari. Il successivo comma 2 prevede, poi, che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronunzia della sentenza di primo grado.
Il comma 3 prevede, infine, che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia delle sentenza.
Dalla lettura delle citate disposizioni si deduce che il legislatore, sul presupposto che la irreperibilità è una situazione transitoria ed eccezionale dalla quale deriva una compressione del diritto di difesa, ha inteso rivestirla di particolari cautele (art. 160 c.p.p., comma 4) e limitarne l'efficacia ad ogni fase o grado del procedimento. Il problema posto all'attenzione di questa Corte è quello di accertare se il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero per la notifica all'indagato dell'avviso di cui all'art. 415 - bis c.p.p., debba essere rinnovato (con conseguenti nuove ricerche) ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr., cass., sez. unite 29 maggio 2002, n. 28807) che il decreto in esame ha una duplice funzione: da una parte costituisce esercizio dell'azione penale con l'effetto di concludere la fase delle indagini preliminari, dall'altra con la sua notificazione all'imputato ed alle altre parti è l'atto di impulso che segna l'inizio di una nuova fase processuale, quella del dibattimento, tant'è che "il decreto di citazione a giudizio, che è l'atto con il quale il pubblico ministero esercita l'azione penale ... produce effetti anche indipendentemente dalla sua notificazione, tanto che, come è stato precisato in giurisprudenza, interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione ... e non già dalla sua notificazione). Risolvendo lo specifico quesito che qui ne occupa, la prima sezione di questa Corte (Sez. 1^, Sentenza n. 5698 del 2003) ha affermato il principio che la chiusura delle indagini preliminari di cui all'art.160 c.p.p., comma 1, non coincide con la notificazione del decreto di citazione a giudizio, ma con la sua emissione da parte del pubblico ministero, e che di conseguenza ai fini della vocatio in indicium dell'imputato, che si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario che il pubblico ministero emetta un nuovo decreto di irreperibilità, secondo quanto previsto dall'art.160 c.p.p., comma 2.
La seconda sezione di questa Corte, con una recente decisione (Cass., sez. 2^, n. 29914, u.p. 17 maggio 2007, Manganaro) ha, invece, affermato l'opposto principio che il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Questo collegio ritiene di condividere tale ultima decisione. L'art. 415 - bis c.p.p.è stato inserito nel codice di procedura penale dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 17 con l'evidente intenzione di consentire all'indagato che non abbia avuto notizia del procedimento penale e delle investigazioni effettuate a suo carico, di conoscere gli atti, di presentare memorie, di produrre documenti, di depositare eventuali investigazioni difensive e di fornire, tramite un eventuale interrogatorio, la sua versione dei fatti. L'avviso di conclusione delle indagini riveste, altresì, una funzione "sollecitatoria" nel senso che il pubblico ministero può disporre, entro termini assai rigorosi, nuove indagini in conformità alle richieste dell'indagato, indagini che potranno essere utilizzate nel procedimento se compiute nel termine previsto o prorogato dal giudice, ancorché sia decorso il termine previsto per l'esercizio dell'azione penale.
L'art. 160 cod. proc. pen., modificato da ultimo, dalla L. n. 12 del 1991 e, quindi, in epoca di molto anteriore all'inserimento dell'art.415 - bis c.p.p., deve, quindi, essere interpretato alla luce della lett. e) della ratio della disposizione normativa da ultimo richiamata: da un lato, infatti, il legislatore, sul presupposto che la irreperibilità deve essere considerata una situazione del tutto eccezionale, dalla quale deriva una compressione del diritto di difesa, ne ha disciplinato l'efficacia circondandola di particolari cautele (art. 160, comma 4) e circoscrivendone l'efficacia, contrariamente a quanto avveniva con il codice abrogato, ad ogni grado o fase del procedimento;
dall'altro, ha voluto assicurare all'indagato, con l'inserimento dell'art. 415 - bis cod. proc. pen., una sicura conoscenza del procedimento e una consapevole partecipazione della difesa anche nei casi in cui le indagini preliminari si siano concluse senza l'adozione di "atti garantiti" che abbiano eventualmente richiesto l'invio dell'informazione di garanzia di cui all'art. 369 cod. proc. pen., durante le indagini. Alla luce di tale quadro normativo, ben può condividersi l'affermazione di questa sezione che ha ritenuto che il decreto di irreperibilità emesso per la notificazione dell'avviso ex art. 415 - bis c.p.p. vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Infatti, la lettera della norma non solo autorizza ma addirittura impone tale conclusione, facendo riferimento alla notifica di un avviso con il quale il pubblico ministero comunica all'indagato "la conclusione delle indagini preliminari", con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria, con facoltà per l'indagato e il difensore di prenderne visione ed estrarne copia.
Ne consegue, con tutta evidenza, che in tale fase non essendo più "in corso" le indagini preliminari, non può farsi riferimento all'art. 160 cod. proc. pen., comma 1 che prevede la cessazione di efficacia del decreto emesso "nel corso delle indagini preliminari":
il decreto di irreperibilità è stato infatti emesso "dopo" la conclusione delle indagini preliminari e non può certo essere assimilato a quello emesso per le finalità investigative indicate dall'art. 160 cod. proc. pen., comma 1. Peraltro, anche la ratio della norma appare pienamente rispettata sol considerando che il decreto di irreperibilità per la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., viene emesso, di regola, in prossimità temporale al decreto di citazione a giudizio, quando la situazione di fatto che riguarda l'indagato non può aver subito modifiche di rilievo;
e, nella specie, a conferma di tale affermazione, si osserva che il decreto di irreperibilità era stato emesso in data 31 marzo 2003 e cioè solo tre mesi prima della data in cui era stato poi emesso il decreto di citazione diretta a giudizio (14 luglio 2003): in mancanza di "nuove indagini" eventualmente disposte dal pubblico ministero a seguito di richiesta dell'indagato, o anche della sola richiesta di interrogatorio, sarebbe peraltro del tutto irragionevole richiedere per la notifica del provvedimento che dispone il giudizio un nuovo decreto di irreperibilità, che sarebbe meramente reiterativo di quello precedentemente emesso.
Va quindi confermato il principio di diritto già affermato da questa sezione che il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini dell'avviso di conclusione delle indagini vale anche ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Quanto al secondo motivo, è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata motiva, sia pur succintamente, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (cfr. p. 4, in fondo, e primo capoverso di pagina 5): la motivazione appare priva di vizi logici e, quindi, incensurabile in questa sede.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso L condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2007