Sentenza 18 marzo 2009
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Il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari conserva efficacia anche ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2009, n. 18576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18576 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/03/2009
Dott. ESPOSITO ON - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1173
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 38921/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI OR AN, nato il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Ciampoli Luigi, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Sentito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Terragni Maurizio del Foro di Monza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Milano in data 26 marzo 2004 PU TO ON veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per i delitti di truffa aggravata in danno di Toro Assicurazioni S.p.a. e simulazione di reato. In concreto, al PU si contestava di avere, in concorso con la defunta PU IA, falsamente denunciato il furto di un'automobile di proprietà di Fineco Leasing S.p.a. e locata alla società di persone Progetto 2000 s.n.c. di PU IA.
In realtà l'automobile era stata alienata in Belgio nel novembre del 1996, tre mesi prima della denuncia di furto. Dalla simulazione del reato era scaturito l'obbligo della compagnia assicurativa di provvedere all'indennizzo in favore della società proprietaria e la sospensione del pagamento dei canoni di leasing da parte della società utilizzatrice.
Con sentenza 17 maggio 2005 la Corte d'Appello di Milano, giudicando sull'impugnazione dell'imputato, dichiarava non doversi procedere contro di lui per l'intervenuta prescrizione di entrambi i reati e, dopo aver dato atto dell'esistenza di sufficienti elementi di prova della responsabilità dell'appellante, confermava le statuizioni civili in favore della compagnia assicuratrice.
Ricorre il PU a questa Corte deducendo anzitutto la nullità del giudizio di primo grado e di tutti gli atti successivi, nonché la nullità della sentenza d'appello che non aveva motivato sul punto, poiché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado era stata effettuata ex art. 159 c.p.p. sulla base di un decreto di irreperibilità emesso dal P.M. per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Tale decreto di irreperibilità non poteva valere anche per la notifica del decreto di citazione a giudizio, che non poteva essere notificato col rito degli irreperibili se non previe nuove indagini ed emissione di un nuovo decreto di irreperibilità.
La nullità assoluta così verificatasi doveva essere dichiarata dal giudice che la rilevava malgrado la contestuale sussistenza di una causa di estinzione del reato, tanto più nel caso di specie in cui la nullità non assumeva rilievo solo in relazione all'alternativa tra prescrizione e assoluzione nel merito, ma soprattutto in relazione alle statuizioni civili espressamente confermate dalla Corte d'Appello, infine, i giudici di merito non avevano osservato l'obbligo di motivazione derivante dall'art. 578 c.p.p., posto che la prescrizione del reato non faceva venir meno l'obbligo di esaminare nel merito l'impugnazione dell'imputato prima di pervenire alla conferma delle statuizioni civili. In ogni caso, le osservazioni svolte sul punto dai giudici di merito rivelavano la sostanziale mancanza della prova che, ai fini dell'art. 129 c.p.p., è equiparata all'evidenza della prova dell'innocenza.
Il ricorso non è fondato.
Il problema della validità del decreto di irreperibilità emesso dal P.M. è stato affrontato più volte da questa stessa Sezione e sempre risolto nei termini di cui alla sentenza n. 35078 dep. il 19 settembre 2007, il cui pertinente brano si trascrive: L'art. 160 c.p.p., comma 1, dispone che il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi - come nel caso di specie - con la chiusura delle indagini preliminari. Il successivo comma 2 prevede, poi, che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronunzia della sentenza di primo grado. Il comma 3 prevede, infine, che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia delle sentenza.
Dalla lettura delle citate disposizioni si deduce che il legislatore, sul presupposto che la irreperibilità è una situazione transitoria ed eccezionale dalla quale deriva una compressione del diritto di difesa, ha inteso rivestirla di particolari cautele (art. 160 c.p.p., comma 4) e limitarne l'efficacia ad ogni fase o grado del procedimento. Il problema posto all'attenzione di questa Corte è quello di accertare se il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero per la notifica all'indagato dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., debba essere rinnovato (con conseguenti nuove ricerche) ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr., cass., sez. unite 29 maggio 2002, n. 28807) che il decreto in esame ha una duplice funzione: da una parte costituisce esercizio dell'azione penale con l'effetto di concludere la fase delle indagini preliminari, dall'altra con la sua notificazione all'imputato ed alle altre parti è l'atto di impulso che segna l'inizio di una nuova fase processuale, quella del dibattimento, tant'è che "il decreto di citazione a giudizio, che è l'atto con il quale il pubblico ministero esercita l'azione penale ... produce effetti anche indipendentemente dalla sua notificazione, tanto che, come è stato precisato in giurisprudenza, interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione ... e non già dalla sua notificazione). Risolvendo lo specifico quesito che qui ne occupa, la prima sezione di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 5698 del 2003) ha affermato il principio che la chiusura delle indagini preliminari di cui all'art.160 c.p.p., comma 1, non coincide con la notificazione del decreto di citazione a giudizio, ma con la sua emissione da parte del pubblico ministero, e che di conseguenza ai fini della vocatio in indicium dell'imputato, che si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario che il pubblico ministero emetta un nuovo decreto di irreperibilità, secondo quanto previsto dall'art.160 c.p.p., comma 2.
La seconda sezione di questa Corte, con una recente decisione (Cass., sez. 2A, n. 29914, u.p. 17 maggio 2007, Manganaro) ha, invece, affermato l'opposto principio che il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Questo collegio ritiene di condividere tale ultima decisione. L'art.415 bis c.p.p., è stato inserito nel codice di procedura penale dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 17 con l'evidente intenzione di consentire all'indagato che non abbia avuto notizia del procedimento penale e delle investigazioni effettuate a suo carico, di conoscere gli atti, di presentare memorie, di produrre documenti, di depositare eventuali investigazioni difensive e di fornire, tramite un eventuale interrogatorio, la sua versione dei fatti. L'avviso di conclusione delle indagini riveste, altresì, una funzione "sollecitatoria" nel senso che il pubblico ministero può disporre, entro termini assai rigorosi, nuove indagini in conformità alle richieste dell'indagato, indagini che potranno essere utilizzate nel procedimento se compiute nel termine previsto o prorogato dal giudice, ancorché sia decorso il termine previsto per l'esercizio dell'azione penale. L'art. 160 c.p.p., modificato da ultimo, dalla L. n. 12 del 1991 e, quindi, in epoca di molto anteriore all'inserimento dell'art. 415 bis c.p.p., deve, quindi, essere interpretato alla luce della lett. e) della ratio della disposizione normativa da ultimo richiamata: da un lato, infatti, il legislatore, sul presupposto che la irreperibilità deve essere considerata una situazione del tutto eccezionale, dalla quale deriva una compressione del diritto di difesa, ne ha disciplinato l'efficacia circondandola di particolari cautele (art. 160 c.p.p., comma 4) e circoscrivendone l'efficacia, contrariamente a quanto avveniva con il codice abrogato, ad ogni grado o fase del procedimento;
dall'altro, ha voluto assicurare all'indagato, con l'inserimento dell'art. 415 bis c.p.p., una sicura conoscenza del procedimento e una consapevole partecipazione della difesa anche nei casi in cui le indagini preliminari si siano concluse senza l'adozione di "atti garantiti" che abbiano eventualmente richiesto l'invio dell'informazione di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p., durante le indagini. Alla luce di tale quadro normativo, ben può condividersi l'affermazione di questa sezione che ha ritenuto che il decreto di irreperibilità emesso per la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Infatti, la lettera della norma non solo autorizza ma addirittura impone tale conclusione, facendo riferimento alla notifica di un avviso con il quale il pubblico ministero comunica all'indagato "la conclusione delle indagini preliminari", con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria, con facoltà per l'indagato e il difensore di prenderne visione ed estrarne copia. Ne consegue, con tutta evidenza, che in tale fase non essendo più "in corso" le indagini preliminari, non può farsi riferimento all'art. 160 c.p.p., comma 1 che prevede la cessazione di efficacia del decreto emesso "nel corso delle indagini preliminari": il decreto di irreperibilità è stato infatti emesso "dopo" la conclusione delle indagini preliminari e non può certo essere assimilato a quello emesso per le finalità investigative indicate dall'art. 160 c.p.p., comma 1. Peraltro, anche la ratio della norma appare pienamente rispettata sol considerando che il decreto di irreperibilità per la notifica dell'avviso ex art.415 bis c.p.p., viene emesso, di regola, in prossimità temporale al decreto di citazione a giudizio, quando la situazione di fatto che riguarda l'indagato non può aver subito modifiche di rilievo;
... in mancanza di "nuove indagini" eventualmente disposte dal pubblico ministero a seguito di richiesta dell'indagato, o anche della sola richiesta di interrogatorio, sarebbe peraltro del tutto irragionevole richiedere per la notifica del provvedimento che dispone il giudizio un nuovo decreto di irreperibilità, che sarebbe meramente reiterativo di quello precedentemente emesso. Va quindi confermato il principio di diritto già affermato da questa sezione che il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini dell'avviso di conclusione delle indagini vale anche ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Da tale orientamento, che condivide, questa Corte non intende distaccarsi e può quindi affermare che nel giudizio di primo grado contro il PU non si è verificata alcuna nullità, sicché non ha ragion d'essere il problema, diffusamente trattato nel ricorso, della prevalenza della nullità sulla causa di estinzione o viceversa.
Gli altri profili del ricorso sono inammissibili, perché sostanzialmente afferenti a questioni di merito, benché formalmente intestati alla violazione dell'art. 578 c.p.p. o dell'art. 129 c.p.p.. La Corte territoriale, conformemente al disposto dell'art.578 c.p.p., ha esaminato l'impugnazione nel merito, traendo da tale esame la precisa convinzione della colpevolezza dell'imputato, dalla quale sono derivate sia le decisioni in materia civile che la mancata emissione di una pronuncia più favorevole della prescrizione. Le riflessioni formulate da giudici di merito su questo specifico punto (capacità identificativa del numero di telaio dell'automobile rintracciata in Belgio, disponibilità della vettura anche da parte dell'imputato poiché essa era oggetto di locazione finanziaria da parte di una società di persone a sostrato familiare) non sono state oggetto di censure rapportabili alla tipologia definita nell'art. 606 c.p.p., ma solo di generiche contestazioni in fatto che non possono farsi oggetto del giudizio di legittimità. Al rigetto del ricorso segue, ex lega, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009