Sentenza 31 marzo 2005
Massime • 1
In tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione debbono essere presi in considerazione non solo le condotte tenute dall'imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma anche tutto ciò che è accaduto successivamente in quanto indice rivelatore di una antecedente minorata capacità psichica della persona offesa, ed inoltre la valutazione della condotta non deve essere limitata all'attività positiva posta in essere dall'imputato ma deve essere rivolta anche alla valutazione dei risultati degli atti di disposizione patrimoniale compiuti che possono dimostrare indizi sul perpetramento di una induzione in termini di rafforzamento di una decisione in itinere.
Commentario • 1
- 1. Art. 643 - Circonvenzione di persone incapacihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2005, n. 16575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16575 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 31/03/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 416
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 047719/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di MILANO;
nonché da:
IL GI N. IL 14/02/1972;
AI FR N. IL 07/05/1963;
avverso SENTENZA del 27/09/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Aurelio Galasso che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati e per l'accoglimento del ricorso del P.G. con conseguente annullamento parziale della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. AGRÒ Salvatore che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. e l'accoglimento del ricorso degli imputati. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27/9/2004 (dep. 1'8/10/2004) la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 27/3/2003 del Tribunale di Monza - sez. dist. di Desio, ha assolto GI LI e RA CA dal reato di circonvenzione di incapace ai danni di ND RU (rimasto paraplegico a seguito di un incidente stradale avvenuto il 27/8/1997) ed ha confermato l'affermazione di responsabilità dei due imputati in relazione all'ulteriore reato di indebito utilizzo, dopo la morte del titolare, della carta di credito intestata al RU, rideterminando la pena per ciascuno degli imputati, tenuto conto delle già applicate attenuanti generiche, in anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa, con riconoscimento in loro favore di entrambi i benefici di legge. La Corte di merito, sottolineata la irrilevanza - al fine di stabilire la colpevolezza degli imputati - di quanto accaduto dopo gli atti dispositivi del patrimonio asseritamente pregiudizievoli (acquisto in data 22/1/99 della casa di Cesano Maderno con contestuale intestazione del bene a GI LI;
stipule nel periodo maggio/giugno 1999 di polizze assicurative a nome di RA CA ed a beneficio di costui e di suoi familiari) atteso che l'eventuale reato di circonvenzione si sarebbe consumato al momento del compimento di tali atti dispositivi, ha escluso che potesse attribuirsi una qualche valenza all'alternarsi degli umori o dei momenti di ipotetica depressione del RU dopo le date sopra indicate e che si potesse mettere in collegamento il suicidio del RU, avvenuto nel giugno 2000, con un ipotetico stato di circonvenibilità di costui nell'anno precedente. La Corte ha altresì ritenuto che non vi fosse prova alcuna di una attività induttiva da parte degli imputati volta a determinare il RU al compimento dei cennati atti dispositivi del proprio patrimonio, per lui certamente pregiudizievoli, nonché di un accordo preventivo tra i due imputati volto ad approfittare del patrimonio dell'amico, al proposito sottolineando la sproporzione tra gli atti dispositivi ed il rilevante lasso di tempo trascorso tra essi (circostanze queste poco compatibili con l'ipotizzato accordo criminoso) e richiamando in ordine agli investimenti assicurativi la dichiarazione autorizzativa di pugno del RU, richiesta esplicitamente dalla banca all'atto di una delle operazioni, nonché il memoriale 10/4/2000, che confermavano la decisa personale volontà di scelta del RU al compimento di tali operazioni.
Per quanto concerne invece l'ulteriore reato ascritto agli imputati ex art. 12 D.L. n. 143/91 la Corte di merito ha disatteso la tesi difensiva avanzata dal LI di avere operato con la carta di credito nella inconsapevolezza di agire illecitamente (essendo i prelievi diretti a sostenere le spese funerarie e di cremazione necessarie per il RU, in esecuzione dell'incarico datogli da costui in vita) ed ha ritenuto che il CA avesse agito di concerto con il coimputato, con il quale aveva sottoscritto il ricorso d'urgenza per ottenere il provvedimento autorizzativo alla cremazione del corpo del RU e presso il cui domicilio erano stati rinvenuti gli scontrini del bancomat.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il P.G. con atto del 27/11/2004 articolato su tre motivi ed i difensori degli imputati con atto dell'1/12/2004 fondato su due motivi illustrati con memoria 10/3/2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso proposto nell'interesse del LI e del CA debba essere dichiarato inammissibile per la totale manifesta inconsistenza dei relativi assunti e che debbano invece condividersi le censure contenute nei primi due motivi del ricorso del P.G., dal cui accoglimento - infondata essendo invece le terza censura - deriva l'annullamento, con rinvio, della sentenza della Corte milanese.
Nel loro ricorso i difensori degli imputati, con atto unico ma con separate osservazioni per ciascuno dei due, hanno dedotto la illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte relativa alla ritenuta responsabilità del LI e del CA ai sensi dell'art. 12 D.L. n. 143/91. In particolare, per quanto concerne la posizione del LI, la difesa ricorrente ha sottolineato che la norma che dispone l'estinzione del mandato per morte del mandante è norma derogabile per volontà delle parti, sicché chi abbia ricevuto l'incarico di compiere una determinata attività non deve necessariamente sospenderla allorché abbia notizia della morte di colui che gli ha dato l'incarico. Per quanto concerne la posizione del CA la difesa ha lamentato l'omessa disamina delle censure svolte dall'impugnante ed ha altresì sottolineato l'inconferenza - ai fini di comprovare il concorso nel reato di tale imputato - della sottoscrizione del ricorso diretto ad ottenere l'autorizzazione alla cremazione, atteso che anche altri, che pur non erano stati ritenuti implicati, avevano sottoscritto il detto ricorso. Rileva innanzi tutto il Collegio la manifesta non pertinenza della tesi affacciata dal ricorso a sostegno di un agire lecito del LI, tesi per la quale si richiamano bensì ipotesi normative idonee a sostenere una sopravvivenza post mortem del mandato (il mandato in rem propriam di cui all'art. 1723 c.c. od il compimento dell'affare indifferibile di cui all'art. 1728 c. 1 c.c.) ma alla base della quale non vi è la necessaria, concreta allegazione, di avere utilizzato il bancomat del defunto in esecuzione di un incarico dato anche per soddisfare un proprio interesse o nell'urgenza di dover espletare incombente intrapreso ed indifferibile. Quanto alle censure rivolte agli argomenti che la sentenza impugnata ha assunto a sostegno del pieno coinvolgimento del CA nell'indebito utilizzo del bancomat in questione, rileva il Collegio come le stesse altro non siano che inammissibili proposte di rivalutare i fatti, accertati e valutati - con congrua e logica motivazione - dalla Corte di merito. Venendo all'esame del gravame del P.G. ricorrente si osserva che sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione di legge. Con un primo motivo si è dal P.G. sottolineato come, in relazione allo stato di circonvenibilità del RU, la Corte fosse incorsa in una erronea interpretazione della consulenza in atti, senza tenere conto di tutti i dati analizzati dal consulente. Con un secondo motivo il ricorrente P.G. ha rilevato come la Corte avesse interpretato in maniera fuorviante la giurisprudenza di legittimità in punto di attività induttiva, discostandosi dal più volte enunciato principio per il quale l'induzione può comportare anche semplicemente il rafforzamento di un proposito e non necessariamente la determinazione dello stesso;
in particolare non si sarebbe tenuto conto che i negozi pregiudizievoli erano da porsi in collegamento con la particolare condizione di vita del RU e che erano stati acquisiti vari dati (alcuni menzionati pure nella sentenza impugnata) indicativi della condotta induttiva degli imputati. Infine con il terzo motivo, il P.G. ha rilevato come la Corte non avesse considerato in relazione alle accuse di circonvenzione quanto ritenuto in ordine al reato di illecito utilizzo della carta di credito e la condivisione della decisione di inviare gli atti al P.M. per l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Pare al Collegio che la censura contenuta in tal ultimo motivo sia inammissibile perché tendente a proporre una diversa e più persuasiva valutazione dei comportamenti di indebita utilizzazione del bancomat: tale censura, infatti, non mostra di comprendere e comunque omette di denunziare come illogica la decisione della Corte di merito di recidere il legame tra l'agire antecedente e l'operare post mortem degli imputati avendo considerato tal ultimo operare immune dal "cinismo" indicato dal P.M. ed anzi meritevole di fondare il beneficio di cui all'art. 62 bis C.P. Colgono invece nel segno le censure contenute nei primi due motivi del ricorso.
Quanto al primo, coglie nel segno la censura di vizio di motivazione formulata dal P.G. con riguardo all'argomentazione dalla Corte di Milano sviluppata a pag. Impunto 4 della sentenza: se è infatti esatto che una condotta induttiva degli imputati dovesse scrutinarsi come esistente alla data del compimento degli atti "sicuramente pregiudizievoli" (punto 5) per il patrimonio del RU, è illogico confinare nell'irrilevante tutto quanto accaduto od accertato nel tempo successivo, posto che tanto i fatti oggettivi quanto le condizioni soggettive del RU nei mesi correnti tra la data di quegli atti ed il momento del suo decesso possono essere indici o sintomi di una antecedente minorata capacità psichica del medesimo. Ed ancor più incongrua è la correlata sibillina statuizione della sentenza per la quale, sulle anzidette premesse, la consulenza RO (che pervenne alla diagnosi conclusiva di depressione "minore"- nevrotica, reattiva) sarebbe "inutile" e da essa sarebbero state dai primi giudici tratte conclusioni eccedenti quelle dal consulente rassegnate. Sono, pertanto, indubitabilmente da censurare come viziate da illogicità manifesta e da grave incompletezza di indagine le scarne considerazioni che la sentenza ha riservato al punto 4) pag. 11 della parte motiva: sarà quindi compito del giudice del rinvio, annullata in parte qua l'impugnata pronunzia, prendere in esame - nel doveroso scrutinio sulle condizioni psichiche del RU al tempo degli atti dispositivi - anche il suo comportamento successivo sino al suicidio, al proposito, e tra gli altri elementi, esaminando criticamente le considerazioni formulate dal consulente del P.M. RO e quindi avvalendosi di esse o da esse discostandosi (ma, in caso di tal dissenso, enunziandone - con chiarezza ed adeguato argomentare - le ragioni).
Coglie anche nel segno la censura di violazione di legge formulata al secondo motivo, con specifico riguardo alla condotta degli imputati. È infatti errato confinare - come ha fatto la Corte di merito - la latitudine della condotta di "induzione", ad atto di disposizione patrimoniale, all'area dell'attività positiva, quindi includendo ogni operazione di eccitamento, stimolazione, suggestione che sia dichiaratamente quanto espressamente percepibile come diretta al compimento dell'atta ma indebitamente escludendo che al risultato dell'induzione si possa pervenire altrimenti, in modo indiretto. È infatti indebito ridurre la ricerca degli elementi indicativi di tale attività induttiva all'area dei comportamenti dichiarati, delle affermazioni o professioni, rinunziando - come fatto dalla Corte di merito - a verificare se dalla considerazione dei risultati (gli atti di disposizione sicuramente pregiudizievoli accertati dai giudici di appello) non venissero indizi, precisi, univoci e concordanti (cfr. Cass. sent. n. 266/97), nel senso del perpetramento di una induzione anche in termini di rafforzamento di una decisione in itinere (cfr. Cass. sentenze n. 4387/84 e n. 10296/84). Conclusivamente, nel riesame della vicenda conseguente all'annullamento qui deciso, dovrà il giudice del rinvio fare applicazione del principio di diritto testè rammentato, pervenendo, anche sulla base della valutazione assunta all'esito della riconsiderazione dei profili di cui al capo che precede, alla nuova decisione sulla sussistenza del contestato delitto di cui all'art. 643 C.P..
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.G. annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 643 C.P. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso di GI LI e RA CA e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2005