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Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 15639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15639 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, nel procedimento penale nei confronti di: XXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] il giorno XXXXXXXXX assistito e difeso dall’avv. Marina Magistrelli - di fiducia avverso la sentenza in data 14/1/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo in via principale l’accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione atti al Tribunale di Macerata e, in subordine, la rimessione della questione alle Sezioni Unite penali in ordine alla questione concernente l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen. nel caso di delitto tentato contro il patrimonio commesso con violenza alle persone con particolare riferimento alla tentata estorsione ai danni dell’ascendente con violenza in danno della medesima vittima. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15639 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 09/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, con sentenza in data 14 gennaio 2026, dichiarava non doversi procedere ai sensi degli artt. 649 cod. pen. e 425, comma 3, cod. proc. pen. nei confronti dell’imputato XXXXXXXXXXXXXX per essere lo stesso non punibile e contestualmente disponeva la trasmissione di copia degli atti al Pubblico Ministero per l’ipotesi di lesioni aggravate dall’uso di un’arma fatto consumato in data 27 gennaio 2024 querela del 1° febbraio 2024). Lo XXXXXXX era chiamato a rispondere del reato di tentata estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.) per avere posto in essere, mediante violenza nei confronti del padre XXXXXXXXXXXXXX, atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere il predetto genitore a consegnargli una somma di denaro: in particolare, avendo ricevuto una risposta negativa alla propria richiesta di consegna del denaro, aggrediva la persona offesa spintonandolo contro un muro dopodiché, a seguito della fuga dello stesso, lo inseguiva lanciandogli contro un pezzo di legno che lo colpiva alla coscia e, una volta raggiuntolo, lo colpiva ulteriormente con dei pugni fino all’arrivo di altre persone che lo facevano desistere dalla condotta. I fatti risalgono al 27 gennaio 2024 ed all’imputato risulta contestata la recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. proc. pen. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Macerata, deducendo, con motivo unico, inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all’art. 649, comma 3, cod. pen. con riguardo al reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. Deduce il ricorrente che il reato di estorsione risulta punibile sia nella forma tentata che in quella consumata qualora la condotta avvenga con violenza, con la conseguenza che non può sostenersi in diritto che la condotta di tentata estorsione, qualora realizzata con violenza alla persona, non sia ricompresa nell’ultima parte dell’art. 649, comma 3, cod. pen. che fa riferimento “ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone”. Chiede pertanto il ricorrente l’annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Osserva, innanzitutto, la Corte che non è in discussione, né il fatto che la condotta ascritta all’imputato configura il reato di tentata estorsione di cui agli artt. 56, 629 cod. pen., né il fatto che l’azione è stata commessa con violenza alla persona offesa, come si è dato atto a pag. 6 della sentenza impugnata. La questione di diritto verte, quindi, esclusivamente sulla corretta applicazione dell’art. 649, cod. pen. che appare doveroso ricordarlo così testualmente recita nelle parti qui 2 di interesse: «Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno … di un ascendente … o discendente … Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone». Come si evince dal chiaro testo della disposizione sopra richiamata il reato di cui all’art. 629 cod. pen. (nella forma consumata), qualora commesso ai danni di un ascendente e con violenza alla persona è certamente punibile. Il problema è allora quello di stabilire se detta regola vale solo per il delitto consumato o anche per quello rimasto a livello di tentativo. Ritiene il Collegio, dopo aver dato atto che nel passato si era formato anche un orientamento contrario (ex ceteris: Sez. 2, n. 25242 del 18/04/2019, PMT C/ Iulio, Rv. 275825-01; Sez. 2, n. 5504 del 22/10/2013, dep. 2014, Piras, Rv. 258198-01; Sez. 2, n. 24643 del 21/03/2012, Errini, Rv. 252832-01), che in tempi più recenti si è oramai consolidato il principio, qui ritenuto condivisibile, secondo il quale «La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen., che esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati» (Fattispecie in tema di tentata estorsione ai danni del padre dell'imputato) (ex ceteris: Sez. 2, n. 43066 del 19/09/2023, M., Rv. 285147-01; Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712-01; Sez. 2, n. 28686 del 09/07/2010, Carollo Rv. 248031-01; Sez. 2, n. 13694 del 15/03/2005, Scibile, Rv. 231051-01; in senso conforme ancorché non massimate Sez. 2, n. 41852 del 12/12/2025; Sez. 7, n. 35115 del 23/9/2025; Sez. 7, n. 22404 del 18/3/2025; Sez. 2, n. 17021 del 17/4/2025). 3. Per le ragioni esposte si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Macerata per nuovo giudizio. Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo in via principale l’accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione atti al Tribunale di Macerata e, in subordine, la rimessione della questione alle Sezioni Unite penali in ordine alla questione concernente l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen. nel caso di delitto tentato contro il patrimonio commesso con violenza alle persone con particolare riferimento alla tentata estorsione ai danni dell’ascendente con violenza in danno della medesima vittima. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15639 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 09/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, con sentenza in data 14 gennaio 2026, dichiarava non doversi procedere ai sensi degli artt. 649 cod. pen. e 425, comma 3, cod. proc. pen. nei confronti dell’imputato XXXXXXXXXXXXXX per essere lo stesso non punibile e contestualmente disponeva la trasmissione di copia degli atti al Pubblico Ministero per l’ipotesi di lesioni aggravate dall’uso di un’arma fatto consumato in data 27 gennaio 2024 querela del 1° febbraio 2024). Lo XXXXXXX era chiamato a rispondere del reato di tentata estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.) per avere posto in essere, mediante violenza nei confronti del padre XXXXXXXXXXXXXX, atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere il predetto genitore a consegnargli una somma di denaro: in particolare, avendo ricevuto una risposta negativa alla propria richiesta di consegna del denaro, aggrediva la persona offesa spintonandolo contro un muro dopodiché, a seguito della fuga dello stesso, lo inseguiva lanciandogli contro un pezzo di legno che lo colpiva alla coscia e, una volta raggiuntolo, lo colpiva ulteriormente con dei pugni fino all’arrivo di altre persone che lo facevano desistere dalla condotta. I fatti risalgono al 27 gennaio 2024 ed all’imputato risulta contestata la recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. proc. pen. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Macerata, deducendo, con motivo unico, inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all’art. 649, comma 3, cod. pen. con riguardo al reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. Deduce il ricorrente che il reato di estorsione risulta punibile sia nella forma tentata che in quella consumata qualora la condotta avvenga con violenza, con la conseguenza che non può sostenersi in diritto che la condotta di tentata estorsione, qualora realizzata con violenza alla persona, non sia ricompresa nell’ultima parte dell’art. 649, comma 3, cod. pen. che fa riferimento “ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone”. Chiede pertanto il ricorrente l’annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Osserva, innanzitutto, la Corte che non è in discussione, né il fatto che la condotta ascritta all’imputato configura il reato di tentata estorsione di cui agli artt. 56, 629 cod. pen., né il fatto che l’azione è stata commessa con violenza alla persona offesa, come si è dato atto a pag. 6 della sentenza impugnata. La questione di diritto verte, quindi, esclusivamente sulla corretta applicazione dell’art. 649, cod. pen. che appare doveroso ricordarlo così testualmente recita nelle parti qui 2 di interesse: «Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno … di un ascendente … o discendente … Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone». Come si evince dal chiaro testo della disposizione sopra richiamata il reato di cui all’art. 629 cod. pen. (nella forma consumata), qualora commesso ai danni di un ascendente e con violenza alla persona è certamente punibile. Il problema è allora quello di stabilire se detta regola vale solo per il delitto consumato o anche per quello rimasto a livello di tentativo. Ritiene il Collegio, dopo aver dato atto che nel passato si era formato anche un orientamento contrario (ex ceteris: Sez. 2, n. 25242 del 18/04/2019, PMT C/ Iulio, Rv. 275825-01; Sez. 2, n. 5504 del 22/10/2013, dep. 2014, Piras, Rv. 258198-01; Sez. 2, n. 24643 del 21/03/2012, Errini, Rv. 252832-01), che in tempi più recenti si è oramai consolidato il principio, qui ritenuto condivisibile, secondo il quale «La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen., che esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati» (Fattispecie in tema di tentata estorsione ai danni del padre dell'imputato) (ex ceteris: Sez. 2, n. 43066 del 19/09/2023, M., Rv. 285147-01; Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712-01; Sez. 2, n. 28686 del 09/07/2010, Carollo Rv. 248031-01; Sez. 2, n. 13694 del 15/03/2005, Scibile, Rv. 231051-01; in senso conforme ancorché non massimate Sez. 2, n. 41852 del 12/12/2025; Sez. 7, n. 35115 del 23/9/2025; Sez. 7, n. 22404 del 18/3/2025; Sez. 2, n. 17021 del 17/4/2025). 3. Per le ragioni esposte si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Macerata per nuovo giudizio. Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3