Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
NN TO;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 00973/2000 depositata il 29 febbraio 2000, R.G. n. 42645/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04 novembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Palmieri Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Napoli, rigettava l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza del Pretore di Napoli dei 10 dicembre 1996, che, a sua volta, aveva accolto la domanda di TA AD diretta al riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento con decorrenza per entrambe le prestazioni dal dicembre 1988.
Osservava il Tribunale che il requisito reddituale, ancorché non menzionato dal primo giudice, tuttavia risultava agli atti per l'esistenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale non emergeva un reddito superiore a quello previsto per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, e che il requisito di incollocazione al lavoro dell'assistita non era previsto per le prestazioni riconosciute.
Ricorre per Cassazione il Ministero dell'Interno affidandosi a due motivi di censura.
AD TA non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i detti motivi di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione degli artt. 12 della legge n. 118 del 1971, e 2967 c.c., e relativa motivazione omessa, e/o insufficiente e/o contraddittoria su punti decisivi della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Deduce, in sintesi, il ricorrente Ministero: che il giudice di appello, nel riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, aveva fatto riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
in realtà, la dichiarazione di responsabilità, in quanto costituita da affermazione proveniente dalla stessa parte interessata, era priva di valore probatorio alcuno, anche indiziario, e quindi insufficiente a provare in giudizio l'esistenza del requisito costitutivo del diritto, il cui onere incombeva sul richiedente.
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, nel rilevare la sussistenza del requisito reddituale, a sua volta elemento costitutivo del diritto alla prestazione riconosciuta - ancorché in contrasto, sul punto, con l'orientamento giurisprudenziale che disconosce ogni valore probatorio, anche di semplice indizio, alla cd. dichiarazione di responsabilità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) - precisa, tuttavia in sintesi,che l'affermazione della parte, certamente acquisita al processo attraverso la detta dichiarazione, e della cui presenza lo stesso ricorso per Cassazione da atto, di essere in possesso del requisito socio-economico, non risulta in nessun modo contestata da parte del Ministero. Si tratta, in altri termini, di una circostanza che, alla luce del comportamento processuale delle parti, il giudice di appello ha ritenuto pacifica, con la conseguenza che essa non può essere rimessa in discussione in questa sede.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato.
Non va adottato alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di Cassazione per assenza di attività difensiva, non essendosi costituita in giudizio la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004