Sentenza 9 luglio 2010
Massime • 1
La causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen. non si applica all'estorsione commessa con violenza verso i congiunti indicati in tale disposizione neanche se il delitto sia stato solo tentato.
Commentario • 1
- 1. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2010, n. 28686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28686 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 09/07/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 2807
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 11424/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA UC N. IL 21/03/1979;
avverso la sentenza n. 5899/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 16/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
udito il P.G. in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16 dicembre 2009, la Corte d'Appello di Torino, 1^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Ivrea, con la quale l'appellante AR CA era stato dichiarato colpevole di resistenza a pubblici ufficiali (capo 1), tentata estorsione in dei genitori (capo 2) ed estorsione continuata aggravata sempre in danno dei, genitori (capo 3) e condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, alla pena di cinque anni un mese di reclusione ed Euro 800,00 di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici. La Corte territoriale, esclusa l'operatività della scriminante di cui all'art. 649 c.p. relazione al delitto di estorsione tentata di cui al capo 2), riteneva fondata la prova della responsabilità per i delitti contestati ai capi 2 e 3 (in relazione ai quali era proposto gravame), sulla scorta delle testimonianze dei genitori dell'imputato, le pretese non essendo riconducibili al diritto al mantenimento.
Le attenuanti generiche erano state correttamente dichiarate equivalenti alle aggravanti, ex art. 99 c.p., commi 4 e 5. Ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo dei difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi a norma dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 56, 629 e 649 c.p. perché, essendo il delitto tentato ipotesi autonoma di reato difettava il requisito della violenza e per l'effetto doveva ritenersi operante la causa di non punibilità invocata a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 629 c.p. per non essere configuratile il delitto di estorsione ad opera di un Giovane tossicodipendente che non poteva avere contezza: di quanto commetteva ai danni dei genitori.
La reiterazione evidenzia la riconducibilità degli episodi al clima di tensione familiare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Va sicuramente ribadita la regola ermeneutica secondo la quale non è punibile il tentativo del delitto di estorsione commesso con minaccia in danno dei genitori, dovendo trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla sua operatività concernono solamente, da un lato i delitti consumati dai quali necessariamente si distinguono, per la loro autonomia, le rispettive forme tentate di cui agii artt. 628, 629 e 630 c.p. e, dall'altro lato, tutti i delitti contro il patrimonio anche tentati ma commessi con violenza, estromettendo così quelli commessi con minaccia (Sez. 2^, 18 maggio 1995 Pozzobon;
Sez. 2, 13 marzo 2005, Scibile).... Nella categoria dei delitti nominativamente indicati dall'art. 649 c.p., comma 3 non possono rientrare anche le forme tentate perché:
a) il reato tentato costituisce una figura criminosa a sè stante e da luogo ad un autonomo titolo di reato;
b) la dizione letterale ("delitti preveduti dagli artt. 628, 629, e 630") non menzionando espressamente anche il tentativo non può essere interpretata estensivamente, vertendosi in una materia in cui non può praticarsi un esercizio ermeneutico in malam partem, in ragione del favor rei. In forza del medesimi principi, l'esclusione della causa di non punibilità non è applicabile agli altri delitti contro il patrimonio commessi con minaccia, non menzionata dal comma 3 (cfr. Cass. Sez. 2, 17.3-28.4.2005 n. 16023). Non sfugge il diverso orientamento che ritiene che la dizione "violenza alle persone" includa anche la violenza morale" (v. Cass. Sez. 6, 4.7-17.9.2008 n. 35528; Cass. Sez. 6^, 18.12.2007-14.5.2008 n. 19299) sul presupposto" che tutte le fattispecie criminose, a cui si riferisce l'esclusione di non punibilità, si connotano per l'equiparazione della violenza alla minaccia.
Ma, si osserva, la violenza è fattispecie ben distinta dalla minaccia, sicché quest' ultima non può ritenersi ricompresa nella prima, la quale implica l'esplicazione di un'energia fisica sopraffattrice verso una persona o una cosa;
la minaccia è invece l'annuncio, anche con gesti, di un male ingiusto futuro con scopo intimidatorio diretto a restringere la libertà psichica o a turbare la tranquillità altrui (Cass. Sez. 2, 27.2-19.3.2009 n. 12403;Cass. Sez. 2^, 29.3-21.6.2007 n. 19651). Tuttavia nel caso in esame il capo 2) dell'imputazione individua un'ipotesi di violenza fisica commessa ai danni della madre del ricorrente, da lui strattonata "fisicamente".
Questo profilo della sentenza, confermativa di quella di primo grado che aveva dichiarato l'imputato colpevole di tutti i reati contestati, non è stato oggetto di alcuna critica, essendosi il ricorso limitato ad annotare che sono esclusi dall'ambito dell'applicazione dell'art; 649 c.p. i delitti commessi con "violenza alle persone" e che risulta dagli atti come le condotte dell'imputato siano state sempre rivolte solamente ai genitori", per concludere laconicamente che "appare evidente come le condotte dello stesso, relativamente al capo d'imputazione n. 2, debbano essere considerate come rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 649...", senza considerare che il capo 2) include anche condotta riconducibile alla violenta fisica e che il riferimento agli "atti", non meglio indicati, non soddisfa l'esigenza di specificità imposta sia dall'art. 581, lett. c) sia dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ("...atti del processo specificamente indicati").
2. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in maniera" inammissibile perché, al fine di escludere la sussistenza del delitto di estorsione continuata di cui al capo 3), formula considerazioni in fatto (situazione familiare;
relazioni conflittuali da vagliare in relazione al numero e alla reiterazione degli episodi;
stato di tossicodipendenza del ricorrente e di alcoldipendenza del padre) dirette quindi a sollecitare un ulteriore esame nel merito, come tale non consentito in questa sede.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà, del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità' di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione dei profili di colpa desumibili dalle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010