Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2005, n. 13694
CASS
Sentenza 15 marzo 2005

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Massime1

Il tentativo di estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.) commesso con minaccia in danno del genitore non è punibile ex art. 649 cod. pen., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla sua operatività concernono solamente, da un lato, i delitti consumati, dai quali si distinguono, per la loro autonomia, le rispettive forme tentate, di cui agli artt. 628, 629, 630 cod. pen.; e, dall'altro, tutti i delitti contro il patrimonio, anche tentati ma commessi con violenza, con l'esclusione, quindi di ogni rilevanza, al fine che interessa, di quelli commessi con minaccia.

Commentario1

  • 1Violenza vs. minaccia: i profili processuali di una classica
    Maria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La legge sul 'femminicidio' - l. 15 ottobre 2013, n. 119 (che ha convertito il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere") - ha ampliato la tutela delle vittime dei reati violenti prevedendo, in materia di archiviazione, una disciplina in deroga all'art. 408 c.p.p. Ai sensi del nuovo comma 3 bis dell'art. 408 c.p.p., infatti, nei casi in cui la richiesta di archiviazione riguardi "reati commessi con violenza alla persona": a) l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa - indipendentemente cioè dalla richiesta che, di norma, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2005, n. 13694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13694
Data del deposito : 15 marzo 2005

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