Sentenza 15 marzo 2005
Massime • 1
Il tentativo di estorsione (artt. 56, 629 cod. pen.) commesso con minaccia in danno del genitore non è punibile ex art. 649 cod. pen., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla sua operatività concernono solamente, da un lato, i delitti consumati, dai quali si distinguono, per la loro autonomia, le rispettive forme tentate, di cui agli artt. 628, 629, 630 cod. pen.; e, dall'altro, tutti i delitti contro il patrimonio, anche tentati ma commessi con violenza, con l'esclusione, quindi di ogni rilevanza, al fine che interessa, di quelli commessi con minaccia.
Commentario • 1
- 1. Violenza vs. minaccia: i profili processuali di una classicaMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La legge sul 'femminicidio' - l. 15 ottobre 2013, n. 119 (che ha convertito il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere") - ha ampliato la tutela delle vittime dei reati violenti prevedendo, in materia di archiviazione, una disciplina in deroga all'art. 408 c.p.p. Ai sensi del nuovo comma 3 bis dell'art. 408 c.p.p., infatti, nei casi in cui la richiesta di archiviazione riguardi "reati commessi con violenza alla persona": a) l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa - indipendentemente cioè dalla richiesta che, di norma, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2005, n. 13694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13694 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 15/03/2005
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 331
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 000604/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LE LU N. IL 15/06/1971;
avverso SENTENZA del 07/10/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIOTALLEVI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr.ssa Elisabetta Cesqui che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. MANGANI Riccardo del foro di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE
SC LU ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22 ottobre 2004 che, confermando le sentenza in data 11 marzo 2004 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellamare di Stabia, lo ha condannato alla pena complessiva di anni due, mesi sei di reclusione e euro 350,00 di multa per il reato di cui all'art. 81, 629, 56, 629 c.p.. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto:
1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Manifesta illogicità e mancanza della motivazione. Secondo il ricorrente la sentenza d'appello ha acriticamente sostenuto la sussistenza della responsabilità in ordine del reato di tentata estorsione in danno dei genitori argomentando esclusivamente sulla base della circostanza relativa alla testimonianza del padre, parte offesa del reato, che in dibattimento non ha ribadito il contenuto della querela presentata. 2) Violazione e mancata applicazione della legge penale in relazione all'art. 649 c.p. e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p. Secondo il ricorrente, poiché il reato è stato commesso in danno di congiunti doveva trovare applicazione, stante lo stadio di tentativo dell'estorsione, l'esimente di cui all'art. 649 c.p.. 3) Erronea determinazione della pena.
Il ricorrente lamenta il calcolo della recidiva nel computo della pena finale, in quanto non avrebbe fatto oggetto di specifica contestazione.
Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
La Corte ha espresso cori un giudizio coerente le proprie valutazioni in ordine agli elementi probatori, in base ai quali è stata affermata la responsabilità del prevenuto.
Il giudizio fa riferimento alla puntuale deposizione del padre, persona offesa, sulla cui attendibilità è stata operata una corretta valutazione critica.
Allo stesso modo appare infondato il richiamo operato alla scriminante dell'art. 649 c.p. In questo caso, infatti, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'articolo citato in quanto le ipotesi criminose che rimangono assorbite nell'ambito della sua operatività sono sicuramente i reati tentati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. e tutti quelli contro il patrimonio, sempre che siano commessi esclusivamente con minaccia. Nel caso de quo, al contrario, il reato e stato commesso con violenza, circostanza che, ai sensi dell'ultimo comma della norma in esame, esclude sicuramente l'operatività della scriminante invocata (v. Cass., 18 maggio 1995, Pozzobon, Ced Cass., 202336; v. anche cass., 20 gennaio 1984, Pisciotta, Ced cass., 162635). Appare infondata infine la censura relativa alle modalità di determinazione della pena in quanto dalla lettura del capo di imputazione emerge chiaramente la contestazione della recidiva. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2005