Sentenza 6 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4955 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLI04 955 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto - SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 15006/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere- Cron.4274 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Ud.10/01/02 Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: OS EN vedova AIMONINO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO BASSI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 56 -1- delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 11/99 del Tribunale di IVREA, depositata il 26/03/99 - R.G.N. 636/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 20.7.1994 al Tribunale di Ivrea, Domenica OS, ved. AI impugnava la sentenza n.27 del 6.5.1994 con la quale il Pretore della stessa città aveva respinto la sua domanda, nei confronti dell'Inail, volta ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni assicurative dovute ai superstiti, stante la morte del coniuge, CO AI, già affetto da silicosi e titolare di rendita per inabilità permanente. Si costituiva in giudizio l'Istituto convenuto il quale invocava la conferma della sentenza di primo grado. Esperita nuova consulenza tecnica, il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 26.3.1999 respingeva l'appello compensando per intero le spese del gravame tra le parti. Osservava il Giudice di appello, sulla base delle valutazioni formulate dal c.t.u., e tenendo conto altresì dei giudizi medico-legali formulati dal consulente di parte, che il decesso dell'AI era da attribuirsi alla neoplasia al fegato, derivante da cirrosi insorta indipendentemente dalla pregressa silicosi. Quest'ultima patologia poteva aver causato un indebolimento dell'organismo dell'assicurato, senza, tuttavia, che a tale indebolimento potesse attribuirsi alcuna incidenza causale rispetto al carcinoma, causa unica del decesso. Secondo il Tribunale nessuno a livello scientifico può affermare che il cancro- cirrosi sarebbe stato evitato se l'AI, pur consumando alcool in misura medio-elevata, non si fosse ammalato della silicosi (cita Cass., n. 982/1990) Avverso detta sentenza la OS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste l'Inail con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, oltre a violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento all'art. 41 c.p., la ricorrente lamenta che la 3 sentenza impugnata ha disatteso la sua domanda in base ad un teorema non dimostrato, secondo cui il decesso del suo coniuge era da attribuirsi unicamente all'uso costante di alcoolici, trascurando l'incidenza della malattia silicotica, quanto meno come fattore di aggravamento e, quindi, causa di accellerazione dell' esito letale. Il motivo non è fondato. Va premesso che l'art. 145 c. 2 e 3 del t.u. 30.6.1965, n. 1124 riconosce il diritto alle prestazioni Inail in tutti i casi in cui la silicosi, associate ed altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio abbiano causato o comunque accellerato l'esito letale del lavoratore ovvero abbiano comportato - globalmente valutando il danno - una inabilità permanente al lavoro superiore al 20%. A tal fine occorre quindi accertare non solo che la silicosi abbia comunque avuto un ruolo, anche se di mera concausa, del decesso, anche solo accellerando il decorso della malattia verso l'esito letale, ma anche che la silicosi sia stata of associata ad altra infermità afferente il medesimo apparato circolatorio cardiocicolatorio. Ciò premesso, va rilevato che, senza trascurare le linee di indagine indicate dalla citata normativa, il Tribunale di Ivrea, attraverso una accurata indagine critica della consulenza medico-legale d'ufficio, nonché della relazione peritale di parte, ha raggiunto in termini logico-giuridici esenti da censure il convincimento che la pregressa silicosi non ebbe alcuna incidenza, nemmeno indiretta sul carcinoma il quale, tra l'altro, non riguardava alcuno degli apparati sopra indicati, ma l'apparato epatico, escludendo altresì (ad abundantiam) che su quest'ultima patologia, esclusiva responsabile del decesso dell'AI, avesse potuto influire in qualche misura l'affezione silicotica. Da quanto precede discende l'infondatezza del ricorso il quale va, pertanto, rigettato. Quanto alle spese del presente giudizio, va applicato il disposto dell'art. 152 disp.att. c.p.c. che esonera dalle stesse il lavoratore soccombente in controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, salva l'ipotesi (qui non ricorrente) di pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2002 Il Consigliere estensore englichen famil Il Presidente Riff the Stalli 3 3 3 7 N . - 5 - E G 8 1 1 G L A L E E L D 1 R 0 . ' T E L L A D I A E N S T S I I O T I O D R E I G S I T R , G R D O A O I N S S I A P , E S A T A S N E T S E P A D I M S A O D T I B L O L , O IL CANCELLIERE D I Depositato in Cancelleria 6 APR. 2002oggi, IL CANCELLIERE 1 0