Sentenza 9 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7148 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME L POPOLO ITALIANO LA CORTE SU 7148703- SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 17209/00 Dott. TO SENESE Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron.15933 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud.09/12/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OG CE LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 22, presso lo studio dell'avvocato FORNI, che lo rappresenta e difende E.2002 FRANCO all'avvocato ANTONIO ROCCA, giusta delega 5313 unitamente -1- _ __ in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 116/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 21/06/00 - R.G.N. 324/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato FORNI%; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 17209/00 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 2 giugno 1998 FR TO GG chiedeva al Pretore di Genova di condannare l'INPS a riliquidare, con decorrenza 1.12 1982, la pensione di vecchiaia secondo l'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297 e secondo il prontuario allegato alla tabella E del d.l. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, che aveva sostituito la tabella C allegata al d.p.r. n. 488 del 1968, avendo l'istituto erroneamente applicato i meno favorevoli criteri fissati dalla propria delibera n. 253. L'INPS si costituiva e si opponeva alla domanda. Il giudice unico presso il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2688 del 17 gennaio 2000, rigettava il ricorso. L'appello proposto dal GG veniva accolto dalla Corte di Appello di Genova con sentenza depositata il 21 giugno 2000. In motivazione la Corte di merito, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, osservava che, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, in base alla legge n. 297 del 1982, quando in relazione ai periodi anteriori all'entrata in vigore del d.p.r. n. 488 del 1968 non sia possibile determinare la retribuzione effettivamente corrisposta ma sia invece noto l'importo del contributo, deve trovare applicazione la tabella C allegata al citato d.p.r. n. 488, sostituita dalla tabella E allegata al d.l. n. 402 del 1981 convertito in legge n. 537 del 1981; rilevava altresì la Corte genovese che l'applicazione di tale metodo di calcolo con comportava contrasto con il sistema di rivalutazione della retribuzione annuale di cui all'art. 3 comma 11 della legge 297/1982. 2 Per la cassazione di tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso pensionato resiste con controricorso con un motivo. Il illustrato da memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione comma 6 del d.p.r. n. 488 del 1968 e allegata dell'art. tabella C e dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982, nonché vizi di motivazione, l'INPS sostiene che la tabella C allegata al d.p.r. n. 488 del 1968, sostituita dalla tabella E allegata al d.l. n. 402 del 1981, non può essere applicata per gli anni anteriori al 1968 in quanto finirebbe con l'attribuire alle retribuzioni anteriori al predetto anno, e fino a tale anno, una doppia rivalutazione certamente non voluta dal legislatore. Infatti, qualora per gli anni anteriori al 1968 si ricorresse alla tabella C, verrebbe indicata come retribuzione media di tali anni non una retribuzione corrispondente a quella effettivamente percepita all'epoca ed assoggettata a rapportata ai valoriuna retribuzione contribuzione, ma retributivi esistenti nel 1968, che dovrebbe poi essere rivalutata in relazione agli anni in cui si colloca sulla base dei criteri previsti dall'art. 3 della legge n. 297/1982. Il ricorso è infondato. che ai fini delQuesta Corte ha già avuto modo di precisare calcolo della pensione con il metodo cosiddetto "retributivo" di cui all'art. 3 della legge n. 297 del 1982, per i periodi anteriori al 1968 (quando non sussisteva l'obbligo a carico dei retribuzioni datori di lavoro di denunciare all'INPS le corrisposte) la retribuzione si determina a norma dell'art. 5 d.p.r. n. 488 del 1968, utilizzando la tabella "C" allegata al citato decreto (poi sostituita dalla tabella "E" allegata al 3 d.l. n. 402 del 1981 convertito in legge n. 537 del 1981). Ha precisato la Corte che il ricorso alla suddetta tabella serve unicamente a determinare la retribuzione da imputare contabilmente all'anno cui si riferiscono i contributi versati, e pertanto non può configurarsi come alternativo alla rivalutazione della retribuzione media settimanale di ciascun anno prevista dal citato art. 3 legge n. 297 del 1982, con la conseguenza che anche le retribuzioni medie settimanali desunte dalle retribuzioni indicate in tabella "C" vanno rivalutate ai sensi del comma undicesimo dell'art. della legge citata. èNello stesso contesto è stato altresì affermato che illegittima l'utilizzazione del diverso criterio adottato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS con propria delibera (cfr. Cass. n. 379 del 1996, Cass. n. 438 del 1998, Cass. n. ي. ع 5999 del 1998). ما ت pienaA questi principi il Collegio intende prestare adesione, in mancanza di elementi nuovi che inducano ad una riconsiderazione del problema. Va infatti considerato che con il d.p.r. 27.4.1968 n. 488 fu introdotto, per le sole pensioni da liquidare con decorrenza metodo di calcolo c.d. successiva al 30 aprile 1968, il retributivo, in luogo di quello c.d. contributivo in precedenza in vigore. Per il caso che fossero noti i contributi, ma non la retribuzione, il decreto apprestava l'allegata tabella "C" ( poi sostituita dalla tabella "E" allegata al d.l. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981) contenête un prontuario con l'indicazione della retribuzione settimanale in corrispondenza dell'importo di ciascun convenzionale settimanale). In tal modo era possibile contributo (marca 4 risalire dall'importo (noto) del contributo alla retribuzione (non nota). Con l'art. 3 della legge 29.5.1982 n. 297 venne introdotto un nuovo metodo (retributivo) di calcolo delle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, sostitutivo di quello di cui all'art. 5 del d.p.r. n. 488/1968. In base a tale sistema la retribuzione media annua pensionabile è ricavata dalle retribuzioni delle ultime 260 settimane di contribuzione (comma 9). Il comma 11 aggiunge: "la retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita ai fini della scala mobile calcolato dall'ISTAT delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione". Il meccanismo rivalutativo di cui all'art. 3 ha l'evidente scopo di riportare a valori attuali l'importo delle retribuzioni da tenere a base per il calcolo della pensione. Relativamente a periodi lavorativi anteriori al 1968, allorchè non sussisteva l'obbligo a cario dei datori di lavoro di denunciare all'INPS l'ammontare delle retribuzioni corrisposte, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. n. 297/1982 deve essere coordinato con quello dell'art. 5 del il d.p.r. n. 488/1968, atteso che per periodi lavorativi anteriori al 1968 le retribuzioni percepite non sono note, sicchè è necessario ricorrere alla tabella "C" apprestata dal legislatore proprio a tale scopo (poi tabella "E" allegata al d.l. n. 402/1981). I due sistemi - individuazione della retribuzione percepita e rivalutazione della retribuzione media settimanale di ciascun 5 anno - necessariamente devono coesistere. Pertanto anche le settimanali desunte dalle retribuzioni retribuzioni medie indicate nella tabella "C" vanno rivalutate ai sensi del comma 11 dell'art. 3 legge n. 297/1982. Nell'ambito della esaminata riguardante il sistema di conversione disciplina legale contributi assicurativi in corrispondenti dell'importo dei retribuzioni non è dato ravvisare alcun vuoto legislativo. Di conseguenza non è legittimo il ricorso da parte dell'INPS a criteri di calcolo diversi da quelli previsti dalla legge. Gli inconvenienti lamentati dall'Istituto non possono portare alla disapplicazione delle norme di legge. Eventuali disfunzioni ed incongruenze nel sistema sopra descritto potranno trovare correzione solo in sede legislativa. Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 9 dicembre 2002 I Il Presidente Il Cons. estensore D , A Учись Двропіша Valuation S O 0 S L 1 L A 3 . T O 3 , T B 5 R A I S 'A . D E L N P fr elle A L S T I E 3 S N D 7 - O G I P 8 S O - IM N 1 A E 1 D S A I E E D , A G Depositato in Cancelleria E O T R G O T T N E IS oggi, - 9 MAG, 2003 E IT L S R G E I E A R D R L E L R ○ E P IL CANCELLIERE U QueveStaish D S