Sentenza 3 aprile 1998
Massime • 1
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata a una sentenza di condanna e i relativi effetti penali sono elencati espressamente nell'art. 445, commi primo e secondo, cod. proc. pen., sicché, qualora non sia diversamente disposto in maniera espressa, essa comporta gli effetti che le sono connaturali, e tra questi la necessità della sua valutazione al fine dell'ammissione alla sostituzione della pena detentiva, secondo quanto disposto dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa a condanna per contravvenzione all'art. 5, lett. b, della legge n. 283 del 1962, seguita a tre sentenze di applicazione della pena "ex" art. 444 cod. proc. pen. per il medesimo titolo di reato, in relazione alla quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che tra gli effetti della sentenza di patteggiamento vi sia anche quello di cui alla lett. a) dell'art. 59, comma secondo, della legge n. 689 del 1981).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/1998, n. 5750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5750 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott DINACCI Ugo Presidente del 3/4/1998
1.Dott. RIZZO LD Consigliere SENTENZA
2. " QU CO " N. 1204
3. " LE LD " REGISTRO GENERALE
4. " NO CO " N. 41530/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI TT CO nato a [...] [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 18 settembre Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F.Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Vacca che ha concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore Belsito Antonio.
Svolgimento del processo
Di NE CO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, emessa in data 18 settembre 1997, con la quale veniva condannato per il reato di detenzione per il commercio di busti di pollo su cui veniva riscontrata la presenza di salmonella, qualificato come contravvenzione all'art.5 lett. b) l. n. 233 del 1962 deducendo quali motivi la violazione dell'art.59 lett. a) l. n. 689 del 1981, poiché il ricorrente non è stato condannato per ben quattro volte per reati della stessa indole negli ultimi dieci anni, difetto di motivazione sul punto e violazione dell'art.521 c.p.p. poiché è stato condannato per il reato di cui alla lettera b) dell'art.5 l. cit., mentre gli era stato contestato quello previsto alla lettera d) della stessa disposizione e legge. Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, invertendo l'ordine logico delle censure proposte, non sussiste la dedotta nullità per omessa correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata, giacché non sono stati modificati gli elementi costitutivi del fatto, ma soltanto è stata fornita una differente qualificazione giuridica.
In ordine alla pretesa violazione dell'art.59 l. n. 689 del 1981 bisogna esplicitare il criptico discorso svolto in ricorso, giacché, in effetti, il ricorrente in data 8 e 10 febbraio (secondo il legale detta pronuncia sarebbe stata duplicata per omonimia)e 20 ottobre 1994 ha avuto applicata la pena ex art. 444 c.p.p. per violazione dell'art.5 l. n. 283 del 1962 e con sentenza del 22 aprile 1988 è stato condannato per il reato di cui all'art. 2 l. ult.cit., sicché, evidentemente, l'affermazione secondo cui l'impugnante non sarebbe stato condannato per più di due volte per contravvenzioni della stessa indole negli ultimi dieci anni si fonda sull'omessa, considerazione delle tre sentenze emesse in seguito a c.d. patteggiamento.
Pertanto s'impone una digressione sulla natura di detta pronuncia, ma per non ripetere argomenti già svolti in un'altra decisione (Cass. sez.III 20 maggio 1997 n. 47131,Di Costanzo rv.207619 non massimata sul punto) ci si limita a riferire gli approdi cui questa è giunta, attualizzandoli, tanto più che appare centrale, nella fattispecie, sviluppare il discorso sugli effetti penali della sentenza emessa in seguito al rito stabilito dagli artt.444 c.p.p. e sull'analisi esegetica della normativa processuale relativa al procedimento speciale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. Pertanto, tenuti presenti gli incisivi interventi della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 313 e 443 del 1990 e n. 251 del 1991 e, per il loro valore confermativo di precedenti affermazioni, le sentenza n. 499 del 1995 e n. 155 del 1996 e le ordinanze n. 230 del 1995 e n. 399 del 1997,quest'ultima intervenuta dopo alcune importanti decisioni di queste sezioni unite, cui il ricorrente intende riferirsi pur senza incentrare le argomentazioni su questo aspetto e neppure citandole), che ne hanno accentuato alcune caratteristiche, le variegate discussioni dottrinali su questo nuovo istituto e le pronunce di queste sezioni unite, che hanno risolto numerose problematiche, sollevate da un dato normativo spesso non ineccepibile e dalla stessa novità del rito, occorre, in generale, affermare che a questo procedimento non sembrano attagliarsi stilemi tradizionali o pedisseque trasposizioni di principi elaborati in un difforme contesto normativo dalla dottrina straniera per istituti ritenuti affini.
I poli intorno ai quali ruota ogni questione sono quelli relativi al significato ed al peso da attribuire all'accordo delle parti ed ai poteri del giudice sulle determinazioni consensuali e tali aspetti sono stati differentemente accentuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, costituzionale ed ordinaria, a secondo delle problematiche da risolvere.
Così la Corte Costituzionale (sent.n. 313 del 1990 e n. 155 del 1996, nella quale ultima si afferma che nel patteggiamento" non sono assenti aspetti di una pronuncia di merito e..statuente sulla pena" ) esclude che il giudice svolga un ruolo notarile e sottolinea il penetrante controllo sull'accordo delle parti non limitato alla sola legittimità, ma anche al merito fino ad attribuirgli il sindacato sulla congruità della pena concordemente proposta, ma nel contempo, per giustificare l'assenza di pubblicità del rito, ne evidenzia il profilo di negozialità, che fa assumere pure alla sentenza emessa un connotato peculiare, in quanto non comporta un accertamento pieno e completo di responsabilità (cfr. sent.n. 251 del 1991 e n. 499 del 1995,nella quale ultima si evidenzia come la sentenza emessa in seguito a patteggiamento non faccia stato nel giudizio promosso dall'I.N.A.I.L. in sede di regresso anche per l'esplicito riferimento contenuto nel primo comma dell'art.445 c.p.p. all'efficacia nei giudizi civili ed amministrativi).
Infine nell'ordinanza n. 399 del 1997,nonostante la natura processuale della stessa, traendo spunto dall'ordinanza di rimessione del giudice a quo, secondo cui "la sentenza di applicazione della pena prescinde dal previo accertamento non solo della responsabilità del reato, ma della stessa sussistenza del fatto-reato", la Corte Costituzionale afferma che "a prescindere dalla plausibilità della ricostruzione operata dal giudice rimettente circa la natura della sentenza di applicazione della pena e delle conclusioni che egli trae dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia ... (il predetto rito alternativo costituisce) un opportuno equilibrio tra la struttura negoziale dell'istituto.. basato sull'iniziativa delle parti e gli irrinunciabili accertamenti e controlli giurisdizionali (consistenti nell'X "accertamento della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'applicazione e comparazione delle circostanze del reato, nonché ..(nella) verifica sulla congruità della pena indicata dalle parti", onde viene confermata la precedente giurisprudenza costituzionale.
L'oscillazione fra questi due dilemmi si rinviene, pure, in alcune pronunce di queste sezioni unite, nelle quali si distingue fra ipotesi in cui sussista o meno una discrezionalità del giudice nell'adottare una data determinazione, facendone derivare nel primo caso l'impossibilità di modificare l'accordo intervenuto fra le parti, mentre, ove non sia lasciata al giudice alcuna facoltà di diversamente deliberare, a nulla rileva la difforme volontà delle parti, giacché deve decidersi in conformità alla volontà della legge (Cass. sez.un. 11 maggio 1993 n. 10,Zanlorenzi rv. 194064). Tuttavia, in altre fattispecie, il percorso motivazionale è diverso, giacché, pur considerando l'accordo delle parti quale presupposto necessario ed indispensabile per accedere al rito, la distinzione si fonda sull'interpretazione della volontà delle stesse e sui limiti normativi ai poteri del giudice, sicché si afferma che il rigetto dell'istanza e la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario consegue soltanto nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art.444 c.p.p. cioè quando l'efficacia della richiesta è subordinata alla concessione del beneficio previsto dall'art. 163 c. p. , mentre il semplice accordo sull'applicazione di detto beneficio consente al giudice di discostarsi motivatamente da detta ulteriore richiesta (Cass. sez.un. 11 maggio 1993 n. 5582,Iovine rv. 193417, anche se il "thema" deciso relativo al l'impossibilità di concedere "ex officio" il predetto beneficio si fonda su una rigida valutazione ed accentuazione dell'accordo delle parti e non sulle disposizioni processuali, che lo regolano, sicché la pronuncia è stata oggetto sul punto di alcune critiche da parte della dottrina). Queste oscillazioni fra profili di negozialità ed esercizio di poteri giurisdizionali si rinvengono in altre decisioni di queste sezioni unite (Cass. sez.un. 27 marzo 1999 n. 5777,Di NE rv. 191135 , Cass. sez. un. 8 maggio 1996 n. 11, De Leo rv. 204826 e Cass. sez.un. 26 febbraio 1997 n.1, Bahrouni Makerem, quest'ultima più rivolta rispetto alle altre a valutare il controllo del giudice quale "estrinseco" e come preminente il ruolo delle parti e la loro volontà) e finiscono con il condizionare le varie scelte di complesse problematiche (cfr. da ultimo quelle dell'applicabilità della prescrizione del reato, qualora questa derivi dalla valutazione positiva della correttezza della prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti e della revocabilità dell'accordo Cass. sez.un. 20 giugno 1997 n. 5, Lisuzzo rv. 207877) e la decisione recentissima in tema di inapplicabilità del giudizio di revisione a volte astraendosi dal dettato normativo per impingere la soluzione sulla base di diverse considerazioni, che variano dalla filosofia del diritto alla teoria generale del negozio giuridico, pubblico e privato, ed alla dottrina del negozio processuale, attesa l'influenza dispiegata dall'accordo, alla prospettazione di limiti impliciti all'operare dell'art.129 c.p.p.. L'esistenza di questi divergenti orientamenti in ordine alle essenziali connotazioni del rito trova il suo fondamento in un diverso atteggiarsi in ordine ad aspetti processuali del nuovo istituto ed a quelli sostanziali inerenti alla funzione della pena e deriva dal ruolo determinante, attribuito da una parte della dottrina e dalla prevalente giurisprudenza ordinaria, alla volontà delle parti non solo l'intervento della Consulta (Corte Cost. n. 313 del 1990),sarebbe caratterizzata da un'incontrollabile irrazionalità distributiva.
Tale assunto trova la sua giustificazione nelle differenti connotazioni da attribuire al processo volitivo delle parti in un rito accusatorio ed è tributario del pedissequo accoglimento di parallelismi operati da alcuni studiosi con istituti di ordinamenti stranieri, difformi per tradizioni e sistema delle fonti, nonché dall'omessa considerazione della presenza di solo una tendenziale opzione nel nuovo codice per il rito accusatorio, già non marcata nella formulazione originaria e via via sbiadita in seguito alle varie novelle ed alle decisioni della Corte Costituzionale. Si sostiene, infatti, che nel rispetto della cornice di legalità, il conflitto tra gli interessi antagonisti esistenti nel processo s., risolve non nella pronuncia del giudice, bensì nell'atto di disposizione negoziale., che costituisce l'esito di un'inusitata contrapposizione dialettica, giacché, se è vero che l'accordo delle parti viene consacrato nella sentenza, il giudice non può (rectius potrebbe) sovrapporre proprie valutazioni a quelle delle parti, ma deve esercitare un limitato controllo di carattere negativo finalizzato ad evitare il pericolo di pene palesemente incongrue. Un simile argomentare, che fornisce un'interpretazione riduttiva del significato della decisione della Corte Costituzionale n. 313 del 1990, basandosi su alcune espressioni analizzate nella loro lettera, si fonda alcune teorie del negozio giuridico, inteso in senso ampio e comprensivo del ramo pubblico e privato, e sull'accentuazione della crisi dell'idea tradizionale ed unitaria di pena.
Tuttavia, tale orientamento sottovaluta la natura prevalentemente processuale del c.d. patteggiamento ed il principio della soggezione del giudice alla legge, che non viene vulnerato soltanto se l'importante ruolo riconosciuto alla volontà delle parti da questa disciplina codicistica venga visto in funzione di collaborazione ad una rapida definizione del giudizio ed entro limiti rigorosi e determinati, mentre il giudice esercita un penetrante controllo sull'accordo intervenuto e sulla congruità della pena in base al principio della proporzionalità, divenendo il cardine ed il punto di cesura delle due esigenze della congruenza della pena e del rispetto della potestà giurisdizionale e della funzionalità del processo. In tal modo, ricondotta la commisurazione della pena al principio di proporzionalità, si tende ad escluderne il carattere di esemplarità, propria della teoria generalpreventiva, ed a limitare le degenerazioni della mitezza premiale, sicché la funzione rieducativa della pena svolge un ruolo nella determinazione della sanzione complesso e non limitato soltanto all'accertamento di "non congruità", facendo riferimento ad una pena individualizzata. Il fondamento di un simile impianto argomentativo si rinviene già nella stessa disciplina dell'istituto, in cui il giudice, sulla base delle risultanze degli atti, da cui l'esigenza di una tendenziale completezza delle indagini preliminari, verifica la qualificazione giuridica del fatto, determinata dalle parti anche tramite una derubricazione o ridefinizione, la sussistenza delle circostanze, attenuanti ed aggravanti, la possibilità di ravvisarne altre, la fondatezza dei criteri assunti a base del loro eventuale bilanciamento, l'entità della pena entro i limiti stabiliti dall'art.444 c.p.p. (due anni di reclusione) e la sua legalità, ed accerta se sussistano elementi o condizioni per il proscioglimento in base all'art.129 c.p.p.. La più volte citata decisione della Corte Costituzionale ha consentito un ulteriore accertamento, quello sulla congruità della pena, non limitato al solo aspetto negativo, che dovrebbe rendere impossibile all'imputato di disporre del bene indisponibile della libertà personale, autolimitandola.
Pertanto può concludersi che, alla luce di questo diverso orientamento, il c.d. patteggiamento persegue finalità di rapida e semplificata definizione dei giudizi, si presenta quale bilanciamento delle opposte esigenze della celerità del giudizio e del l'accertamento giurisdizionale, attribuendo al giudice penetrantì poteri di controllo dell'accordo delle parti ed un ambito di discrezionalità mirata nell'applicazione di istituti non espressamente disciplinati dalla normativa specifica e nel contempo valorizzando il tratto dispositivo attraverso una particolare importanza della volontà delle parti, la quale, tuttavia, non assume un rilievo così assorbente da escludere la possibilità di riempire l'accordo intervenuto di contenuti obbligatori siano essi pretermessi o addirittura, esclusi (ex.gr. ordine di demolizione previsto dall'art. 7 ultimo comma l. n. 47 del 1985 per il reato di costruzione abusiva).
Il c.d. patteggiamento, quindi, ruota intorno a due poli relativi al significato ed al peso da attribuire all'accordo delle parti ed ai poteri del giudice sulle determinazioni consensuali e, seppure non costituisce un accertamento completo di responsabilità, basato su una valutazione probatoria di analoga pregnanza rispetto a quella svolta nel giudizio ordinario ed in altri riti alternativi, Presenta i connotati caratteristici;
di un vero e proprio giudizio, in cui i poteri del giudice, pur essendo condizionati dall'accordo intervenuto tra le parti e circoscritti ed indirizzati dallo stesso, non sono notarili, ma impingono anche al merito giacché viene effettuato un accertamento non soltanto negativo sulla congruità della pena e sulla sussistenza della responsabilità in base ad atti esistenti. Il punto di equilibrio tra queste divergenti esigenze, variamente condizionate, nonostante l'accordo delle parti costituisca il presupposto necessario ed indispensabile per accedere al rito, è da rinvenire da un lato nell'interpretazione della volontà delle stesse e dall'altro nei limiti normativi ai poteri del giudice, dovendosi considerare le differenti connotazioni da attribuire al processo volitivo delle parti in un rito accusatorio, senza dimenticare che, nel nuovo codice, vi è soltanto una tendenziale opzione per tale rito, già non marcata nella formulazione originaria e man mano sbiadita in seguito alle varie novelle ed alle decisioni della Corte Costituzionale.
Individuate le caratteristiche di questo rito e la natura della sentenza emessa, che è equiparata a quella di condanna, è importante esaminare il tessuto normativo ed il significato da attribuire all'espressione "effetti penali" che discendono dall'applicazione della pena su richiesta delle parti alla luce del dettato legislativo ed in particolare dell'art.445 c.p.p. e di alcune pronunce di queste sezioni unite (Cass. sez.un. 8 giugno 1994 n. 7,P.M. in proc. Volpe rv. 197537; (Cass. sez.un. 14 luglio 1995 n. 23,P.M. in proc. Mirabile rv.201548; Cass.sez.un. 4 giugno 1996 n. 11, 18 aprile 1997 n. 3600 e 20 giugno 1997 n. 5 già citate). Sarebbe, al riguardo, sufficiente rilevare che, secondo parte consistente della dottrina, gli effetti penali sono elencati espressamente nell'art.445 ai commi primo e secondo e che la sentenza emessa nel procedimento ex art.444 c.p.p. è equiparata ad una sentenza di condanna, sicché, qualora non sia diversamente in maniera espressa disposto, comporta gli effetti ad essa connaturati e tra questi non vi è la possibilità di omettere la considerazione di queste pronunce ai fini dell'applicazione dell'art.59 l. n. 689 del 1931 per ritenere esente da vizi logici e giuridici la motivazione addotta dalla Corte barese ed esatta l'esegesi dell'art.444 c.p.p. in relazione all'art.59 l.cit..
Peraltro alcuni argomenti a contrario possono dedursi da un ulteriore effetto espressamente contemplato dall'art.445 secondo comma c.p.p., secondo cui il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Pertanto si potrebbe dedurre che il legislatore ha già regolato gli effetti penali conseguenti dall'applicazione di questo rito alternativo, non ha previsto ipotesi particolari per quanto attiene alle condizioni ostative di all'art.59 l. n. 689 del 1981, ha contemplato espressamente un'esclusione in ordine al beneficio stabilito dall'art.163 c.p. ed ha comminato in maniera esplicita l'estinzione di ogni effetto penale soltanto qualora nel termine di due o cinque anni, a seconda che si tratti di contravvenzione o delitto, l'imputato non commetta un reato della stessa indole. Sarebbe, perciò, sufficiente rilevare che, nella fattispecie, nel termine su indicato è stata commessa una contravvenzione della stessa indole per ritenere infondato il sintetico motivo di ricorso. Ad identica conclusione si perverrebbe, ove, seguendo minoritaria se non isolata dottrina, si seguisse una nozione, riduttiva e nemmeno esattamente intesa rispetto al concetto espresso da un Chiaro Autore, di effetti penali della condanna, tale da escludere le condizioni ostative, che non riguarderebbero un comportamento successivo del reo.
Tuttavia, anche accedendo alla differente prevalente tesi, in base alla quale gli effetti penali della condanna si caratterizzano per essere soltanto conseguenza di una sentenza irrevocabile e non di altro provvedimento emesso dal giudice, derivante direttamente ope legis, dalla predetta pronuncia come necessario presupposto ed avente natura sanzionatoria, pur se può incidere in ambito diverso da quello di diritto sostanziale o processuale (cfr. Cass. sez.un.8 giugno 1994 n. 7 cit.) e tenendo presenti le decisioni delle sezioni unite relative all'impossibilità di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena in virtù dell'emissione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la soluzione accolta non muta.
Ed invero, la pronuncia più recente sull'argomento predetto (Cass. sez.un.18 aprile 1997 n. 3600 cit.),che ha precisato la precedente (Cass. sez.un. 4 giugno 1996 n. 11), espressamente distingue il caso in cui una sentenza emessa nel rito alternativo in esame possa essere ostativa alla concessione di un successivo beneficio da quello, diverso per eterogeneità dei presupposti degli effetti, dal quale discenda la revoca di un beneficio già concesso.
Del resto, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. ex plurimus: Cass. sez.un. 16 febbraio 1995 n. 1601,P.M. in proc. Saccomanno rv. 200043), la condizione soggettiva che impedisce la sostituzione, qualora, nell'ultimo decennio, l'imputato sia stato condannato per due volte per reati della stessa indole, trova la sua giustificazione non solo nella dimostrata attitudine del soggetto a commettere reati qualitativamente omogenei, ma anche nella prevedibile insufficiente efficacia dissuasiva della misura sostitutiva nei confronti di persona che non ha dimostrato alcun ravvedimento nonostante abbia subito un trattamento punito e ciò a maggior ragione, può affermarsi, ove non abbia tratto alcuna remora dall'applicazione di un più favorevole rito alternativo. Pertanto, poiché i reati commessi sono della stessa indole e sono stati commessi non solo nell'ultimo decennio ma anche concernono contravvenzioni omogenee poste in essere nel termine di due anni dall'ultima applicazione della pena patteggiata, giacché il fatto per cui si procede è stato compiuto il 18 novembre 1994,mentre l'ultima decisione ex art.444 c.p.p. è del 20 ottobre 1994, anche questo motivo, nella duplice prospettazione, di falsa applicazione dell'art.59 l. n. 689 del 1981 anche in relazione agli artt.444 e 445 c.p.p. e di manifesta illogicità della motivazione sul punto, è
infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 3 aprile 1998. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 1998