Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/06/2002, n. 8008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8008 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
E N ee 7468 6 Ó I 8 0 8008/ 02 9 Z 1 5 A / . R 4 / T N 6 S A - REPUBBLICA ITALIANA 2 I Í . B G R R . E . P L R A . L D T A A L U . D E B T CASSAZIONE D A E I Oggetto T S T A I 1 N N Terremoto E 3 E R S 1 SEZIONE TRIBUTARIA S Crechia - Molixe 84 E I E . A T N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M R.G.N. 3676/01 -Presidente SACCUCCI Dott. Bruno - Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Cron. 22025 Consigliere Dott. Massimo ODDO - Rep. - Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Ud. 28/01/02 Rel. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 76687 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFF ENTRATE PERUGIA, AGENZIA ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHEST 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
351 ricorrente
contro
CH UN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 408/99 della Commissione depositata il tributaria regionale di PERUGIA, 16/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto - che, con sentenza n.408/02/99 del 16 dicembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle Imposte diret- te di Perugia avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da RU IA per il 1985, quale calcolata previa ridetermi- nazione della base imponibile dichiarata e ricompren- sione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n. 363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte ritenendo legittimo l'imponibile dichiarato dal con- 2 tribuente;
che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che RU IA, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva;
- che il ricorso è stato assegnato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.1 della legge n.89 del 2001; - che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n.791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n. 449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n.46, decreto-legge 29 maggioart.10; D.P.R.597/73, art.2; 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile 3 . dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. - che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
- che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mod., nella legge n.46 del 1986 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. n. 159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni t dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 28 gennaio 2002 Il felatore ed estensore Il Presidente- ::ⒷKruno Saccucci Helve Mar Salvatore Palma жино асист IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 03 GIU. 2002/ Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E N O I Z A I 6 A 8 5 R R 9 . 1 T A N / S I T 4 - / G U 6 B E 2 B . R I . L R R L . A P A T . D . D B E L A E T A T I D N 1 I R E S 3 S E 1 N E T E . S A N I A M 15