Sentenza 28 novembre 1997
Massime • 1
A seguito della nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. introdotta con la l. 16 luglio 1997 n. 234 , al fine di verificare la punibilità, alla stregua del novo testo, dei fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge occorre fare applicazione dei tre criteri indicati dall'art. 2 cod. pen., quello della irretroattività delle nuove norme incriminatrici, della retroattività della successiva abolitio criminis, nel caso di successione di leggi nel tempo, dell'applicazione della legge più favorevole. Occorre perciò accertare se il fatto, previsto come reato secondo la vecchia formulazione, rientri anche sotto la nuova nella previsione penale e in caso positivo, in ragione della continuità e omogeneità tra le due norme, applicare la norma più favorevole, in caso negativo applicare congiuntamente i principi della irretroattività della legge penale e della retroattività dell'abolitio criminis. (nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la sentenza con la quale era stato condannato per il reato di abuso in atti d'ufficio il capo dell'ufficio tecnico di un comune che, avendo redatto progetti edilizi firmati da prestanome, aveva partecipato al controllo degli stessi compromettendo l'imparzialità dell'azione amministrativa e conseguendo il vantaggio patrimoniale derivante dall'incremento di clientela dovuto alla notorietà di tale sua duplice veste. La corte ha ritenuto che la non illegittimità dei progetti approvati e la non diretta riconducibilità del vantaggio patrimoniale alla mancata astensione impedissero di ricondurre la condotta nell'ambito della fattispecie come prevista dalla nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/1997, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 28 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 28/11/1997
Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 1720
Dott. Sergio Di Amato Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere N. 27185/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TR AE OT,
avverso la sentenza emessa il 3 marzo 1997 dalla Corte d'appello di Catanzaro, sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Sergio Di Amato, udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Favalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
udito il difensore di TR AE OT, Avv. Pino Zofrea. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lamezia Tenne, con sentenza del 12 gennaio 1996, dichiarava TR AE OT colpevole del reato di abuso continuato d'ufficio a fini patrimoniali perché, rivestendo la qualità di capo dell'ufficio tecnico del comune di Decollatura, aveva eseguito prestazioni libero professionali in favore di privati, avvalendosi di prestanome per la firma dei progetti, aveva, poi, partecipato al controllo dei progetti, apponendo la sua firma al termine della relativa istruttoria ed aveva partecipato altresì alle sedute della commissione edilizia, come segretario, esponendo i risultati dell'esame tecnico.
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe richiamata, confermava la decisione. In particolare, la Corte di merito osservava che, nel caso in esame, si era verificata l'illegittima coincidenza tra il redattore dei progetti ed il loro controllore, con una strumentalizzazione, da parte dell'imputato, della propria posizione all'interno dell'amministrazione comunale per conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale, considerato che proprio la sua qualità aveva indotto i committenti a rivolgersi a lui per la redazione dei progetti che ricevevano, in tal modo, con compromissione dell'imparzialità dell'azione amministrativa, una attenzione particolare.
I difensori di TR AE OT ricorrono per cassazione, deducendo l'imputato non aveva svolto seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 323 c.p. poiché l'imputato non aveva svolto alcuna istruttoria delle pratiche e la sua firma, quale capo dell'ufficio tecnico, attestava, soltanto che l'istruttoria era stata compiuta, senza che i progetti dallo stesso redatti avessero goduto di tiri qualsiasi trattamento favorevole e senza che il procedimento di formazione dell'atto amministrativo avesse subito una alterazione della sua fisionomia, considerato che la violazione del dovere di astensione non costituiva di per sè elemento sufficiente per ritenere la strumentalizzazione dell'ufficio; 2) violazione degli artt. 523 e 522 c.p.p., per mancanza di correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza, poiché la responsabilità dell'imputato era stata affermata in relazione alla controfirma dei progetti all'esito dell'istruttoria svolta da altro tecnico, mentre la contestazione concerneva l'esecuzione dell'istruttoria delle pratiche, senza che nessun risultato dell'istruttoria dibattimentale potesse indurre a ritenere i due fatti coincidenti;
3) violazione degli artt. 62 n. 4, 323 bis c.p. e 597 n. 5 c.p.p. per non avere concesso d'ufficio, in relazione alla modestia del fatto, le attenuanti previste dalle dette disposizioni del codice penale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo di ricorso, che per ragioni logiche deve essere esaminato per primo, è manifestamente infondato poiché risulta dagli atti che il capo di imputazione è stato ritualmente integrato ai sensi dell'art. 516 c.p.p.. Ciò premesso, si deve osservare che l'entrata in vigore della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha dettato una nuova formulazione dell'art. 323 c.p., pone il problema della punibilità, alla stregua del nuovo testo, dei fatti commessi, sotto la normativa anteriore. La soluzione di questo quesito deve prendere le mosse dalla vigenza nel sistema penale dei tre concorrenti principi, enunciati nell'art. 2 c.p., della irretroattività delle nuove norme incriminatrici (comma primo), della retroattività della successiva abolitio criminis (secondo comma) e, per il caso di successione nel tempo di diverse leggi penali, dell'applicabilità di quella più favorevole (terzo comma). La enunciazione di tali principi comporta la necessità di indagare se il fatto contestato, e ritenuto nella sentenza impugnata, fosse previsto come reato alla stregua della formulazione dell'art.323 c.p. anteriore alla Novella, se sia previsto come reato alla stregua della formulazione attualmente in vigore e, soltanto qualora ad entrambi i quesiti precedenti possa darsi risposta affermativa, subentra l'ulteriore necessità di accertare quale sia nella fattispecie concreta la norma più favorevole.
I primi due principi ed il terzo sono, in caso di successione di leggi, tra loro alternativi rispetto alla fattispecie concreta, cioè allo specifico fatto contestato, ma concorrono a disciplinare il fenomeno, in relazione alle differenti fattispecie concrete, quando non si sia in presenza dell'abolizione di una norma incriminatrice in vigore e della contestuale formulazione di una ipotesi criminosa del tutto diversa, ma sussista, invece, un rapporto di continuità e di omogeneità tra le due norme incriminatrici, sia pure con rilevanti modifiche degli elementi costitutivi del reato (v., in relazione agli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990 n. 86. Cass. s.u. 20 giugno 1990, n. 7, Monaco). Un tale rapporto va riconosciuto nelle due successive formulazioni dell'art. 323 c.p. poiché ne è identico l'oggetto giuridico, rappresentato dall'interesse al buon andamento ed all'imparzialità della pubblica amministrazione. Inoltre, gli elementi costitutivi del delitto di abuso di ufficio, secondo la nuova formulazione, per una parte, erano già compresi nelle fattispecie astratte descritte nell'abrogato art. 323 c.p. e, per altra parte, integrano innovazioni, le quali, pur delimitando le previgenti previsioni incriminatrici, non ne hanno, tuttavia, alterato l'intima essenza. Così la condotta abusiva intesa come violazione di legge o del dovere di astensione, pur non essendo indispensabile per la sussistenza del delitto di cui ai precedente art. 323 c.p., costituiva uno dei possibili modi di essere dell'elemento oggettivo del reato.
Si deve, altresì, rilevare che l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto pur non essendo previsti, nella precedente formulazione della norma, come eventi del reato, erano evocati nel dolo specifico ("fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio ... o di arrecare ad altri un danno ingiusto") che caratterizzava il reato.
Da quanto detto consegue che per le fattispecie concrete ricadenti in entrambe le fattispecie astratte previste dalle due formulazioni dell'art, 323 c.p. si dovrà applicare la legge più favorevole, secondo quanto previsto dall'art. 2, terzo comma, c.p.;
per le altre fattispecie concrete si dovranno applicare congiuntamente i principi dell'irretroattività della legge penale e della retroattività dell'abolitio criminis.
Tanto premesso, e passando all'esame del caso di specie, si deve osservare che, come riferito in narrativa, la Corte di merito, ritenuta l'illegittima coincidenza tra il redattore dei progetti ed il loro controllore, ha affermato che l'imputato aveva strumentalizzato la propria posizione all'interno dell'amministrazione comunale per conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale, considerato che proprio la sua qualità aveva indotto i committenti a rivolgersi a lui per la redazione dei progetti che ricevevano, in tal modo, con compromissione dell'imparzialità dell'azione amministrativa, una attenzione particolare. La Corte ha, però, escluso che la coincidenza tra il redattore dei progetti ed il loro controllore avesse condotto alla approvazione di progetti illegittimi.
In tale situazione non sussiste, alla stregua della nuova formulazione dell'art. 323 c.p., l'evento del conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale riconducibile, secondo il principio di causalita, alla condotta dell'imputato e cioè alla mancata astensione. Infatti, l'acquisizione di clientela - cioè il vantaggio patrimoniale per il quale, secondo l'impugnata sentenza, l'imputato aveva agito rappresentava il fine della strumentalizzazione della funzione. di per sè rilevante solo nella precedente formulazione dell'art. 323 c.p., ma non il risultato della mancata astensione, che non può configurarsi (anche volendo accedere alla concezione più ampia del nesso di causalità) come una conditio sine qua non, ovvero come un antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato. Invero, l'accertata legittimità dei progetti consente di riferire l'acquisizione di clientela soltanto all'esperienza nella materia dell'odierno imputato e se si vuole al ruolo dallo stesso ricoperto ed alla strumentalizzazione dell'ufficio, ma non alla mancata astensione dell'imputato, priva di conseguenze sulla approvazione dei progetti. Ben diverse, naturalmente, sarebbero state le conseguenze ove, attraverso la mancata astensione, il ricorrente avesse acquisito illeciti vantaggi.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza poiché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1998