Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 2
L'apposizione della procura a margine dell'atto introduttivo della lite, provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte e il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dell'art. 83 cod. proc. civ., la cui "ratio" risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, la quale attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Ne consegue che, ai fini del valido conferimento di siffatta procura, non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione della citazione, non essendo richiesta a pena di nullità la dimostrazione della volontà di fare proprio il contenuto dell'atto nel momento stesso della sua formulazione o "ex post". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura a margine, richiamata nel ricorso, rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata e prima della notifica del ricorso alla controparte).
In caso di scelta iniziale del lavoratore di avvalersi del collegio arbitrale alla stregua del disposto dell'art. 7, sesto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'art. 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533,ovvero dell'art. 59, commi settimo e ottavo, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'azione rivolta all'accertamento della nullità del licenziamento è esperibile davanti al giudice del lavoro nei limiti ordinari della prescrizione, sempre che il giudizio arbitrale non abbia avuto inizio (ipotesi questa che si verifica nel momento in cui tutti gli arbitri abbiano accettato l'incarico), dovendo l'alternativa tra procedura arbitrale e giudizio ordinario valere sino a quando non sia iniziata la procedura arbitrale e non potendo, conseguentemente, il lavoratore richiamarsi, per impugnare il licenziamento, a detta alternatività quando la procedura arbitrale si sia conclusa con il deposito del lodo, che ha riconosciuto la piena legittimità dell'intimato recesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11106 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR NT, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINO FIORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TORINO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 01/01/8264 proposto da:
COMUNE DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, c/o Massimo Colarizi;
rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA ANTONIETTA CALDO, MARIAMICHAELA LI VOLTI, MASSIMO COLARIZI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AR NT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 445/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 20/11/00 - R.G.N. 761/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato COLARIZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con lettera del 13 gennaio 1999 il Comune di Torino intimava la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso al proprio dipendente SA AR, ai sensi dell'art. 25, comma 6, lett. a), e) e g) del c.c.n.l. per il comparto Regioni, Enti locali. In data 3 febbraio il AR proponeva impugnativa del licenziamento avanti al Collegio Arbitrale di Disciplina del Comune di Torino ex art. 59, comma 7, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, ed il suddetto Collegio con lodo 19 marzo-21 aprile 1999 respingeva il ricorso.
Il Comune con lettera del 27 aprile 1991 comunicava al dipendente l'esito del suo ricorso e riferiva altresì che il licenziamento era produttivo dei suoi effetti, avvertendo il dipendente che avverso il presente provvedimento era ammesso ricorso "al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 17, del d.lgs. 80/1998, entro il normale termine prescrizionale di cui all'art. 2946 e ss. c.c.". Il AR allora impugnava il licenziamento davanti al Tribunale di Torino ma il giudice, investito della controversia, con sentenza dell'8 maggio 2000 dichiarava inammissibile il ricorso perché il AR aveva optato per l'impugnativa dei licenziamento avanti al Collegio arbitrale sicché il giudice poteva essere investito solo per la impugnativa del lodo, che dallo stesso Tribunale veniva qualificato come irrituale.
A seguito di gravame della parte soccombente la Corte d'appello di Torino con sentenza del 20 novembre 2000 rigettava l'appello e condannava il AR al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione la Corte d'appello osservava di non condividere l'eccezione di inammissibilità dell'appello (sollevata dal Comune di Torino) per intervenuto giudicato sotto il profilo che il AR non avrebbe impugnato specificamente il capo relativo alla pronunzia di inammissibilità del ricorso atteso che i punti 2^ (non vincolatività della decisione del Collegio di disciplina per il lavoratore) e 3^ (espresso riconoscimento da parte del Comune di Torino della facoltà di impugnare il licenziamento avanti al giudice ordinario) costituivano specifiche critiche alla sentenza di primo grado in quanto sostenevano l'ammissibilità dell'impugnazione del licenziamento disconosciuta invece dal primo giudice. Nel merito però la domanda del AR doveva ritenersi infondata in quanto l'art. 59, comma 7, d.lgs. n. 29 del 1993 prevede in materia di sanzioni, tra le quali rientra il licenziamento disciplinare, una forma di tutela alternativa rispetto al giudizio ordinario, consistente appunto nella via arbitrale. Ne consegue che scelta la suddetta via (che presenta il vantaggio della sospensione della sanzione nel termine di svolgimento della procedura) il lodo arbitrale risulta vincolante per entrambe le parti ed il dipendente non può poi impugnare il licenziamento ma solo il lodo in modo differenziato, a seconda che sia qualificabile come rituale o irrituale. Nè per andare in contrario avviso poteva valere l'assunto che nella lettera di licenziamento della fine aprile 1999 il direttore del Servizio Centrale Risorse umane, e cioè il direttore del personale, con l'avvertire il lavoratore della facoltà di ricorrere al giudice ordinario avverso il provvedimento di licenziamento, aveva creato nel dipendente un legittimo affidamento sulla praticabilità di siffatta impugnativa. Ed invero, precisava la Corte d'appello, il licenziamento era stato intimato solo con lettera del 13 gennaio 1999 (comunicata al AR il giorno successivo) e non con la determinazione del 27 aprile 1999; e lo stesso licenziamento era stato impugnato dal AR con il ricorso al collegio arbitrale di disciplina in data 3 febbraio 1999 e solo successivamente - visto il cattivo esito della procedura praticata - con altro ricorso del 12 gennaio 2000 al Tribunale di Torino. Per essere la lettera raccomandata del 28 aprile 1999 non l'atto di licenziamento bensì la mera comunicazione al AR del rigetto del ricorso al Collegio arbitrale ne conseguiva che il licenziamento, poi impugnato davanti al giudice ordinario, era contenuto nella lettera del 13 gennaio 1999, e che in ogni caso una erronea indicazione dell'autorità legittimata a decidere dell'impugnativa del licenziamento da parte del direttore del personale non poteva far sorgere una competenza inesistente.
Per concludere la cognizione del giudice ordinario sul licenziamento era stata esclusa dalla scelta del AR di adire il Collegio arbitrale sicché non poteva risorgere per una eventuale erronea indicazione del Comune.
Avverso tale sentenza SA AR propone ricorso per cassazione affidato un duplice motivo.
Resiste con controricorso il Comune di Torino, che spiega anche ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. del ricorso principale e di quello incidentale per essere rivolti ambedue verso la medesima decisione.
L'esigenza di procedere ad un ordinato iter argomentativo porta ad esaminare in primo luogo l'eccezione sollevata dal Comune di Torino che ha eccepito la nullità del ricorso principale per difetto di procura, deducendo che detta procura rilasciata al margine del ricorso introduttivo del giudizio di cassazione risulta apposta in data anteriore (1 febbraio 2001) rispetto a quella in cui è stato redatto il ricorso, recante la data dell'8 febbraio 2001. Per attestare l'infondatezza della sollevata eccezione è sufficiente richiamarsi a quanto già statuito da questa Corte secondo cui l'apposizione della procura a margine dell'atto introduttivo della lite, provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da esso scelto, soddisfa compiutamente il dettato dell'art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità
del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte e non nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, la quale attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Ne consegue che, ai fini del valido conferimento di siffatta procura, non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione della citazione non essendo richiesta a pena di nullità la dimostrazione della volontà di fare proprio il contenuto dell'atto nel momento stesso della sua formulazione o ex post (cfr. in tali sensi Cass. 28 ottobre 1994 n. 8904). Nel caso di specie, essendo stata richiamata in ricorso la procura a margine e risultando che detta procura è successiva alla sentenza impugnata ed anteriore alla notifica del ricorso alla controparte, nessun dubbio può sussistere sulla sua validità e, conseguentemente, sulla ammissibilità del presente ricorso per cassazione.
Con il primo motivo di ricorso il AR deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) tra cui in particolare l'art. 59, comma 7, d.lgs. 29/1993, l'art. 45, comma 17, d.lgs. 80/1998, gli artt. 1367, 1370, 1363 c.c. applicabili ex art. 1324 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di ammissibilità o meno dell'irrogato licenziamento (art. 360 n. 5 c.p.c.). Più specificamente il ricorrente sostiene che, alla stregua del tenore letterale del comma 7 dell'art. 59 del d.lgs. 29 del 1993 la decisione del Collegio
arbitrale, da emettersi entro 90 giorni dall'impugnazione, vincola solo la Pubblica Amministrazione e non invece il lavoratore. Tale interpretazione letterale trovava poi una conferma oggettiva nella lettera di licenziamento (o nella conferma dello stesso) del 27 aprile 1999 in cui veniva evidenziato che contro il provvedimento di cui alla lettera stessa era ammesso il ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Nè valeva in contrario addurre che la missiva del Comune non poteva attribuire al giudice ordinario una competenza che lo stesso non aveva in quanto l'interpretazione complessiva della normativa in materia spiegava il contenuto della missiva del Comune del 27 aprile 1999 in punto di possibilità di impugnare il licenziamento avanti al giudice del lavoro in conformità appunto del disposto del già menzionato art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993. Per concludere sul punto, la possibilità di impugnativa del licenziamento nei limiti della prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. stava a significare che lo stesso Comune aveva ritenuto che il ricorso al Collegio arbitrale potesse valere come impugnativa del licenziamento da farsi nei normali 60 giorni con l'effetto che, una volta evitata la decadenza conseguente alla inequivoca volontà di contestare il licenziamento, l'azione giudiziaria ben poteva essere promossa nei normali termini prescrizionali.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in caso di scelta iniziale del lavoratore di avvalersi del collegio arbitrale alla stregua del disposto dell'art. 7, sesto comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 o dell'art. 5 della legge 11 Luglio 1973 n. 533, l'azione rivolta all'accertamento della nullità del licenziamento è esperibile davanti al giudice del lavoro nei limiti ordinari della prescrizione sempre che il giudizio arbitrale non abbia avuto inizio, dovendo l'alternatività tra procedura arbitrale e giudizio ordinario valere sino a quando, appunto non sia iniziata la procedura arbitrale e non potendo, conseguentemente, il lavoratore richiamarsi per impugnare il licenziamento a detta alternatività quando la procedura arbitrale si sia conclusa con il deposito del lodo, che ha riconosciuto la piena legittimità dell'intimato recesso (cfr. ex plurimis: Cass. 20 febbraio 1999 n. 1452 cui adde Cass. 26 giugno 2000 n. 8700; Cass. 10 aprile 1990 n. 3023; Cass. 8 febbraio 1990 n. 891; Cass. 12 marzo 1987 n. 2588). Questa Corte ha avuto anche occasione di rilevare che il giudizio arbitrale prende inizio solo con la nomina degli arbitri e la conseguente costituzione del collegio arbitrale, sicché prima della accettazione non è possibile parlare di instaurazione del rapporto processuale dal momento che non esiste l'organo giudicante (cfr. in tali sensi Cass. 23 luglio 1964 n. 1989; Cass. 29 luglio 1963 n. 2127. Per la statuizione della pendenza del rapporto processuale soltanto al momento in cui tutti gli arbitri hanno accettato l'incarico cfr.: Cass. 22 febbraio 1961 n. 409 nonché Cass. 28 settembre 1973 n. 2439 secondo cui la partecipazione alla prima udienza da parte degli arbitri designati implica, in mancanza di una esplicita manifestazione preventiva, implicita accettazione). Nel caso di specie essendosi conclusa la procedura arbitrale instaurata ad iniziativa del AR con il deposito del lodo che aveva rigettato la richiesta avanzata dal lavoratore, costui non poteva, come correttamente ha ritenuto la impugnata sentenza, più proporre l'impugnativa del licenziamento davanti al Tribunale del lavoro. Ed invero la procedura arbitrale - definita come irrituale dalla Corte d'appello di Torino - di cui all'art. 59, settimo ed ottavo comma, dell'art. 59 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 risponde alla stessa regola dell'alternatività cui sono assoggettate le procedure disciplinate dall'art. 7, comma 6, della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dall'art. 5 della legge 11 maggio 1990 n. 108.
Nè per andare in contrario avviso e ritenere ammissibile l'impugnativa davanti al giudice ordinario può farsi riferimento al contenuto della missiva indirizzata al AR da parte del Direttore del personale perché, come ha puntualmente osservato il giudice d'appello, detta missiva non può portare al riconoscimento di una competenza esclusa dal dato normativo.
Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce omessa motivazione in punto di nullità del licenziamento per mancata esposizione del codice disciplinare trattandosi di motivo non dedotto avanti al Collegio arbitrale di disciplina (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed ancora violazione, falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) avuto riguardo ai principi regolanti il rapporto tra chiesto e pronunziato e la diversità tra più azioni anche in sede di impugnazione (artt. 112-99 c.p.c. e norme collegate). In particolare sostiene il ricorrente che la mancata esposizione del codice disciplinare, sulla cui base era stato intimato il licenziamento, comportava la nullità dello stesso. Tale questione, che non era stata oggetto di esame in sede di Collegio di disciplina doveva, dunque, essere presa in considerazione dalla Corte d'appello perché su di essa non si era formato il giudicato, essendo il suddetto Collegio stato investito di una azione diversa.
Ad evidenziare l'infondatezza dell'indicato motivo è sufficiente ricordare come la sollevata questione risulti del tutto nuova e come, comunque, non emerga dal ricorso che la mancata affissione del codice disciplinare sia stata oggetto di prova. In ogni caso una volta esclusa l'alternatività tra il giudizio ordinario e quello arbitrale e riconosciuta la sola possibilità per il AR di una impugnativa del lodo, la questione sollevata non poteva essere presa in esame attesa la sua irrilevanza in considerazione dei limiti che incontra il giudizio per l'impugnativa del lodo.
Alla stregua delle considerazioni sinora svolte va dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale con il quale il Comune di Torino deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte d'appello di Torino respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame del AR sollevata da esso Comune.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002