Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11106
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Sentenza 26 luglio 2002

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L'apposizione della procura a margine dell'atto introduttivo della lite, provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte e il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dell'art. 83 cod. proc. civ., la cui "ratio" risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, la quale attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Ne consegue che, ai fini del valido conferimento di siffatta procura, non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione della citazione, non essendo richiesta a pena di nullità la dimostrazione della volontà di fare proprio il contenuto dell'atto nel momento stesso della sua formulazione o "ex post". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura a margine, richiamata nel ricorso, rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata e prima della notifica del ricorso alla controparte).

In caso di scelta iniziale del lavoratore di avvalersi del collegio arbitrale alla stregua del disposto dell'art. 7, sesto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'art. 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533,ovvero dell'art. 59, commi settimo e ottavo, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'azione rivolta all'accertamento della nullità del licenziamento è esperibile davanti al giudice del lavoro nei limiti ordinari della prescrizione, sempre che il giudizio arbitrale non abbia avuto inizio (ipotesi questa che si verifica nel momento in cui tutti gli arbitri abbiano accettato l'incarico), dovendo l'alternativa tra procedura arbitrale e giudizio ordinario valere sino a quando non sia iniziata la procedura arbitrale e non potendo, conseguentemente, il lavoratore richiamarsi, per impugnare il licenziamento, a detta alternatività quando la procedura arbitrale si sia conclusa con il deposito del lodo, che ha riconosciuto la piena legittimità dell'intimato recesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11106
    Data del deposito : 26 luglio 2002

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