Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/1999, n. 1452
CASS
Sentenza 20 febbraio 1999

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Nell'ipotesi in cui il lavoratore colpito da licenziamento disciplinare abbia inizialmente scelto di avvalersi del collegio arbitrale previsto dall'art. 7 legge n. 300 del 1970, finché il suddetto collegio non addivenga ad una pronuncia può sempre esperire, nei limiti della prescrizione, l'azione giudiziaria rivolta all'accertamento della nullità del licenziamento, atteso che l'alternatività tra il ricorso all'autorità giudiziaria e quella al procedimento arbitrale deve intendersi con riguardo alla sola eventualità che quest'ultimo sia effettivamente pendente(per tale dovendosi intendere il procedimento in cui sia intervenuta la regolare costituzione del collegio arbitrale) o sia pervenuto alla sua conclusione con la pronuncia del lodo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/1999, n. 1452
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1452
    Data del deposito : 20 febbraio 1999

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