Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4785
CASS
Sentenza 2 aprile 2001

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L'autenticazione, apposta dal difensore in calce alla procura alle liti, fa fede della provenienza dell'atto da colui che ne appare l'autore, ma non della legittimazione processuale di quest'ultimo. Ne consegue che è invalida la costituzione in un giudizio di una società commerciale, ove - a fronte di specifica eccezione in tal senso - non sia dimostrata la sussistenza di potere rappresentativo in capo alla persona che ha conferito il mandato alle liti per conto della società stessa, a nulla rilevando che la suddetta persona sia indicata nella procura alle liti come "dirigente".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4785
    Data del deposito : 2 aprile 2001

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