Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
L'autenticazione, apposta dal difensore in calce alla procura alle liti, fa fede della provenienza dell'atto da colui che ne appare l'autore, ma non della legittimazione processuale di quest'ultimo. Ne consegue che è invalida la costituzione in un giudizio di una società commerciale, ove - a fronte di specifica eccezione in tal senso - non sia dimostrata la sussistenza di potere rappresentativo in capo alla persona che ha conferito il mandato alle liti per conto della società stessa, a nulla rilevando che la suddetta persona sia indicata nella procura alle liti come "dirigente".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4785 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. IC LO PIANO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, difeso dall'avvocato FERMO BENUSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOGEN FIDITALIA SPA, RE CIRO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2678/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 17/06/97 e depositata il 29/07/97 (R.G. 3266/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 31.1.1992 il Presidente del Tribunale di Milano ingiungeva a ES IC di pagare alla società Sogen Fiditalia s.p.a. la somma di L. 26.982.976, oltre accessori, quale rimborso di un finanziamento erogato in data 18.10.1987 dalla Barclays Fiditalia, divisione della Barclays Finantial Service Italia s.p.a..
Avverso il decreto ingiuntivo ES IC proponeva opposizione, eccependo la carenza di legittimazione attiva e processuale della ricorrente Sogen, con la quale assumeva di non avere avuto alcun rapporto contrattuale, e contestando il decreto opposto. Chiamava poi in causa ES RO, che si era impegnato a definire la vertenza con la ricorrente.
La società Sogen, costituitasi in giudizio, contestava l'opposizione. Il terzo chiamato, invece, restava contumace. Il Tribunale di Milano con sentenza 17.2.1994 dichiarava la carenza di legittimazione attiva della Sogen Fiditalia, in quanto dalla documentazione allegata al ricorso si evinceva che il finanziamento era stato, invece, concesso dalla Barclays Fiditalia, divisione della Barclays Finantial Service, soggetto diverso dalla opposta;
dichiarava superata la domanda gradata dell'opponente di condanna del terzo chiamato ES RO al pagamento diretto nei confronti dell'opposta; condannava questa al pagamento delle spese processuali.
Gravata la pronuncia dalla Sogen Fiditalia s.p.a., la Corte d'appello di Milano, in contraddittorio di ES IC e nella contumacia di ES RO, con sentenza emessa il 17.6.1997, in riforma della decisione di prime cure, condannava ES IC al pagamento in favore della appellante Sogen Fiditalia della somma di L. 26.982.976, oltre gli interessi moratori del 2,48% dall'1.1.1991 sulla somma capitale di L. 15.000.000, detratto l'importo di L. 3.000.000, imputato agli interessi moratori, e provvedeva in ordine alle spese come da relativo dispositivo. Accogliendo quindi la domanda di manleva formulata da ES IC nei confronti di ES RO, condannava quest'ultimo a rifondere all'altro le somme stabilite.
Avverso tale sentenza ES IC ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L'intimata Sogen Fiditalia s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
Non risultando notificato il ricorso a ES RO, ne è stata disposta l'integrazione del contraddittorio;
l'intimato non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d'appello milanese ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione processuale della Sogen Fiditalia s.p.a. svolta da ES IC, argomentando che la società ha prodotto la procura generale alle liti redatta dal notaio Lorenzo Stucchi dalla quale risultava che NA IÈ, che aveva conferito il mandato giudiziale, era amministratore delegato della Sogen in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione 7.5.1990 e che, pur non avendo la stessa società prodotto il verbale della citata riunione, la procura notarile potesse da sola costituire prova sufficiente di tutte le circostanze riferite dal notaio, atteso il grado di attendibilità connesso alla natura pubblico dell'organo da cui promanavano, vincibile solo con espressa prova contraria, che non era stata fornita in causa.
Col primo mezzo di ricorso il ES IC, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di legge (artt. 75 e 83 c.p.c., 2380, 2381, 2383, 2384 e 2703 c.c.), censura la decisione,
deducendo che, essendosi il notaio limitato ad autenticare la firma del IÈ, non essendo il testo della procura stato formato dal notaio stesso, mancava agli atti la prova che il NA IÈ, che aveva conferito il mandato notarile ad lites al difensore della Sogen Fiditalia, fosse l'amministratore delegato di detta società, sicché tale procura, proprio perché conferita da un soggetto di cui non era stata provata la legale rappresentanza - contestata da esso ricorrente -, è invalida per i fini di attribuire la rappresentanza sostanziale e processuale alla parte.
La censura è fondata.
Come già questa Corte regolatrice ha avuto modo di stabilire, l'autenticazione, quale mezzo di riconoscimento, invero riguarda l'autenticità della sottoscrizione apposta in presenza del notaio (o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato) da persona di cui questi abbia accertato previamente l'identità. Conseguentemente, l'efficacia probatoria privilegiata dell'autenticazione è circoscritta, strutturalmente, al solo elemento estrinseco della sottoscrizione del soggetto che l'ha apposta, e cioè della provenienza delle dichiarazioni da quest'ultimo, senza alcuna interferenza con il contenuto intrinseco delle dichiarazioni stesse e, a maggior ragione, con altri elementi al di fuori di esse, pur se su di esse sostanzialmente incidenti. In particolare, trattandosi di procura alle liti, l'efficacia probatoria dell'autenticazione della firma della parte attiene soltanto all'identificazione della persona fisica e alla genuinità della sottoscrizione, senza riguardare la legittimazione processuale della parte stessa (sent. 12 gennaio 1978 n. 135). Nella specie, dunque, avendo il ES contestato la legale rappresentanza della società da parte del IÈ, andava offerta la prova (che è mancata e della cui necessità si è resa del resto conto la stessa Corte territoriale) della qualità dello stesso di amministratore delegato della Sogen Fiditalia, atteso - peraltro - che il notaio, nella sua autentica di firma, aveva qualificato il predetto IÈ come mero "dirigente", comunque non correlato alla Sogen.
Pertanto, sussistendo nella fattispecie carenza di legittimazione processuale di detta società, il motivo va accolto, restando in tale pronuncia (attesa la sua pregiudizialità) assorbiti il secondo (col quale si è dedotta pure la carenza di legittimazione attiva della Sogen Fiditalia) e terzo motivo (col quale si è lamentata la mancata riduzione del credito reclamato dalla medesima società). Di conseguenza si impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, nonché di quella di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto. Le spese dell'intera causa sono poste, per effetto della soccombenza, a carico della intimata Sogen Fiditalia s.p.a., e sono liquidate, in favore di ES IC (mentre ES RO non si è costituito), come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie ili primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado ed il decreto ingiuntivo opposto. Condanna la società intimata al pagamento delle spese dell'intero giudizio che liquida per il primo grado in L.
3.300.000 di cui L. 800.000 per spese e diritti, e per il secondo grado in L. 5.200.000 (di cui L. 500.000 per spese e L.
1.000.000 per diritti) e per il giudizio di Cassazione in L. 409.200 , oltre onorari in L.
3.000.000. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001