Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2018, n. 8242
CASS
Sentenza 27 novembre 2018

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Massime1

Al fine di accertare l'attuale pericolosità sociale del soggetto, nel momento in cui deve essere eseguita una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto-reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena quale risultante dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali.

Commentario1

  • 1Considerazioni sulla riforma incompiuta in materia di misure di sicurezza per autori “infermi di mente”
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 maggio 2023

    Abstract. Il principio della misura di sicurezza detentiva come extrema ratio non ha ancora fatto adeguata breccia nella prassi giudiziaria, tutt'ora permeata da una cultura eccessivamente “custodialistica”, che, come tale, nutre una scarsa fiducia sulla reale efficacia di concrete alternative. Ancora oggi la disciplina per le misure di sicurezza per il c.d. infermo id mente presenta numerosi profili di frizione con i principi costituzionali: permane l'idea che egli non debba essere chiamato a responsabilità, processato e, se responsabile, punito con una sanzione proporzionata al fatto commesso; ma, soprattutto, permane la misura di sicurezza fondata su un concetto non empiricamente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2018, n. 8242
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8242
Data del deposito : 27 novembre 2018

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