Sentenza 27 novembre 2018
Massime • 1
Al fine di accertare l'attuale pericolosità sociale del soggetto, nel momento in cui deve essere eseguita una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto-reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena quale risultante dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali.
Commentario • 1
- 1. Considerazioni sulla riforma incompiuta in materia di misure di sicurezza per autori “infermi di mente”Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 maggio 2023
Abstract. Il principio della misura di sicurezza detentiva come extrema ratio non ha ancora fatto adeguata breccia nella prassi giudiziaria, tutt'ora permeata da una cultura eccessivamente “custodialistica”, che, come tale, nutre una scarsa fiducia sulla reale efficacia di concrete alternative. Ancora oggi la disciplina per le misure di sicurezza per il c.d. infermo id mente presenta numerosi profili di frizione con i principi costituzionali: permane l'idea che egli non debba essere chiamato a responsabilità, processato e, se responsabile, punito con una sanzione proporzionata al fatto commesso; ma, soprattutto, permane la misura di sicurezza fondata su un concetto non empiricamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2018, n. 8242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8242 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2018 |
Testo completo
08242-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 4556/2018 Adriano Iasillo Presidente - Michele Bianchi -CC 27/11/2018 Antonio Minchella Antonio Cairo R.G.N. 23888/18 Carlo Renoldi -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LE OF, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila in data 20/2/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 27/9/2017, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva dichiarato eseguibile, nei confronti di OF LE, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni disposta con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 15/7/2008, con la quale egli era stato condannato per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen.. Secondo il primo giudice, infatti, doveva ritenersi che LE fosse socialmente pericoloso, essendo al momento sottoposto a misura cautelare per il delitto di omicidio aggravato, in relazione al quale egli era stato condannato all'ergastolo con sentenza, pur non definitiva, del Tribunale di Palermo in data 1/12/2015; e tenuto conto che, dalle informazioni di polizia, risultava che LE era inserito, con un ruolo significativo, nella cosca mafiosa di Bagheria e che, infine, era incorso in provvedimenti disciplinari nel corso della detenzione, per aver са assunto atteggiamenti minacciosi nel confronti del personale di polizia penitenziaria.
2. Con successiva ordinanza, emessa in data 20/2/2018, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila aveva rigettato l'appello proposto nell'interesse di LE avverso il provvedimento genetico, rilevando che lo stesso era stato adeguatamente motivato dal primo giudice e che sussistevano i presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza.
3. Avverso l'ordinanza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione lo stesso LE a mezzo del difensore di fiducia, avv. Valerio Vianello Accorretti, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 228 cod. pen. e 679 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione a giudizio di pericolosità sociale espresso nei confronti di LE. In particolare, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), che al momento del giudizio da parte del magistrato di sorveglianza, egli era detenuto da oltre 10 anni, sicché la valutazione sulla sua pericolosità sociale non poteva ritenersi formulata su elementi attuali, atteso che i reati valorizzati dal provvedimento genetico e dall'ordinanza del tribunale erano stati commessi in tempi assai risalenti;
e dovendo la pericolosità sociale, al contrario, sussistere necessariamente al momento in cui, così come previsto dall'art. 679 cod. proc. pen., deve farsi luogo alla eventuale dichiarazione di eseguibilità della misura.
3. In data 11/9/2018, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Agli effetti penali, invero, la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza, consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata dal giudice alla luce dei rilievi sulla personalità e sulla capacità criminale del condannato e di ogni altro parametro desumibile dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 24725 del 27/5/2008, Nocerino, Rv. 240808). In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che al fine di accertare l'attuale pericolosità del soggetto, nel momento in cui deve essere applicata una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento durante l'espiazione della pena, quale risultante dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari O processuali (Sez. 1, n. 24179 del 19/5/2010, Coniglione, Rv. 247986). 2 ви с 3. Osserva il Collegio che il giudizio di pericolosità formulato dal Tribunale di sorveglianza abruzzese è stato adeguatamente motivato, essendo stato sottolineato come il ricorrente fosse detenuto in esecuzione di una misura cautelare per omicidio aggravato, in relazione al quale aveva riportato una condanna, sia pure non definitiva, alla pena dell'ergastolo; come dalle informazioni della Questura di Palermo fosse emerso che LE era inserito, con ruolo di rilievo, in una pericolosa organizzazione mafiosa;
come non fossero, viceversa, emersi concreti elementi di fatto da cui trarre segnali di distacco del ricorrente dal suo passato criminoso;
circostanze, quelle testé evidenziate, a partire dalle quali doveva essere condiviso il giudizio di pericolosità formulato con il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza. In questo modo, il Tribunale di sorveglianza si è conformato alla più sopra richiamata cornice di principio, valorizzando, da un canto, i gravissimi precedenti penali e, dunque, la vita anteatta dello stesso LE;
e, dall'altro lato, anche la condotta successiva, caratterizzata da un percorso penitenziario ancora connotato da comportamenti antigiuridici, in questo modo pervenendo a un giudizio di pericolosità sociale che si sottrae a qualunque censura, sia sul piano della violazione di legge che su quello dei vizi della motivazione. A fronte della articolazione, congrua e logica, del relativo discorso giustificativo, le doglianze articolate dalla difesa si caratterizzano per la loro assoluta apoditticità e genericità, essendo fondate, essenzialmente, sul dato della lunga carcerazione, senza peraltro confrontarsi con la valutazione compiuta dal Collegio di merito.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. сел Così deciso il 27/11/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Adriano Iasillo Alieno Fo llo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 FEB 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA