Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21481
CASS
Sentenza 10 giugno 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 222 e 218, comma 2, cod. strada

    La contestazione concerne la cooperazione colposa nel delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, consistita in una condotta omissiva con riguardo allo spostamento o alla rimozione del mezzo, ovvero alla segnalazione della sua presenza. La qualità di proprietario non è avulsa da una condotta omissiva sanzionata ai sensi dell'art. 589-bis c.p., in relazione al quale trova applicazione l'art. 222 c. strada. L'illecito non si riduce alla violazione dell'art. 162 c. strada, per il quale sarebbe individuabile nell'art. 218 c. strada un diverso trattamento sanzionatorio.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria

    La motivazione è ritenuta sufficiente in quanto il giudice ha espressamente valutato la possibilità di disporre la sola sospensione della patente di guida, pur essendo astrattamente prevista anche la revoca, in coerenza con la valutazione complessiva degli elementi indicati dall'art. 218 cod. strada. Non è previsto un obbligo di motivazione ulteriore nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria si collochi entro la media edittale e non ricorrano specifici elementi di meritevolezza in favore dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21481
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21481
    Data del deposito : 10 giugno 2026

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