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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21481 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UI NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/01/2026 del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Torre Annunziata udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di IA IC e UI NN la pena concordata, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per entrambi gli imputati per la durata di un anno e la trasmissione della sentenza al Prefetto di Napoli. IA IC e UI NN erano imputati del delitto di cui all’art. 589- bis cod. pen., perché, in cooperazione colposa tra loro, IA IC, quale conducente, e UI NN, quale proprietario dell’autoarticolato Renault targato EV204XK e del relativo rimorchio marca Paganini targato AA80725, in violazione degli artt. 157, comma 3, 158, comma 4, e 162, commi 1 e 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché con le condotte imprudenti di seguito specificate, Penale Sent. Sez. 4 Num. 21481 Anno 2026 Presidente: ER RE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/05/2026 2 provocavano un sinistro stradale con il motoveicolo Honda il cui conducente perdeva la vita a seguito dell’impatto. In particolare, IA IC aveva parcheggiato il predetto complesso veicolare a luci spente sul margine destro della SS n. 145, nel territorio del Comune di Pompei, in direzione Torre Annunziata–Castellammare di Stabia, lasciando che il mezzo invadesse parzialmente la corsia di marcia e intralciasse il regolare traffico veicolare, allontanandosi inoltre dal luogo senza apporre alcun dispositivo luminoso di emergenza né alcun segnale mobile di pericolo;
UI NN, dal canto suo, aveva omesso di provvedere allo spostamento o alla rimozione del mezzo ovvero di segnalarne la presenza mediante dispositivi luminosi di emergenza o segnali mobili di pericolo, così creando una situazione di pericolo per la circolazione stradale. In tal modo, gli imputati avevano concorso a determinare la successiva collisione del motoveicolo, che, procedendo nella medesima direzione di marcia lungo la strada statale, all’altezza del centro commerciale “Porte di Pompei”, aveva impattato con la parte anteriore contro la parte posteriore sinistra del rimorchio, rovinando a terra, decedendo sul colpo. In Pompei il 24 aprile 2024. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione NN UI, censurandola con un primo motivo per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 222 e 218, comma 2, cod. strada, deducendo che il giudice avrebbe illegittimamente applicato nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, pur trattandosi di soggetto che non era alla guida del veicolo al momento del sinistro e che è stato ritenuto responsabile esclusivamente quale legale rappresentante della società proprietaria dell’autoarticolato e del semirimorchio. Secondo il ricorrente, non derivando la sua responsabilità da una condotta di guida – posta in essere unicamente dal IA – non avrebbe potuto essergli applicata una sanzione amministrativa accessoria, che presuppone la violazione di norme del codice della strada idonee a giustificare misure dirette a prevenire condotte di guida pericolose. La condotta a lui contestata, consistita nell’omessa rimozione del veicolo e nella mancata segnalazione della sua presenza, integrerebbe infatti la violazione dell’art. 162 cod. strada, il cui comma 5 prevede esclusivamente una sanzione amministrativa pecuniaria, senza contemplare alcuna sanzione accessoria. Il ricorrente aggiunge che l’art. 218, comma 2, cod. strada stabilisce che il periodo di sospensione della patente è determinato in relazione all’entità del danno arrecato, alla gravità della violazione commessa e al pericolo che essa è idonea a cagionare per l’ulteriore circolazione;
elementi che presuppongono una 3 valutazione della pericolosità del soggetto in quanto conducente. Nel caso di specie, l’applicazione di tali parametri sarebbe impossibile, dal momento che egli non era alla guida del veicolo e riveste esclusivamente la posizione di soggetto chiamato a rispondere a titolo di cooperazione colposa in ragione della sua qualità di legale rappresentante della società proprietaria del mezzo, senza alcun coinvolgimento diretto nella condotta di guida. Con il secondo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha omesso di fornire qualsiasi giustificazione in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti di un soggetto che non era alla guida del veicolo. Il giudice si sarebbe limitato a disporre in modo generico la sospensione della patente per entrambi gli imputati, senza distinguere le rispettive posizioni e senza fornire una motivazione specifica. Tale carenza motivazionale risulterebbe ancor più rilevante in considerazione del fatto che l’applicazione della sospensione della patente per la durata di un anno nei confronti di un soggetto non conducente rappresenta una misura eccentrica rispetto ai principi ordinari che regolano l’irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie, richiedendo pertanto una motivazione puntuale e rafforzata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono infondati. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la contestazione in relazione alla quale è stata emessa la sentenza di patteggiamento concerne la cooperazione colposa di UI NN nel delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen., consistita in una condotta omissiva con riguardo allo spostamento o alla rimozione del mezzo, ovvero alla segnalazione della sua presenza mediante dispositivi luminosi di emergenza o segnali mobili di pericolo, in occasione del parcheggio del complesso veicolare sul margine destro della SS n. 145, effettuato dal conducente IA IC. La qualità di proprietario dell’autoarticolato non risulta, pertanto, avulsa da una condotta omissiva sanzionata ai sensi dell’art. 589-bis cod. pen., in relazione al quale trova applicazione l’art. 222 cod. strada, che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria «qualora da una violazione delle norme di cui 4 al presente codice derivino danni alle persone»; il ricorso difetta peraltro, sul punto, di specificità. L’illecito contestato a NN UI non si riduce, infatti, alla violazione dell’art. 162 cod. strada, per la quale sarebbe individuabile nell’art. 218 cod. strada un diverso trattamento sanzionatorio. A conferma di ciò depone, del resto, l’entità della pena concordata per il ricorrente, pari a due anni di reclusione, anche superiore a quella concordata per IA IC. Sotto il profilo motivazionale, a pag.5 della sentenza il giudice ha espressamente valutato la possibilità di disporre la sola sospensione della patente di guida, pur essendo astrattamente prevista anche la revoca, in coerenza con la valutazione complessiva degli elementi indicati dall’art. 218 cod. strada. Né è previsto un obbligo di motivazione ulteriore nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria si collochi entro la media edittale e non ricorrano specifici elementi di meritevolezza in favore dell’imputato (Sez. 4, n. 50240 del 27/11/2019, Mancinelli, non mass.). 2. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato;
segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO RE ER
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di IA IC e UI NN la pena concordata, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per entrambi gli imputati per la durata di un anno e la trasmissione della sentenza al Prefetto di Napoli. IA IC e UI NN erano imputati del delitto di cui all’art. 589- bis cod. pen., perché, in cooperazione colposa tra loro, IA IC, quale conducente, e UI NN, quale proprietario dell’autoarticolato Renault targato EV204XK e del relativo rimorchio marca Paganini targato AA80725, in violazione degli artt. 157, comma 3, 158, comma 4, e 162, commi 1 e 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché con le condotte imprudenti di seguito specificate, Penale Sent. Sez. 4 Num. 21481 Anno 2026 Presidente: ER RE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/05/2026 2 provocavano un sinistro stradale con il motoveicolo Honda il cui conducente perdeva la vita a seguito dell’impatto. In particolare, IA IC aveva parcheggiato il predetto complesso veicolare a luci spente sul margine destro della SS n. 145, nel territorio del Comune di Pompei, in direzione Torre Annunziata–Castellammare di Stabia, lasciando che il mezzo invadesse parzialmente la corsia di marcia e intralciasse il regolare traffico veicolare, allontanandosi inoltre dal luogo senza apporre alcun dispositivo luminoso di emergenza né alcun segnale mobile di pericolo;
UI NN, dal canto suo, aveva omesso di provvedere allo spostamento o alla rimozione del mezzo ovvero di segnalarne la presenza mediante dispositivi luminosi di emergenza o segnali mobili di pericolo, così creando una situazione di pericolo per la circolazione stradale. In tal modo, gli imputati avevano concorso a determinare la successiva collisione del motoveicolo, che, procedendo nella medesima direzione di marcia lungo la strada statale, all’altezza del centro commerciale “Porte di Pompei”, aveva impattato con la parte anteriore contro la parte posteriore sinistra del rimorchio, rovinando a terra, decedendo sul colpo. In Pompei il 24 aprile 2024. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione NN UI, censurandola con un primo motivo per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 222 e 218, comma 2, cod. strada, deducendo che il giudice avrebbe illegittimamente applicato nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, pur trattandosi di soggetto che non era alla guida del veicolo al momento del sinistro e che è stato ritenuto responsabile esclusivamente quale legale rappresentante della società proprietaria dell’autoarticolato e del semirimorchio. Secondo il ricorrente, non derivando la sua responsabilità da una condotta di guida – posta in essere unicamente dal IA – non avrebbe potuto essergli applicata una sanzione amministrativa accessoria, che presuppone la violazione di norme del codice della strada idonee a giustificare misure dirette a prevenire condotte di guida pericolose. La condotta a lui contestata, consistita nell’omessa rimozione del veicolo e nella mancata segnalazione della sua presenza, integrerebbe infatti la violazione dell’art. 162 cod. strada, il cui comma 5 prevede esclusivamente una sanzione amministrativa pecuniaria, senza contemplare alcuna sanzione accessoria. Il ricorrente aggiunge che l’art. 218, comma 2, cod. strada stabilisce che il periodo di sospensione della patente è determinato in relazione all’entità del danno arrecato, alla gravità della violazione commessa e al pericolo che essa è idonea a cagionare per l’ulteriore circolazione;
elementi che presuppongono una 3 valutazione della pericolosità del soggetto in quanto conducente. Nel caso di specie, l’applicazione di tali parametri sarebbe impossibile, dal momento che egli non era alla guida del veicolo e riveste esclusivamente la posizione di soggetto chiamato a rispondere a titolo di cooperazione colposa in ragione della sua qualità di legale rappresentante della società proprietaria del mezzo, senza alcun coinvolgimento diretto nella condotta di guida. Con il secondo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha omesso di fornire qualsiasi giustificazione in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti di un soggetto che non era alla guida del veicolo. Il giudice si sarebbe limitato a disporre in modo generico la sospensione della patente per entrambi gli imputati, senza distinguere le rispettive posizioni e senza fornire una motivazione specifica. Tale carenza motivazionale risulterebbe ancor più rilevante in considerazione del fatto che l’applicazione della sospensione della patente per la durata di un anno nei confronti di un soggetto non conducente rappresenta una misura eccentrica rispetto ai principi ordinari che regolano l’irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie, richiedendo pertanto una motivazione puntuale e rafforzata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono infondati. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la contestazione in relazione alla quale è stata emessa la sentenza di patteggiamento concerne la cooperazione colposa di UI NN nel delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen., consistita in una condotta omissiva con riguardo allo spostamento o alla rimozione del mezzo, ovvero alla segnalazione della sua presenza mediante dispositivi luminosi di emergenza o segnali mobili di pericolo, in occasione del parcheggio del complesso veicolare sul margine destro della SS n. 145, effettuato dal conducente IA IC. La qualità di proprietario dell’autoarticolato non risulta, pertanto, avulsa da una condotta omissiva sanzionata ai sensi dell’art. 589-bis cod. pen., in relazione al quale trova applicazione l’art. 222 cod. strada, che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria «qualora da una violazione delle norme di cui 4 al presente codice derivino danni alle persone»; il ricorso difetta peraltro, sul punto, di specificità. L’illecito contestato a NN UI non si riduce, infatti, alla violazione dell’art. 162 cod. strada, per la quale sarebbe individuabile nell’art. 218 cod. strada un diverso trattamento sanzionatorio. A conferma di ciò depone, del resto, l’entità della pena concordata per il ricorrente, pari a due anni di reclusione, anche superiore a quella concordata per IA IC. Sotto il profilo motivazionale, a pag.5 della sentenza il giudice ha espressamente valutato la possibilità di disporre la sola sospensione della patente di guida, pur essendo astrattamente prevista anche la revoca, in coerenza con la valutazione complessiva degli elementi indicati dall’art. 218 cod. strada. Né è previsto un obbligo di motivazione ulteriore nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria si collochi entro la media edittale e non ricorrano specifici elementi di meritevolezza in favore dell’imputato (Sez. 4, n. 50240 del 27/11/2019, Mancinelli, non mass.). 2. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato;
segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO RE ER