Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2002, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL TOPOL04960/02 LA CORTE S Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17294/00 - Presidente Dott. Angelo GIULIANO - Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Cron. 4840 MALZONE - Rel. Consigliere Dott. Ennio Rep.Consigliere 532 Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 12/10/01 CALABRESE ConsigliereDott. Donato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio. dal Sig. sul ricorso proposto da:
1.55 per diritti 12 FEB 2002 IN IU, elettivamente domiciliato in ROMA VitA IL CANCELLIERE LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO VENTURA,LUIGI GARDIN, difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. eds MEIE RISCHI DIVERSI SPA, in persona del suo Iss per diritu 12·2·02 Procuratore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE ZANARDELLI 201 presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che lo difende, giusta delega in atti;
€1,55 L.3000 SELLERIA 2001 controricorrente - N I 1758 nonchè
contro
DG723929 RR ON;
intimato avversO la sentenza n. 531/00 della Corte d'Appello di BARI, terza sezione civile emessa il 3/5/2000, depositata il 08/06/00; RG.735/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato COSTANTINO VENTURA;
udito l'Avvocato FABIO LAIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo p.q.r.rigetto del 2°. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 26.1.93 IN GI convenne in giudizio avanti il tribunale di Bari Guerra ON e la MEIE Ass.ni spa, rispettivamente proprietario e as- sicuratore dell'auto Audi 80 tg. BA-D21809, per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni personali e materiali riportati a seguito del sinistro automobilistico verificatosi sulla Bari-Taranto in data 12.1.92. Deduceva l'istante che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, stando alla guida della sua auto Thema tg. BA-963402, in prossimità del Comune di San 2 Michele era uscito di strada, così che, mentre era ai bordi della strada, era stato investito dall'auto con- dotta dal convenuto che procedendo a forte velocità, non s'era accorto della sua presenza sulla strada. Dei convenuti si costituiva in giudizio solo la so- cietà di assicurazione che contestava la dinamica del sinistro fornita dalla parte attrice, controdeducendo che l'auto di questi, all'altezza del Km 27,300 in un tratto di strada di curve, era sbandata e, dopo aver urtato il guard-rail di destra, si era ribaltata ponen- dosi di traverso sulla strada, tanto che il suo assi- stito, procedendo nella stessa direzione, s'era trovato la strada improvvisamente sbarrata: per evitare l'impatto e di investire il IN, che era uscito dalla sua autovettura e si trovava ancora nei pressi della medesima, aveva sterzato a destra, ma ciò nono- stante lo aveva sfiorato con lo specchietto laterale si- nistro della sua autovettura, di tal che, non essendoci stato alcun investimento del IN, le lesioni perso- nali riportate dallo stesso erano da attribuirsi al precedente ribaltamento della autovettura dello stesso, da imputarsi ad imperizia e imprudenza del suo guidato- re. Con sentenza 26.1.96 l'adito tribunale condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore 3 della somma di L. 59.062.014 oltre interessi legali e spese processuali. Sull'appello proposto dalla parte istante, la Corte d'Appello di Bari confermava il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, ma tenuto conto dei ri- sultati della nuova c.t.u. disposta in appello, atte- state la maggiore durata della malattia (gg. 150 di in- validità temporanea totale e gg. 150 di temporanea re- lativa) e l'esistenza di postumi permanenti in misura più rilevante (65% riferita sia al danno biologico sia alla capacità lavorativa); considerata l'impossibilità del IN di continuare a lavorare come autotraspor- tatore;
riconsiderato il reddito nella misura di lire 21.000.000, non potendosi il medesimo diminuire delle tasse pagate e applicato il coefficiente di 16,621 cor- rispondente all'effettiva età della vittima all'epoca del sinistro;
applicando la stessa formula del primo giudice, con la stessa detrazione del 15%, calcolava il danno in lire 192.846.000, che, in ragione del ritenuto concorso di colpa, corrispondeva a lire 96.423.000, al- la quale aggiungeva lire 9.933.750 per invalidità tem- poranea;
calcolava, quindi, in lire 15.000.000 il danno biologico, per un totale complessivo di lire 116.389.875, oltre interessi. Per la cassazione della decisione ricorre il Minur- 4 ri esponendo due motivi. Resiste con controricorso la MEIE ass.ni spa con salvezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- ne e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2055 c.c. e difetto di motivazione circa la ritenuta concorrente responsabilità del ricorrente nella causazione del si- nistro, si sostiene che la ricostruzione del sinistro da parte della Corte di merito sia avvenuta in base ad una valutazione errata e contraddittoria degli atti e documenti acquisiti al giudizio, che, invece, avrebbe dovuto indurre a considerare che il fattore unico e de- terminante del sinistro era da ravvisarsi nella ecces- siva velocità tenuta dal guidatore dell'auto investi- trice. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la quantificazione del danno, si lamenta 1'omessa valuta- zione del danno patrimoniale, la carente motivazione circa la decurtazione del reddito da lavoro autonomo, l'assenza di motivazione circa l'applicazione della ri- duzione del 15% del reddito del lavoratore per lo scar- to tra vita fisica e vita lavorativa, la carenza di mo- tivazione circa la liquidazione del danno da invalidità 5 temporanea e l'errata valutazione del danno biologico. Il ricorso è infondato. Il ricorrente non ha motivo di lamentarsi circa il ritenuto concorso di colpa della vittima del sinistro, perché la Corte di merito ha con- fermato, con motivazione esaustiva, 1'impostazione del problema della responsabilità fatta dal tribunale, con- futando con motivazione aggiuntiva le varie circostanze di fatto evidenziate dall'odierno ricorrente nel prece- dente atto d'appello. Nemmeno ha motivo di lamentarsi circa la valutazio- ne del danno fatta dalla Corte di merito, perché la me- desima accoglie in buona parte i motivi espressi dal ricorrente avverso la liquidazione del danno fatta dal tribunale. In particolare risulta riconsiderato secondo i nuo- vo parametri di riferimento (gg. 150 di temporanea to- tale e gg. 150 di temporanea parziale;
postumi perma- nenti in misura più rilevante) sia il danno biologico sia quello patrimoniale;
è stato riconsiderato il red- dito di lire 21.000.000 a fronte di quello di lire 13.245.000 preso in considerazione dal primo giudice ed è stato spiegato il motivo di tale diversa valutazione;
infine, è stato tenuto fermo il coefficiente preso in considerazione dal tribunale per la riduzione dovuta allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, signifi- 6 cando che tale punto non aveva formato oggetto di cri- tica in sede di appello. Ne consegue il rigetto del ri- corso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado in favore della resistente costituita (MEIE Ass.ni spa) come liquidate in disposi- tivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in lire 150.000 - €77.46 oltre onorari che liquida in lire 5.000.000 puuri od €2.582,78- Così deciso in Roma addì 12.10.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Jun Mon lien Aplo Depositma in Cancejieria 12/2.07 IL CANCELLIERE C1 jogg IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Gina Casoli ཀཏ-ས 20,66 12.9.77 AGENZIA ENTRATE ROMA 2 5 M Reapige A 1/2.77 أن (euroCENT 1177) P. (Dc.) Respon Dr. M. RACC 7