Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11118
CASS
Sentenza 26 luglio 2002

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Massime1

La valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale è rimessa all'esame del giudice di merito, ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto giustificato, in base al principio "inadimplenti non est adimplendum", l'inadempimento della prestazione lavorativa da parte di un dirigente durante il periodo di preavviso, in quanto questi, dopo aver ricevuto la comunicazione del licenziamento, aveva a sua volta comunicato al datore di lavoro la propria disponibilità a riprendere il lavoro dopo un periodo di malattia, senza ricevere alcuna disposizione circa le modalità e il luogo ove avrebbe dovuto riprendere servizio).

Commentari2

  • 1Licenziamento, perdita di fiducia, assenza di danno per il datore di lavoroAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2008

  • 2Obbligo di preavviso, efficacia obbligatoria, indennità sostitutiva, funzioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 ottobre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11118
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11118
Data del deposito : 26 luglio 2002

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