Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7193
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Sentenza 26 maggio 2001

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In tema di sanzioni disciplinari al lavoratore, deve ritenersi consentito al datore di lavoro, al fine di acquisire elementi di giudizio circa l'effettiva necessità di incolpare il prestatore, svolgere indagini, anche riservatamente, se le esigenze di accertamento della verità lo richiedano, purché ad esito di esse il datore proceda alla rituale contestazione dell'addebito "ex" art. 7 legge n. 300 del 1970 e il prestatore abbia modo di difendersi.

In tema di licenziamento disciplinare, spetta unicamente al giudice del merito (e non può essere sindacata in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi) la valutazione della proporzionalità tra fatti accertati e sanzione espulsiva inflitta, fermo restando che, nell'ipotesi del dipendente di un istituto di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7193
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7193
    Data del deposito : 26 maggio 2001

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