Sentenza 26 maggio 2001
Massime • 2
In tema di sanzioni disciplinari al lavoratore, deve ritenersi consentito al datore di lavoro, al fine di acquisire elementi di giudizio circa l'effettiva necessità di incolpare il prestatore, svolgere indagini, anche riservatamente, se le esigenze di accertamento della verità lo richiedano, purché ad esito di esse il datore proceda alla rituale contestazione dell'addebito "ex" art. 7 legge n. 300 del 1970 e il prestatore abbia modo di difendersi.
In tema di licenziamento disciplinare, spetta unicamente al giudice del merito (e non può essere sindacata in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi) la valutazione della proporzionalità tra fatti accertati e sanzione espulsiva inflitta, fermo restando che, nell'ipotesi del dipendente di un istituto di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7193 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ODERISI DA GUBBIO 214, presso lo studio dell'avvocato COLACI REMO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUPERTO COSIMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ROLO BANCA 1473 SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO LINO SPEDICATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 496/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 16/03/99 R.G.N. 1476/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato LUPERTO;
udito l'Avvocato SPEDICATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Lecce depositato il 29 luglio 1996, LU TA, già dipendente della Banca Vincenzo IN con mansioni di impiegato di prima categoria, chiedeva che fosse dichiarata la nullità del licenziamento intimatogli con lettera raccomandata del 19/20 giugno 1996, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato e condanna dell'Istituto di credito al risarcimento del danno, come per legge.
Deduceva il ricorrente che dall'anno 1994, in seguito all'acquisizione della Banca IN da parte del credito Romagnolo S.p.A., la strategia della nuova proprietà si era orientata verso una notevole riduzione del personale, ottenuta attraverso una serie di licenziamenti e dimissioni incentivate;
che anche il licenziamento impugnato doveva ritenersi inquadrato nell'ambito di tale politica;
che gli addebiti formalmente contestati il 15 e il 28 maggio 1996 erano sforniti di elementi probatori;
che il licenziamento doveva ritenersi nullo perché adottato in mancanza di un valido codice disciplinare e in violazione del diritto del dipendente ad essere ascoltato personalmente sulle contestazioni e dell'art. 7 l. 300/70, nonché per la circostanza che il datore di lavoro aveva eseguito indagini ispettive prima della contestazione degli addebiti, allo scopo di precostituirsi la prova, pregiudicando il diritto di difesa dell'incolpato.
La Banca Vincenzo IN S.p.A. si costituiva, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda. In corso di causa, con memoria depositata il 7 maggio 1997, in sostituzione dell'originaria convenuta si costituiva in giudizio la Rolo Banca 1473) S.p.A., che a far data dal 14 ottobre 1996 aveva incorporato la Banca Vincenzo IN S.p.A., riportandosi alle difese già svolte dalla società incorporata. All'esito di una c.t.u. di natura contabile, con sentenza del 4 giugno 1998 il Pretore rigettava il ricorso.
Avverso tale decisione LU TA, con atto depositato il 21 luglio 1998, proponeva appello, insistendo nelle originarie deduzioni e domande.
La Banca appellata resisteva, chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese e onorari.
Con sentenza del 12 gennaio - 16 marzo 1999, l'adito Tribunale di Lecce rigettava l'appello, disattendendo, per un verso, le eccezioni sollevate dal TA e ritenendo, per altro verso, provate le irregolarità allo stesso contestate, consistenti nella effettuazione di registrazioni contabili alle quali non corrispondeva alcuna operazione economica (apertura e chiusura, per più giorni consecutivi, di partite fittizie a copertura di debiti "in sospeso"), in modo da consentire a un debitore della Banca (la ditta AP) di pagare in ritardo quanto dovuto alla Banca stessa.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il TA con quattro motivi. Resiste la Rolo Banca 1473 S.p.A. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la Direzione Generale, sia con la lettera di contestazione che con quella di licenziamento, fatto riferimento ad "accertamenti ispettivi" e ad "ammissione" degli addebiti da parte del TA.
Da ciò discenderebbe che le indagini svolte sull'operato del dipendente, siccome antecedenti alla formulazione dell'addebito, sarebbero del tutto nulle perché dirette alla precostituzione di prove, in violazione del diritto di difesa;
e priva di valore sarebbe, per ciò stesso, la pretesa ammissione di responsabilità che il TA avrebbe effettuato in quella sede.
Il motivo è infondato.
La questione proposta anche in sede di appello, come specifico motivo di gravame, è stata esaurientemente trattata dal Tribunale di Lecce che, con motivazione coerente e priva di vizi, ha escluso che da parte della Banca vi sia stata una violazione delle norme indicate dal ricorrente.
Ha osservato, infatti, il Giudice a quo che "l'accertamento ispettivo, citato nel 'verbale di colloquio' in data 16 maggio 1996", risultava realizzato prescindendo da qualsiasi audizione del lavoratore e, quindi, nell'ambito dei poteri di verifica documentale del lavoro dei dipendenti spettanti alla Direzione dell'Istituto di credito. E poiché era proprio tale verifica documentale che veniva indicata nella missiva del 28 maggio 1996 - con cui erano stati analiticamente contestati al TA gli addebiti successivamente posti a base del licenziamento -, quale fonte degli addebiti stessi, alcuna ragione di nullità delle indagine poteva essere fondatamente prospettata. In detta missiva, infatti - chiarisce il Tribunale - si affermava testualmente: "A seguito di accertamenti ispettivi presso la contabilità della Direzione Generale sono emerse numerose e gravi irregolarità a Lei imputabili"; pertanto, anche se in essa, nel prosieguo, si faceva riferimento all'ammissione di responsabilità da parte del dipendente, si doveva concludere che non era sulla base di tale confessione che la Banca aveva giustificato la sanzione espulsiva, bensì sugli accertamenti documentali legittimamente svolti.
In proposito, giova rammentare che - come questa Corte ha più volte affermato- in tema di sanzioni disciplinari non sono illegittime le indagini preliminari svolte dal datore di lavoro, anche riservatamente, se le esigenze di accertamento della verità lo richiedano, al fine di acquisire elementi di giudizio circa l'effettiva necessità di incolpare il prestatore, purché ad esito di esse il datore proceda alla rituale contestazione dell'addebito ex art. 7 l. n. 300 del 1970 ed il prestatore abbia modo di difendersi (Cass. 10 novembre 1997 n. 11095; Cass. 18 dicembre 1986 n. 7724). Nella specie - come ancora opportunamente evidenziato dal Giudice a quo -, le indagini espletate dalla Banca erano state seguite da formale contestazione degli addebiti con conseguente ampia possibilità per il dipendente di svolgere le sue difese. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2119 c.c. nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che erroneamente il Giudice di merito avrebbe tratto la convinzione di una sua ammissione di responsabilità dalle dichiarazioni rese nella missiva, datata 1 giugno 1996, con la quale rispondeva alla contestazione degli addebiti fattagli dalla Banca.
Al contrario, le giustificazioni addotte per i fatti del 14, 15 e 16 maggio 1996 riguardavano soltanto l'estinzione totale del debito della MAPUL, ma non anche la cosiddetta apertura di partite fittizie, dallo stesso mai messe in atto, tanto è vero che a propria giustificazione egli aveva dedotto che "i fatti stessi ritengo sono stati seguiti nel pieno rispetto di ogni regola, nei tempi e nei modi previsti".
Da ciò discenderebbe una insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, non potendosi ravvisare portata confessoria nel contenuto della predetta missiva di giustificazione. Ma anche su tale aspetto della decisione, le censure ad essa mosse appaiono prive di consistenza.
Sul punto il Tribunale ha osservato che, nella missiva dell'1 giugno 1996, il TA, con riferimento alle contestazioni per i fatti avvenuti in data 14, 15 e 16 maggio 1996, ammetteva che "può essere anche successo quanto da voi riportato", aggiungendo, tuttavia, di ritenere che i fatti stessi "sono stati seguiti nel pieno rispetto di ogni regola, nei tempi e nei modi previsti".
Orbene, da tale affermazione il Giudice a quo ha ricavato che, ' sotto il profilo oggettivo, il dipendente non aveva contestato la veridicita' degli addebiti relativi al maggio 1996, ed inoltre che l'ammissione di tali condotte, per il suo stesso tenore letterale, non poteva ritenersi limitata - come, invece, dal TA sostenuto nell'atto di appello ed, ancora, in questa sede - alla sola estinzione totale dell'obbligazione della ditta AP, avvenuta solo il 16 maggio, e non anche all'apertura di partite fittizie;
condotta avvenuta nei giorni 14, 15 e 16 maggio.
D'altra parte - prosegue il Tribunale -, i fatti contestati con riferimento ai giorni 14, 15 e 16 maggio consistevano nella chiusura di partite aperte su varie filiali della Banca a fronte non di effettivi pagamenti, ma di creazione, su differenti filiali, di partite fittizie che venivano poi chiuse il giorno successivo - in modo da evitare che l'operazione irregolare venisse scoperta - con contestuale creazione di altre partite fittizie, su filiali ancora diverse, per lo stesso importo di quelle chiuse, mentre solo in data 16 maggio le partite fittizie create il giorno prima venivano regolarmente chiuse con il versamento dell'intero importo dovuto dal debitore.
Coerentemente alla situazione così accertata, il Tribunale ha escluso che tali condotte potessero essere ritenute conformi alle regole bancarie od anche che la dilatazione di pagamento fosse stata autorizzata dall'Istituto di credito, giacché, in tal caso, non vi sarebbe stata alcuna necessità di fare ricorso ad artifici contabili così articolati come quelli in contestazione;
con la conseguenza, altrettanto coerente, che la personale opinione espressa dal TA nella missiva dell'1 giugno 1996 circa la regolarità delle condotte del maggio 1996 doveva ritenersi priva di qualsiasi fondamento. Analoghi a quelli del maggio 1996 erano poi risultati - coma ancora chiarito dal Tribunale - gli altri addebiti contestati al dipendente con la lettera del 28 maggio 1996, sempre obiettivamente finalizzati a consentire alla ditta AP di versare, anche con mesi di ritardo, quanto dovuto alla Banca in pagamento di effetti orinai scaduti, e sempre realizzati mediante la stessa "tecnica", così come accertato dal consulente tecnico, nominato dal Pretore, sulla base dell'esame della documentazione contabile messa a disposizione dalla Banca. Non vi è dubbio, dunque, che la motivazione del Giudice di merito, in quanto fondata su una attenta analisi dei fatti, anche sotto il profilo della loro connessione logica, risulta esente dalla denunciata violazione di legge - consistente, secondo quanto appare desumibile da una globale considerazione del mezzo di impugnazione in oggetto, nel riferimento ad elementi di giudizio inidonei a supportare, sul piano probatorio, la validità del recesso ex art. 2119 c.c. - e si sottrae, al contempo, al sindacato di legittimità.
Con il terzo articolato motivo, il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2119 c.c. e degli artt. 416 e 420 c.p.c., censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di ricavare elementi di responsabilità a carico del TA dalle risultanze della disposta consulenza tecnica e dalla connessione di alcune operazioni sospette, laddove, al contrario, ne' da esse ne' dalla documentazione in atti, acquisita al processo in modo irrituale e con violazione del proprio diritto di difesa, si ricaverebbe con certezza - ma solo con grado di verosimiglianza l'imputabilità al TA delle operazioni contestate.
D'altra parte - soggiunge il ricorrente -, la circostanza che la consulenza tecnica, affidata a due professionisti, sia stata redatta da uno solo di essi a causa dell'impossibilità di collaborazione dell'altro, esperto d'informatica, per l'inspiegabile eliminazione del sistema informatico della Banca IN in seguito alla sua incorporazione in Rolo Banca 1473; la mancanza di compatibilità tra la documentazione cartacea e quella informatica;
il fatto che sul terminale in dotazione nell'ufficio del TA operassero altri colleghi, sarebbero tutti elementi, i quali dovrebbero indurre a concludere, per un verso, che mancherebbe in atti la prova della responsabilità del TA e che il datore di lavoro non avrebbe assolto l'onere di dare la prova rigorosa della negazione del rapporto di fiducia idonea a giustificare la sanzione espulsiva;
e, per altro verso, che vi sarebbe stata violazione del diritto di difesa nell'acquisizione della documentazione cartacea o nel rifiuto del giudice di ammettere i mezzi istruttori che le parti avevano richiesto.
Eccepisce, infine, il TA che non vi sarebbe stato alcun danno per la Banca, che la stessa non sarebbe riuscita a provare la sussistenza dell'elemento psicologico nel censurato comportamento ed, infine, che non vi sarebbe proporzionalità tra fatti contestati e sanzione irrogata.
Nessuna delle argomentazioni svolte dal ricorrente valgono ad invalidare la sentenza impugnata.
Invero, per quanto concerne la imputabilità al TA delle operazioni irregolari, di cui si discute, il Tribunale di Lecce, argomenta il proprio convincimento, richiamando la sopra menzionata consulenza tecnica, dove si precisava che il TA poteva accedere al sistema informativo della contabilità della Banca e che gli era stato assegnato un codice operatore identificato con il n. 118; che tra la documentazione fornita dalla Rolo Banca 1473 erano presenti molte copie cartacee di interrogazioni al terminale, da cui si evinceva che la gran parte delle operazioni contestate erano state svolte appunto dal codice operatore n. 118 corrispondente al TA:
in particolare, delle sedici operazioni esaminate dal consulente, tutte, tranne la n. 7, erano state effettuate dall'operatore identificato con il codice 118; che era quindi verosimile che le operazioni compiute dall'operatore n. 118 fossero state compiute dal TA, a meno che qualche altro dipendente della Banca, conoscendo il codice operatore del TA, non lo avesse utilizzato per accedere al sistema informativo;
che quest'ultima ipotesi sembrava, però, alquanto improbabile poiché, "data la posizione del TA nell'Ufficio Portafoglio e date le sue mansioni, si sarebbe subito accorto di eventuali squadrature delle partite viaggianti e ne avrebbe informato gli agenti competenti". Ma oltre a queste considerazioni svolte da consulente, il Tribunale indica altri due argomenti che convergono nel far ritenere con ragionevole certezza che le operazioni in contestazione, effettuate dall'operatore contraddistinto dal codice 118, fossero da addebitarsi al TA: le operazioni effettuate dal nove al trenta aprile erano, infatti, oggettivamente connesse (per il meccanismo della chiusura e aperture a catena di partite fittizie al fine di tenere "in sospeso" un debito della ditta AP) con quelle del successivo mese di maggio, che lo stesso dipendente aveva, sostanzialmente, ammesso di aver compiuto;
anche le operazioni precedenti, poi, al pari di quelle dei mesi di aprile e maggio, erano dirette a favorire la ditta AP. Correttamente, pertanto, il Tribunale argomenta ulteriormente che l'evidenziato collegamento tra le ultime sette operazioni e l'unicità dello scopo di tutte le operazioni in contestazione valevano a consolidare la valutazione espressa dal C.T.U. circa l'attribuibilità al TA delle condotte esaminate. Ma il Tribunale ha anche provveduto a motivare le ragioni che lo inducevano a disattendere le critiche sollevate dal dipendente - e reiterate in questa sede- in ordine all'attendibilità dei documenti su cui il consulente d'ufficio aveva fondato le sue valutazioni. Ha fatto, in proposito, presente che la veridicità di ciascuna delle operazioni contestate al TA era stata valutata dal C.T.U. non solo sulla base delle copie cartacee di interrogazioni al sistema informativo della Banca fornite dalla stessa, ma essenzialmente sulla base dei libri e dei documenti contabili allegati in copia (i primi per estratto) alla relazione peritale e sulla cui attendibilità non vi era ragione di dubitare;
onde, del tutto irrilevante, appariva l'impossibilità di una consultazione diretta, ad opera del consulente d'ufficio, del sistema informativo della Banca, ormai non più in uso, poiché, in ordine ai fatti in discussione, nessun elemento di conoscenza ulteriore, rispetto a quanto già desumibile dalla documentazione in atti, poteva verosimilmente essere acquisito attraverso tale consultazione.
E tali elementi di prova sono stati ritenuti dal Tribunale, con insindacabile giudizio, sufficienti a far ritenere il TA responsabile dei fatti attribuitigli e posti a fondamento della inflitta sanzione espulsiva, senza alcuna necessità di ulteriore attività istruttoria.
Quanto all'elemento psicologico, che involge la sollevata questione della proporzionalità tra fatti accertati e sanzione inflitta, il Tribunale non ha trascurato di fornire adeguata motivazione, osservando che le condotte addebitate al TA - e sopra descritte - proprio per la loro articolazione e complessità, risultavano inevitabilmente sorrette da una precisa intenzionalità e non potevano di certo spiegarsi in termini di mero errore o comunque in terminì di colpa (come nei casi, assai più semplici e consistenti in un unico atto, dell'annotazione su una bolletta di un quantitativo di merce inferiore ovvero del pagamento ad uno solo dei beneficiari dell'intera somma mutuata: cfr. Cass. 27 novembre 1986 n. 7017 e 27 ottobre 1997 n. 10586, citate dal TA). Ha poi richiamato, nell'avallare il giudizio espresso dal Pretore di proporzionalità della sanzione inflitta rispetto ai fatti contestati, l'orientamento consolidato di questa Corte per il quale, nel settore bancario l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore e a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro (cfr. Cass. 10 gennaio 1997 n. 154). Pertanto, nel caso in esame, caratterizzato da ripetute violazioni delle regole bancarie, per avere il dipendente più volte effettuato registrazioni contabili non corrispondenti alla realtà economica delle operazioni, connotate dall'intento fraudolento di impedire il rilevamento delle irregolarità e dallo scopo di consentire ad un privato di posticipare, anche per lunghi periodi, il pagamento dei suoi debiti verso l'Istituto di credito, pienamente giustificabile era la sanzione espulsiva per essere irrimediabilmente leso il rapporto di fiducia con il dipendente, anche se lo stesso era risultato sino ad allora immune da censure.
Trattasi di un apprezzamento di fatto, che, sorretto da congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità. Infondato è anche l'ultimo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione dell'art. 420 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere il Giudice d'appello omesso di motivare sull'incompletezza della relazione peritale che non sarebbe riuscita ad accertare se i fatti contestatigli corrispondessero ad una prassi dell'Istituto di credito o costituissero irregolarità. Invero, il Tribunale, nell'affermare che i fatti contestati consistevano nella chiusura di partite aperte su varie filiali della Banca a fronte di non effettivi pagamenti, ma di creazione, su differenti filiali, di partite fittizie che venivano chiuse il giorno successivo "in modo da evitare che l'operazione venisse scoperta", con contestuale creazione di altre partite fittizie, su filiali ancora diverse, ha escluso, per ciò stesso, l'esistenza di una prassi, la quale può insorgere solo quando il comportamento sia apertamente approvato. Nè, d'altra parte, il ricorrente ha indicato mezzi di prova che potessero dimostrare, in contrasto con l'argomentazione logica del Giudice di merito, una prassi in detti sensi.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di questo giudizio vanno compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2001