Sentenza 18 luglio 2013
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità di misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di "prove" indirette, è necessario utilizzare anche il canone posto dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. laddove prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti; ne consegue che, in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento. (In motivazione la Corte ha precisato che il mancato richiamo del comma secondo del citato art. 192 non rileva in quanto il codice di rito nell'esigere la esistenza di "gravi indizi di colpevolezza" ai fini dell'adozione di una misura cautelare non può che richiamare tale disposizione che, oltre a codificare una regola di inutilizzabilità, costituisce un canone di prudenza nella valutazione della probabilità di colpevolezza necessaria per esercitare il potere cautelare).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2013, n. 31448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31448 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 18/07/2013
Dott. MASSAFRA U. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI F. M. - Consigliere - N. 1156
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 17331/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI IA n. il 23.12.1985;
avverso l'ordinanza n. 39/2013 pronunciata dal Tribunale della libertà di Catania il 15/17.1.2013;
sentita nella camera di consiglio del 18.7.2013 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. VOLPE G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con atto in data 28.3.2013, a mezzo del proprio difensore, FI IA ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 15/17.1.2013 con la quale il tribunale del riesame di Catania ha confermato il provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere emesso, a carico del ricorrente, in data 17.12.2012, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania, in relazione alla commissione del reato di concorso nell'illecito trasporto e detenzione di sostanza stupefacente accertato in data 14.12.2012. 2. - Con l'impugnazione proposta, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata sotto il duplice profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione in relazione al requisito della gravità indiziaria, nonché della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione in relazione al ricorso del periculum libertatis, avendo il tribunale del riesame nella specie rinvenuto i gravi indizi di commissione del reato da parte dell'indagato attraverso la valutazione critica di indici presuntivi del tutto privi di pregnanza probatoria;
ed avendo, inoltre, il giudice a quo trascurato di considerare gli indici di valutazione inerenti alla personalità dell'indagato nel condurre la valutazione in ordine al preteso ricorso di effettive esigenze cautelari giustificative della misura restrittiva contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Con il provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione, il tribunale del riesame di Catania ha ritenuto sussistenti gravi indizi di reità a carico del FI (in relazione all'ipotesi criminosa del concorso nell'illecito trasporto e detenzione di sostanza stupefacente) per essersi quest'ultimo reso responsabile di un comportamento di protezione (copertura o salvaguardia) nella conduzione della propria autovettura (come staffetta stradale) rispetto ad altra autovettura, condotta dal coindagato RO NO, all'interno della quale è stata rinvenuta (custodita all'interno del relativo cofano) una quantità di sostanza stupefacente (cocaina) del peso lordo pari a 2,190 kg. Tale conclusione è stata raggiunta dai giudici del merito attraverso la combinata considerazione degli elementi di fatto costituiti, da un lato, dal rinvenuto possesso, tanto in capo al FI, quanto in capo al NO, di titoli di viaggio (navale e autostradale) emessi in sequenza tra loro e, dall'altro, dalla rilevata identica condotta di guida nell'occasione tenuta dai due soggetti (nella specie, sottoposti a un servizio di osservazione, pedinamento e controllo, ad opera degli organi di polizia giudiziaria) le cui caratteristiche (in termini di mantenimento di velocità, rallentamenti, attese e rispetto continuato di distanze) avevano con ragionevole verosimiglianza evidenziato l'esistenza di un pregresso accordo tra i conducenti volto alla realizzazione delle finalità di protezione (copertura o salvaguardia) che il FI avrebbe concretizzato nel precedere per un lungo tratto stradale (nel rispetto di una costante distanza tra i veicoli) l'autovettura condotta dal NO all'interno della quale era custodita la sostanza stupefacente trasportata.
Tale quadro indiziario è apparso, al giudice del riesame, di per sè sufficiente, nei suoi connotati di gravità ad escludere il rilievo di altri elementi posti in contestazione dalla difesa dell'indagato, riguardanti la pretesa manomissione della scheda telefonica e della batteria del proprio telefono, da parte del FI, siccome contraddittoriamente emersi attraverso il raffronto delle contrapposte risultanze del verbale di sequestro e del verbale di arresto.
Ciò premesso, ritiene questa corte che il ragionamento probatorio costruito dal tribunale del riesame, al fine di individuare la prevedibile (e verosimilmente probabile) commissione, da parte del FI, del reato di concorso allo stesso ascritto, risulti viziato da consistenti profili di manifesta illogicità.
E invero, la circostanza che il FI possa aver adeguato la propria condotta di guida nella specie considerata, armonizzandola con quella del NO al fine di conservare un continuo e permanente collegamento tra le due autovetture, costituisce, sul piano dell'inferenza induttiva, una mera ipotesi, sia pure plausibilmente fondata sulla base degli elementi di fatto evidenziati dal tribunale del riesame, essendo rimasta peraltro contestata la circostanza che tra i due soggetti intercorresse un rapporto di effettiva conoscenza personale, come si desume dai passaggi dell'ordinanza impugnata, là dove richiama, tanto la spontanea affermazione del FI di non conoscere il NO, quanto la dichiarazione di quest'ultimo diretta ad attestare l'estraneità ai fatti del FI (cfr. fl. 2 del provvedimento impugnato).
La mera ipotizzabilità, in termini critici, di una verosimile connessione tra la condotta di guida del FI e quella del NO non vale, tuttavia, a fornire, di per sè, alcun concreto elemento, valutabile in termini di gravità indiziaria, in ordine al ricorso dell'ulteriore circostanza (da ritenere indispensabile ai fini dell'integrazione, in termini di rappresentazione indiziaria, degli elementi tipici della fattispecie criminosa contestata all'indagato) costituita dall'eventuale consapevolezza, da parte del FI, del trasporto della sostanza stupefacente de qua all'interno dell'autoveicolo del NO, rimanendo tale circostanza, nel quadro del complessivo ragionamento probatorio costruito dal tribunale del riesame, sul piano di una mera illazione, al più confortata da un plausibile sospetto.
Nella specie, l'occorrenza consistita nell'occultamento della sostanza stupefacente all'interno del solo autoveicolo condotto dal NO non consente di inferire, sul piano logico, la conseguenza dell'estensione dell'iniziativa dell'occultamento (o comunque la consapevolezza dello stesso) al patrimonio volitivo o conoscitivo del FI, in assenza di concreti indici di valutazione idonei a scolorire (in termini di progressiva disambiguazione) la dimensione significativa, ancora equivoca ed estrinseca, della sola circostanza costituita dall'apparente connessione delle condotte di guida dei protagonisti della vicenda de qua.
In thema, ritiene questo collegio (pur consapevole dell'esistenza di contrasti interpretativi sul punto) di dover richiamare l'insegnamento di questa corte di legittimità in relazione al tema del rapporto tra il canone di valutazione probatoria di cui all'art.192 c.p.p., comma 2, e la valutazione da condurre con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza previsto dall'art. 273 c.p.p.. Al riguardo, occorre ritenere come, ai fini dell'applicabilità delle misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di prove indirette, appare indispensabile il ricorso anche al canone posto dall'art. 192 c.p.p., comma 2, laddove prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti;
da ciò conseguendo che, in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento.
Occorre precisare che il mancato richiamo del comma 2 del citato art. 192 non assume alcun rilevo in senso contrario, in quanto il codice di rito nell'esigere la esistenza di gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione di una misura cautelare non può che richiamare tale disposizione che, oltre a codificare una regola di inutilizzabilità, costituisce un canone di prudenza nella valutazione della probabilità di colpevolezza necessaria al fine di esercitare il potere cautelare (v. Cass., Sez. 4, n. 40061/2012, Rv. 253723).
Il complesso delle considerazioni che precedono, nel rimarcare il ricorso di essenziali lacune motivazionali dell'ordinanza impugnata con riguardo alla ricostruzione del quadro di gravità indiziaria riferibile all'indagato, impone il necessario annullamento sul punto del provvedimento de quo, con rinvio al tribunale di Catania per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013