Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2016, n. 25239
CASS
Sentenza 5 aprile 2016

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Ai fini dell'applicabilità di misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di "prove" indirette, è necessario utilizzare anche il canone posto dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. là dove prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti; ne consegue che, in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento.

Commentari4

  • 1Modelli di prova. Gravità degli indizi e giudizio cautelare
    Angelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

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  • 3​Modelli di prova. Gravità degli indizi e giudizio cautelare
    Angelo Costanzo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 13 settembre 2022

  • 4Ricognizione e brevi considerazioni in materia di criteri di valutazione della prova indiretta nel giudizio cautelare.
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2016, n. 25239
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25239
Data del deposito : 5 aprile 2016

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