Sentenza 5 aprile 2016
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità di misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di "prove" indirette, è necessario utilizzare anche il canone posto dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. là dove prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti; ne consegue che, in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2016, n. 25239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25239 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2016 |
Testo completo
2 5 2 3 9 / 1 6 aut. 94 38 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUISA BIANCHI - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 594/2016 Dott. CARLA MENICHETTI N. 7399/2016- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO NC N. IL 12/03/1985 avverso l'ordinanza n. 1946/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 26/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Jette/sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto Auello, cule he diverso 2 Robert ного inammissible Udit i difensor Avv.; FATTO E DIRITTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Catania in data 12/11/2015, dispose l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LA AN, sottoposto ad indagini in ordine ai reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto non per scopo esclusivamente personale gr. 30 di cocaina e gr. 154 di marijuana. Il Tribunale del Riesame di Catania, al quale il LA si era rivolto, con provvedimento depositato il 30/11/2015 (udienza del 26/11/2015), confermò l'ordinanza custodiale.
2. Il Ricorrente, con l'unitaria censura, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, denunziando violazione di legge e vizio motivazionale a riguardo del vaglio dei gravi indizi di colpevolezza. Secondo la prospettazione impugnatoria il Tribunale era venuto meno al dovere di motivare con rigore argomentativo in ordine sul punto, finendo con il rendere solo una pseudo-motivazione, omettendo di prendere in considerazione una lettura alternativa dei fatti. In definitiva, il quadro indiziario, assai fragile, era basato solo sul preconcetto derivante dai precedenti penali dell'indagato, essendosi omesso, in violazione di precisa indicazione maturata in sede di legittimità, di verificare la gravità, precisione e univocità degli indizi. In particolare, non potendo ritenersi decisivo il fatto che da una finestra fosse stato lanciato un involucro contenente sostanza stupefacente, potendo l'agente operante essere incorso in errore percettivo, stante l'ora serale, nell'individuazione del balcone;
inoltre, all'interno dell'abitazione, ove il LA si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari, non era stato rinvenuto stupefacente;
nel mentre, quello trovato all'interno del vano ascensore non poteva addebitarsi al ricorrente, che non era di certo l'unico ad abitare il condominio. Infine, la chiave utilizzata per aprire lo sportello dell'ascensore fuori servizio non era altro che una chiave idonea, ma non quella dell'ascensore.
3. Il ricorso, infondato, si pone ai limiti dell'ammissibilità, proponendo tesi difensive meramente congetturali, contrastanti con le allegazioni probatorie evocate dall'ordinanza impugnata.
3.1. Questi i gravi indizi di colpevolezza presi in considerazione dal Tribunale: a) dalla finestra della stanza da letto dell'appartamento abitato dall'indagato, e nella quale si trovava la moglie di costui all'atto dell'intervento dei CC, venne lanciato dalla finestra un involucro contenente 13 dosi di cocaina, siccome potuto osservare dal militare rimasto all'esterno dell'edificio; b) il LA, tranquillo e sereno nel ricevere la visita dai CC per il controllo di routine, nel momento in cui gli era stato comunicato che si sarebbe proceduto a perquisizione era andato in escandescenza, al fine di far intuire alla moglie la necessità di disfarsi immediatamente dello stupefacente detenuto in casa (il Tribunale ha anche cura di chiarire il contenuto del verbale di perquisizione); c) altre 5 dosi della medesima sostanza erano state rinvenute all'interno del vaso, posto sul pianerottolo, davanti la porta d'ingresso; 154 gr. di marijuana, all'interno della tromba dell'ascensore non funzionante, in corrispondenza del piano abitato dal LA;
d) il confezionamento di quest'ultimo stupefacente era stato effettuato con il medesimo materiale utilizzato per quello lanciato dalla finestra;
e) all'interno dell'abitazione era stata rinvenuta una "chiave a bussola", idonea ad aprire la porta dell'ascensore; f) il quantitativo, la varietà e il confezionamento dello stupefacente inducevano a ritenere che fosse destinato allo spaccio.
3.2. Ciò premesso, allo stato del sapere attingibile in questa sede, non si apprezzano affatto le violazioni di legge ed i vizi motivazionali prospettati con il ricorso. Questa Sezione, di recente, ha affermato che ai fini dell'applicabilità di misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di "prove" indirette, è necessario utilizzare anche il canone posto dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. laddove prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti;
ne consegue che, in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento (sentenza n. 31448 del 18/07/2013, dep. 22/07/2013, Rv. 257781). A tale orientamento il Collegio qui intende rifarsi, trovando che la griglia criteriologica dettata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non sia in alcun modo eludibile, senza scardinare la razionalità della scelta euristica, pur annoverandosi arresti in senso contrario (Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, dep. 29/05/2014, Rv. 261963, la quale ha ritenuto sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art.273, comma primo bis, cod. proc. pen. richiama espressamente il terzo ed il quarto comma dell'art. 192, cod. proc. pen. ma non anche il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità degli indizi). Tuttavia, è proprio applicando una tale opzione interpretativa dei fatti che gli indizi evidenziati nel provvedimento impugnato appaiono gravi (requisito, che fa leva sulla capacità dell'evidenza nota di esprimere elevata probabilità di derivazione da essa del fatto ignoto), precisi ( requisito che attiene alla non equivocità dell'inferenza) e concordanti (requisito che qualifica il convergere verso l'identico risultato). Non par dubbio, infatti, che solo ricorrendo a congetture di fantasia, estranee, comunque, alle evidenze che il procedimento allo stato offre, si possa affermare la casualità dell'univoco convergere, nonché la gravità e la concordanza del vaglio probatorio effettuato dal Tribunale.
4. L'epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma il 5/4/2016. CORTE Stend Il Cons. est. Il Presidente (Giuseppe Grasso) Luisa Bianchi) E P R U S S A C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GIU. 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza