Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 3
Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è configurabile anche nel caso in cui la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilmento o del servizio per quanto attiene alle finalità istituzionali, in quanto detto requisito non è richiesto dalla norma incriminatrice.
Il reato, a forma vincolata, di trasporto di oli minerali senza certificato di provenienza, previsto dall'art. 49, comma primo, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, consiste nel trasporto dei prodotti petroliferi senza la prescritta documentazione o con documentazione irregolare e differisce dall'illecito amministrativo, di cui al comma secondo della citata disposizione, in quanto quest'ultimo è configurabile unicamente nel caso in cui venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta.
Il delitto di frode nelle pubbliche forniture, quando oggetto del contratto siano beni destinati alla P.A., si consuma nel momento e nel luogo della sua fraudolenta esecuzione, da identificarsi in quello in cui avviene la consegna della cosa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 22024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22024 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 21/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 628
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 8718/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di RU BI, nato a [...] il 29 aprile del 1978;
avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di Torino del 29 gennaio del 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. PETTI Ciro;
sentito il Procuratore generale nella persona del dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Conti Piero;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
Il tribunale del riesame di Torino, con ordinanza del 29 gennaio del 2009, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di RU BI, avverso il decreto del 18 dicembre del 2008, con cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale aveva sottoposto a sequestro preventivo l'autobotte già oggetto di un sequestro probatorio, ipotizzando la configurabilità del reato di cui all'art. 356 c.p. in danno della Rai sede di Torino e quello di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 49, comma 1, per il trasporto di petroli con documenti ideologicamente falsi.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato, il 16 settembre del 2008, la Guardia di Finanza di Torino, effettuato un controllo all'automezzo con rimorchio di proprietà dell'EU di Roma, rilevò che 30.000 litri di gasolio erano stati già consegnati alla RAI di via Verdi;
5.000 litri erano stati consegnati quella stessa mattina alla RAI WAI di Torino e 9650 litri avrebbero dovuto essere consegnati formalmente alla società San ZI OL di Uboldo, ma erano destinati in concreto ad un supermercato del gruppo Coin - Oviesse sito in Grosseto. Approfondite le indagini si accertò che sull'automezzo vi erano 310 litri di meno di quanto documentato, che il documento d'accompagnamento relativo alla fornitura ancora da effettuare conteneva una discrasia tra il contenuto del gasolio in litri ed in chili, che la copia di tale documento nelle mani dell'autista era diversa da quella depositata presso la EU;
che la Coin - Oviesse non risultava avere chiesto la fornitura in questione;
che alla Rai di via Verdi erano stati consegnati 11.000 litri di meno. Sulla base di tali elementi il mezzo venne sequestrato per la configurabilità del reato di cui al D.Lgs. n. 505 del 1995, art. 49, comma 1. Successivamente si accertò per mezzo di una consulenza disposta dal pubblico ministero che l'impianto di erogazione non era conforme ed il contalitri non funzionava correttamente. A seguito della produzione di alcuni documenti da parte della difesa e della verifica che trattavasi di gasolio per riscaldamento, la Società ottenne il dissequestro del mezzo, ma il pubblico ministero chiese il sequestro preventivo ipotizzando anche il reato di cui all'art. 356 c.p. con riferimento all'asserita fornitura alla RAI di 11.000 litri in meno. Ricorre per cassazione l'indagato per mezzo del proprio difensore deducendo:
1) l'incompetenza per territorio relativamente al reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 49 in quanto l'autocarro con la relativa documentazione ritenuta falsa è partito da Roma;
di conseguenza sarebbe competente ad indagare la Procura di Roma;
il reato di cui all'art. 356 c.p. è stato commesso in un momento successivo:
2) la violazione dell'art. 356 c.p. essendo del tutto carenti gli elementi di tale reato, in quanto la mancanza di 11,000 litri di gasolio sarebbe frutto di congetture e, peraltro, il gasolio non era necessario per i fini istituzionali della Rai;
3) la violazione dell'art. 49 cit., comma 1 perché la documentazione non era falsa ma presentava delle mere discrasie le quali escludono il reato se la parte dimostra la legittima provenienza della merce, come è avvenuto nella fattispecie mediante l'esibizione di documentazione varia con l'attestazione del presidente del collegio sindacale relativamente alla ritualità del pagamento delle accise;
quindi nel caso in esame era configurabile l'ipotesi di cui all'art. 49 cit., comma 2 che è sanzionata amministrativamente e non prevede il sequestro del mezzo.
Il ricorso è stato ulteriormente illustrato con memoria integrativa, con cui si è sottolineato che quello della RAI era un deposito privato e che la stessa non aveva avanzato riserve in merito alla consegna del gasolio in quantitativo inferiore a quello ordinario;
che la deficienza è stata riscontrata, senza una verifica in contraddittorio, esaminando i serbatoi della RAI con strumenti obsoleti ed inattendibili come riconosciuto dagli stessi investigatori;
per quanto concerne la destinazione del gasolio alla società San ZI con luogo di consegna alla Div. Oviesse di Grosseto, si sottolinea che non v'è stata alcuna evasione perché il prodotto circolava ad accisa assolta.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
La competenza per territorio appartiene al tribunale di Torino perché nel circondario di tale tribunale è stato commesso il reato più grave ossia quello di cui all'art. 356 c.p.. In proposito va anzitutto precisato che, allorché si è chiesto il sequestro preventivo, come risulta dal provvedimento impugnato, erano configurabili entrambi i reati attribuiti all'attuale ricorrente. Quindi ai fini della competenza si doveva tenere conto di entrambi i reati, a nulla rilevando che in occasione del sequestro probatorio, poi revocato, fosse configurabile il solo reato di cui al D.Lgs. n.504 del 1995, art. 49. Orbene il reato di cui all'art. 356 c.p. si consuma nel luogo e nel momento dell'esecuzione fraudolenta del contratto. Tale momento non è uguale per tutti i contratti perché la fase dell'esecuzione è diversa per i vari tipi di contratto. Di conseguenza, per determinare il momento consumativo, si deve tenere conto della natura del contratto. Quando oggetto del contratto è la consegna di un bene, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna della cosa. Nella fattispecie, come dianzi precisatola consegna è avvenuta a Torino.
Infondato è anche il secondo motivo. In proposito è opportuno premettere che questa corte non deve accertare l'effettiva sussistenza del reato, accertamento questo che compete al giudice del merito, ma verificare solo la sussistenza del fumus, deve accertare cioè l'astratta configurabilità del reato in base agli elementi prospettati dalle parti.
Ciò precisato, lo scopo della norma è quello di rafforzare con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione dei contratti di pubbliche forniture per l'ovvio interesse della collettività ad assicurare che tali contratti siano esenti da comportamenti fraudolenti dei fornitori. In altre parole la norma tutela l'interesse dello Stato a che le forniture destinate all'amministrazione pubblica siano eseguite tempestivamente e con lealtà.
L'elemento oggetti vo consiste nel tenere un comportamento fraudolento nell'esecuzione del contratto. Sul concetto di frode non v è però univocità d'interpretazione Secondo l'opinione che sembra prevalere in giurisprudenza, la frode viene ravvisata in ogni violazione contrattuale effettuata in mala fede senza la necessità della messa in atto di artifici o raggiri nei confronti del pubblico contraente. In proposito si ritiene sufficiente ad integrare la frode la realizzazione di uno dei comportamenti previsti dal reato di frode in commercio (art. 515 c.p.), ossia consegnare una cosa diversa da quella pattuita, per qualità, quantità, origine provenienza ecc (cfr Cass 11 gennaio 1996, Zini riv n. 204986; Cass 22 ottobre 1991, Leopardi;
Cass 21 marzo 1994 Zoccali). Per la configurabilità del reato non è necessario che le cose o le opere abbiano carattere tale che la loro mancanza ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attiene alle sue finalità istituzionali, giacché tale ulteriore requisito non è richiesto dalla norma. La tesi che esprime tale esigenza per circoscrivere il concetto di frode è minoritaria sia in dottrina che in giurisprudenza.
Nella fattispecie la frode va ravvisata nel fatto che si è consapevolmente consegnato un quantitativo di gasolio inferiore a quelle ordinato.
Le riserve manifestate dagli stessi investigatori sulla correttezza delle misurazioni potranno formare oggetto di approfondimenti nella sede di merito, ma non in questa fase. Alla stato, come prima precisato, questa Corte deve limitarsi a valutare, sia pure tenendo conto anche delle prospettazioni difensive, l'astratta configurabilità del reato.
Infondato è anche il terzo motivo.
Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 49 prevede che: "I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta". "Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00...". Alla stregua di tali disposizioni, deve rilevarsi che il reato di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 49, è a forma vincolata e consiste nel trasporto dei prodotti petroliferi senza la prescritta documentazione ovvero con documentazione irregolare, in violazione del completo sistema di documentazione che segue tali prodotti dal momento dell'ingresso nel territorio dello Stato o dal momento dell'estrazione dalla fabbrica sino al momento del consumo. L'interesse tutelato è il controllo su tutti i movimenti dei prodotti petroliferi. Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto si assume in ricorso, legittimamente non è stato applicato il disposto di cui all'anzidetto art. 49, comma 2. In proposito, a parte le varie incongruenze e deficienze riscontrate dalla Guardia di Finanza, è sufficiente rilevare che la documentazione rinvenuta al momento del trasporto non consentiva di individuare il destinarlo del residuo carico, come prescritto dall'art. 49, comma 1 il quale, tra l'altro, impone che la documentazione deve consentire di individuare "i soggetti interessati all'operazione di trasporto" Siffatta circostanza, come legittimamente ritenuto dal tribunale, svilisce la produzione documentale della difesa relativa ai rapporti negoziali tra la EU da una parte e la San ZI OL a ed il Gruppo Coin dall'altra, perché nessuno di tali rapporti, secondo il tribunale, riguarda in maniera specifica la fornitura in argomento. Anche in relazione a tale reato non appare quindi palese l'insussistenza del fatto o la configurabilità di un semplice illecito amministrativo sanzionato dal comma secondo della norma dianzi richiamata, come sostenuto dal difensore.
P.Q.M.
La Corte Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 luglio del 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010