Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 22024
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Sentenza 21 aprile 2010

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Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è configurabile anche nel caso in cui la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilmento o del servizio per quanto attiene alle finalità istituzionali, in quanto detto requisito non è richiesto dalla norma incriminatrice.

Il reato, a forma vincolata, di trasporto di oli minerali senza certificato di provenienza, previsto dall'art. 49, comma primo, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, consiste nel trasporto dei prodotti petroliferi senza la prescritta documentazione o con documentazione irregolare e differisce dall'illecito amministrativo, di cui al comma secondo della citata disposizione, in quanto quest'ultimo è configurabile unicamente nel caso in cui venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture, quando oggetto del contratto siano beni destinati alla P.A., si consuma nel momento e nel luogo della sua fraudolenta esecuzione, da identificarsi in quello in cui avviene la consegna della cosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 22024
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22024
    Data del deposito : 21 aprile 2010

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