Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20409
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Carenza di motivazione in merito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

    La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata formulata in termini meramente assertivi, senza allegare alcuna circostanza utile, se non l'incensuratezza della sola RA. Tale genericità è stata replicata anche nell'impugnazione di legittimità, con conseguente inottemperanza all'onere di allegazione dei presupposti dell'esimente.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione in merito alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria

    L'appello non annoverava tra i propri motivi la conversione, limitandosi solo nelle schematiche richieste finali a inserire un ultimo punto relativo a "Conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, con rateizzazione della stessa, e in tal caso rinuncia alla pena sospesa", senza ulteriori precisazioni. Il cursorio accenno nell’impugnazione di merito, lessicalmente impreciso e privo di qualsiasi riferimento alla normativa applicabile e di distinzioni tra le posizioni dei due imputati, risultava dunque anch’esso insuperabilmente generico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20409
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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