CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20409 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell’interesse di 1. LL PA EL, nato a [...] il [...] 2. RA NC, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere AL LE;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza in data 22 novembre 2021 dal Tribunale di Matera nei confronti – per quanto qui rileva – di PA EL LL e di NC RA, ha escluso la continuazione in presenza di un unico fatto di reato e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in favore della sola RA, con conseguente Penale Sent. Sez. 2 Num. 20409 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 20/05/2026 2 rideterminazione della pena, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. 2. Ricorrono per cassazione i suddetti imputati, con unico atto a mezzo del proprio comune difensore, deducendo la carenza di motivazione in merito alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla «richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria». 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. (da ritenersi, ad ogni buon conto, implicitamente disattesa tramite la negativa valorizzazione di plurimi elementi, nell’ambito delle riflessioni in tema di trattamento sanzionatorio e attenuanti generiche) era stata invocata in termini meramente assertivi, senza allegare alcuna circostanza utilmente spendibile, se non l’incensuratezza della sola RA;
tale genericità, peraltro, è stata replicata anche nell’impugnazione di legittimità con conseguente inottemperanza all’onere di allegazione dei presupposti dell’esimente (Sez. 1, n. 14899 del 17/03/2026, Iodice, non mass.; Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, [...], Rv. 286101-02; Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, [...], Rv. 264223-01). 3.2. L’appello sottoscritto dall’avv. Merlino e presentato nell’interesse di entrambi gli imputati non annoverava tra i propri motivi la conversione, limitandosi solo nelle schematiche richieste finali a inserire un ultimo punto relativo a «Conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, con rateizzazione della stessa, e in tal caso rinuncia alla pena sospesa», senza ulteriori precisazioni. Il cursorio accenno nell’impugnazione di merito, lessicalmente impreciso e privo di qualsiasi riferimento alla normativa applicabile e di distinzioni tra le posizioni dei due imputati (solo per RA la pena era stata sospesa ex art. 163 cod. pen.), risultava dunque anch’esso insuperabilmente generico. Nel successivo atto di gravame nell’interesse della sola NC AL, a firma dell’avv. Maria Teresa Tralli, peraltro, era soltanto invocato il minimo della pena con i doppi benefici. 3.3. La suaccennata genericità delle doglianze esimeva la Corte territoriale dalla loro disamina. Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi già incisi da genericità non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché tali censure restano viziate da inammissibilità originaria, quand’anche non espressamente riscontrata dal giudice di secondo grado (cfr. Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808-01). 3 4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2026. Il Consigliere estensore AL LE Il Presidente IE NI D’NI
udita la relazione svolta dal Consigliere AL LE;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza in data 22 novembre 2021 dal Tribunale di Matera nei confronti – per quanto qui rileva – di PA EL LL e di NC RA, ha escluso la continuazione in presenza di un unico fatto di reato e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in favore della sola RA, con conseguente Penale Sent. Sez. 2 Num. 20409 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 20/05/2026 2 rideterminazione della pena, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. 2. Ricorrono per cassazione i suddetti imputati, con unico atto a mezzo del proprio comune difensore, deducendo la carenza di motivazione in merito alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla «richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria». 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. (da ritenersi, ad ogni buon conto, implicitamente disattesa tramite la negativa valorizzazione di plurimi elementi, nell’ambito delle riflessioni in tema di trattamento sanzionatorio e attenuanti generiche) era stata invocata in termini meramente assertivi, senza allegare alcuna circostanza utilmente spendibile, se non l’incensuratezza della sola RA;
tale genericità, peraltro, è stata replicata anche nell’impugnazione di legittimità con conseguente inottemperanza all’onere di allegazione dei presupposti dell’esimente (Sez. 1, n. 14899 del 17/03/2026, Iodice, non mass.; Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, [...], Rv. 286101-02; Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, [...], Rv. 264223-01). 3.2. L’appello sottoscritto dall’avv. Merlino e presentato nell’interesse di entrambi gli imputati non annoverava tra i propri motivi la conversione, limitandosi solo nelle schematiche richieste finali a inserire un ultimo punto relativo a «Conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, con rateizzazione della stessa, e in tal caso rinuncia alla pena sospesa», senza ulteriori precisazioni. Il cursorio accenno nell’impugnazione di merito, lessicalmente impreciso e privo di qualsiasi riferimento alla normativa applicabile e di distinzioni tra le posizioni dei due imputati (solo per RA la pena era stata sospesa ex art. 163 cod. pen.), risultava dunque anch’esso insuperabilmente generico. Nel successivo atto di gravame nell’interesse della sola NC AL, a firma dell’avv. Maria Teresa Tralli, peraltro, era soltanto invocato il minimo della pena con i doppi benefici. 3.3. La suaccennata genericità delle doglianze esimeva la Corte territoriale dalla loro disamina. Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi già incisi da genericità non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché tali censure restano viziate da inammissibilità originaria, quand’anche non espressamente riscontrata dal giudice di secondo grado (cfr. Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808-01). 3 4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidata equitativamente (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2026. Il Consigliere estensore AL LE Il Presidente IE NI D’NI