Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1999, n. 1493
CASS
Sentenza 23 febbraio 1999

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E inammissibile il ricorso straordinario in Cassazione, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Costituzione, avverso il provvedimento della Corte di Appello emesso su reclamo, ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ., contro il provvedimento del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione - nella specie in tema di revoca dell'amministratore di un condominio - trattandosi di provvedimento inidoneo al giudicato e non destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, bensì modificabile e revocabile in ogni tempo, anche con efficacia "ex tunc". L'inammissibilità è invece da escludere in altre ipotesi, in cui il ricorso sia espressamente previsto dalla legge (art. 5 legge 13 aprile 1988 n. 117) o il procedimento si concluda con sentenza (artt. 724 e 728 cod. proc. civ.), o il ricorso sia proposto per motivi di giurisdizione o competenza o vizi di ordine processuale.

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  • 1La revoca dell’amministratore di condominio
    Walter.Giacardi@Florisgiacardi.It · https://www.diritto.it/ · 4 ottobre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1999, n. 1493
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1493
Data del deposito : 23 febbraio 1999

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