Sentenza 23 febbraio 1999
Massime • 1
E inammissibile il ricorso straordinario in Cassazione, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Costituzione, avverso il provvedimento della Corte di Appello emesso su reclamo, ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ., contro il provvedimento del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione - nella specie in tema di revoca dell'amministratore di un condominio - trattandosi di provvedimento inidoneo al giudicato e non destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, bensì modificabile e revocabile in ogni tempo, anche con efficacia "ex tunc". L'inammissibilità è invece da escludere in altre ipotesi, in cui il ricorso sia espressamente previsto dalla legge (art. 5 legge 13 aprile 1988 n. 117) o il procedimento si concluda con sentenza (artt. 724 e 728 cod. proc. civ.), o il ricorso sia proposto per motivi di giurisdizione o competenza o vizi di ordine processuale.
Commentario • 1
- 1. La revoca dell’amministratore di condominioWalter.Giacardi@Florisgiacardi.It · https://www.diritto.it/ · 4 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1999, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. MARIO SPADONE - Consigliere -
Dott. FRANCO PONTORIERI - rel. Consigliere -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
SA LO, SA PI, SA AN e SA AN MA, elettivamente domiciliati in ROMA alla via ANASTASIO II, n. 80 presso lo studio dell'avv. Adriano BARBATO che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Giulio GRIECI, giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
ER IO, elettivamente domiciliato in ROMA, Circonvallazione Clodia n. 88 presso lo studio dell'avv. Giovanni ARILLI e rappresentato e difeso dall'avv. AN FERRARA, giusta procura in atti
- controricorrente -
per la cassazione del decreto della Corte d'Appello di MILANO del 19.3.97 - 9.4.97 e, ove occorra, del decreto della stessa Corte d'Appello 2.7.97 - 29.7.1997. udita, alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 1998, la relazione del consigliere Dott. Franco PONTORIERI
udito l'avv. Adriano BARBATO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. AN FERRARA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 19 marzo/9 aprile 1997, la Corte d'Appello di MILANO, in riforma del decreto del tribunale di COMO dell'11 novembre 1996, notificato il 17 gennaio 1997, ha revocato il precedente provvedimento, emesso dalla stessa Corte d'Appello il 20 settembre 1994, con il quale ER IO, su istanza dei condomini SA LO, SA PI, SA AN e SA AN MA, era stato destituito dall'incarico di amministratore del Condominio CARLONI di COMO.
I fratelli SA hanno, quindi, chiesto, ex art. 742 c.p.c., la revoca del suddetto decreto alla stessa Corte d'Appello che lo aveva emesso insistendo per la destituzione dell'amministratore. L'istanza è stata, però, rigettata sulla base delle seguenti considerazioni:
a) perché non erano stati allegati nuovi elementi di fatto, ma soltanto sollecitata una migliore valutazione dei dati già in causa sottolineando la gravità degli addebiti da loro a suo tempo segnalati a carico dell'amministratore condominiale e trascurati, invece, nel provvedimento;
b) perché gli addebiti ancora ripetuti erano stati già oggetto di attenta ed articolata valutazione da parte del tribunale di COMO, in particolare con il provvedimento 24 giugno 1994, nonché di esplicito esame da parte della stessa Corte che, in sede di reclamo, ritenendo rilevante il primo addebito, ha espressamente ritenuto infondati gli altri;
c) perché le uniche circostanze rilevanti in questa sede di revoca - e cioè quelle non nuove - erano ormai risalenti nel tempo, sicché sarebbero comunque superate dal confermato rapporto di fiducia che tutti gli altri condomini hanno rinnovato con l'amministratore ER, approvando altresì i rendiconti presentati. Avverso i due suddetti decreti della Corte di MILANO, "del secondo solo ove occorra", hanno, quindi, proposto ricorso per Cassazione, ex art. 111 della Costituzione, i SA adducendo due motivi di gravame.
Il ER ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti sostengono, anzitutto, che il ricorso debba essere considerato ammissibile in conformità ad una recente decisione di questa Corte.
In proposito rileva questo Collegio che, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte, va affermato che, in genere, il decreto della Corte d'Appello che, su reclamo proposto avverso il decreto del tribunale emesso in sede di Volontaria giurisdizione, pronuncia in tema di revoca dell'amministratore di condominio, non è impugnabile neppure ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 28 gennaio 1995 n. 1026, hanno, infatti, affermato che i provvedimenti di volontaria giurisdizione in quanto privi dei caratteri della contenziosità e definitività e, di conseguenza, dell'idoneità a costituire cosa giudicata in senso formale e sostanziale, non essendo in nessun modo idonei ad incidere in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo, non sono impugnabili per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo modificabili e revocabili in ogni tempo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 742 cod. civ., non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc a seguito di riesame di merito e di legittimità delle originarie risultanze. È pur vero che il ricorso è stato ritenuto ammissibile allorché è la legge a prevederlo in maniera espressa (legge 13 aprile 1988 n.117 art. 5) ovvero nel caso in cui il procedimento si conclude con sentenza (art. 724 e 728 c.p.c.), ovvero, infine, quando venga proposto per motivi di giurisdizione o di competenza o per vizi di ordine processuale (così Cass., 9 dicembre 1985 n. 6223), ma nel caso si è al di fuori di tali ipotesi.
Invero, di recente, è stato anche affermato (Cass. 18.05.1996 n. 4620, citata dai ricorrenti) che il ricorso è altresì ammissibile, ai sensi dell'art. 111 Cost., allorché incida su posizioni di diritto soggettivo perché in tal caso il provvedimento avrebbe carattere definitivo e contenuto decisorio. Con tale sentenza - in contrasto con precedente consolidata giurisprudenza, come riconosce lo stesso ricorrente - si è affermato che l'amministratore di condominio che sia stato revocato dalla Corte d'Appello su istanza di alcuni soltanto dei condomini può impugnare il provvedimento ai sensi dell'art. 111 della Costituzione in quanto, comportando la risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato esistente - tra lui e tutti i condomini, verrebbe ad incidere sul diritto soggettivo di lui.
Orbene, pur senza omettere di rilevare che nella ipotesi di cui alla ricordata decisione era stata dedotta una violazione di norma processuale (non era stato osservato il termine di dieci giorni nel proporre reclamo avverso il decreto del tribunale che aveva disatteso la richiesta del condomino di revoca dell'amministratore), è da considerare che, contrariamente a quanto osservato nella detta sentenza, il provvedimento non ha attitudine a passare in cosa giudicata proprio per Il espressa previsione legale della sua modificabilità e revocabilità da parte dello stesso giudice che lo ha emesso. E peraltro non si vede come possa acquisire carattere definitivo un provvedimento che, pur comportando la risoluzione anticipata del rapporto di mandato esistente tra il condominio e l'amministratore, non veda presente in giudizio tutti i condomini ma soltanto alcuni di essi. Nel caso, invero, non è decisa una lite fra le due parti del rapporto negoziale ma soltanto tra l'amministratore ed alcuni condomini che, in contrasto con la maggioranza di essi, hanno chiesto e non ottenuto la revoca del primo.
Nè è vero che l'amministratore revocato, e che ha visto porre fine illegittimamente "ante tempus" al suo rapporto con il condominio, rimarrebbe senza difesa, in quanto nulla osta a che, ove il provvedimento non venga revocato (come invece è avvenuto nel caso) o disatteso dalla maggioranza dei condomini con la sua riconferma ( ed è stato così pure in precedenza nella specie), egli possa, in un giudizio autonomo da proporre nei confronti del condominio, che il mandato gli ha conferito, e non soltanto di taluni condomini, far valere le sue ragioni.
Di tanto, peraltro, gli odierni ricorrenti si sono chiaramente resi conto nel momento in cui hanno chiesto la revoca del provvedimento del 9.4.1997 con cui era stato revocato, dalla stessa Corte d'Appello, il precedente decreto di destituzione dell'amministratore e che ora hanno impugnato con ricorso per Cassazione unitamente - ove occorra, hanno inammissibilmente richiesto, quasi che fosse questo collegio a doverlo stabilire - al provvedimento che ha deciso sulla loro istanza di revoca.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare, totalmente fra le parti le spese del giudizio
P. T. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999