CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione la condotta con la quale l'agente costringe, con minacce, il coimputato di un delitto di rapina precedentemente commesso a consegnargli parte del provento illecito, posto che la provenienza da una pregressa attività criminosa commessa in concorso dell'oggetto della richiesta non esclude né l'ingiustizia del profitto, né la sussistenza del danno per la persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 40457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40457 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA ST RI nato a [...] il [...] LA IA nato a [...] il [...] TA EL nato a [...] il [...] RM DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/07/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonia Picardi che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
letta la memoria dell'Avv. Virna Faccenda, nell'interesse dell'imputato LA ST, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal G.u.p. del 41 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40457 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 07/06/2023 Tribunale di Viterbo in data 5 novembre 2021, nei confronti di AN ST DO, LA ST, AN NI e PA OM, confermando il giudizio di responsabilità, in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso a carico di tutti gli imputati e quello di tentata estorsione nei confronti degli imputati LA, AN e PA in danno del correo CI. Per quanto rileva in questa sede, gli imputati - con differenti ruoli - avevano preso parte al comune progetto, condiviso con il coimputato separatamente giudicato CI (direttore dell'ufficio postale ove doveva essere realizzata la rapina), di commettere una rapina presso l'ufficio postale ove quest'ultimo prestava servizio, confidando sulle notizie da lui fornite in ordine al giorno in cui eseguire la rapina, per assicurarsi una somma considerevole di denaro;
consumato il delitto, dopo pochi giorni il CI, che aveva occultato negli uffici della Poste italiane una parte del denaro denunciato come sottratto dai rapinatori, aveva recuperato la somma venendo immediatamente scoperto e tratto in arresto;
diffusa la notizia dell'ammontare delle somme rapinate e avuta contezza del minor importo realizzato dai rapinatori, il AN, il PA ed il LA convocavano il CI (che aveva ammesso i fatti agli investigatori e si era reso disponibile a registrare i dialoghi nel corso dell'incontro preteso dai correi) e lo minacciavano ripetutamente, intimando di consegnare loro le somme mancanti rispetto a quelle denunciate come provento della rapina. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato CA ST DO deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen.; la Corte d'appello, dopo il mancato accoglimento della proposta formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., aveva disposto - in contrasto con la norma indicata - il rinvio del processo dinanzi ad altro Collegio, dichiarando la propria incompatibilità nel procedere al giudizio di appello, così violando oltre che la disposizione dell'art. 36 cod. proc. pen., anche l'art. 25 Cost. per l'elusione del principio di precostituzione del giudice naturale. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, con riguardo al trattamento sanzionatorio rispetto alle concrete modalità del fatto. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ha proposto ricorso la difesa di LA ST deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, per aver omesso di valutare gli elementi di prova favorevoli per il ricorrente, a iniziare dall'inattendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità CI;
era risultato 2 indimostrato e indefinito il contributo del ricorrente, ipotizzato in termini di agevolazione con argomenti del tutto apodittici e contraddetti dai risultati probatori. 3.1. Con il secondo motivo si lamenta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; l'insussistenza dei presupposti per attribuire al ricorrente, ignaro della violenza che sarebbe stata utilizzata per commettere la rapina, la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 2 cod. pen.; l'errata affermazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo del contestato reato di tentata estorsione, avendo il ricorrente solo procurato l'incontro tra i correi, senza averlo organizzato e senza partecipare attivamente nel corso dell'incontro a esercitare alcuna pressione morale mediante comportamenti violenti o minacciosi. 4. Ha proposto ricorso il comune difensore degli imputati NI AN e OM PA, deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 629 cod. pen., e vizio della motivazione quanto all'affermata sussistenza del reato di tentata estorsione;
era errata in diritto l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il contrasto insorto tra i correi in ordine alla divisione del provento, successivamente alla consumazione della rapina, assumeva autonoma rilevanza penale per lo iato temporale tra l'esecuzione del delitto e le vicende riguardanti la contestata divisione delle somme rapinate, poiché la fase della divisione del ricavato della rapina costituisce "la normale conclusione" dell'attività criminosa, costituendo dunque un post factum non punibile;
la contraria soluzione, ravvisata dalla Corte territoriale, dovrebbe condurre ad affermare che l'ordinamento assicura tutela penale a colui che, ingannando i correi, si appropri di parte del ricavato e venga minacciato affinché restituisca la parte eccedente la quota pattuita tra i correi. Sotto altro profilo, la motivazione della sentenza era contraddittoria, poiché nella medesima decisione si era dato atto, in più passaggi, dell'accordo tra i correi circa la divisione della refurtiva, che sarebbe dovuta avvenire a breve distanza di tempo (circostanza effettivamente verificatasi in quei termini, come risultava dalle stesse affermazioni degli imputati registrate nel corso dell'incontro avvenuto appena si erano realizzate le condizioni - dopo le fasi dell'intervento degli investigatori - per dare corso alla divisione delle somme rapinate); infine, la stessa parte pubblica, nel corso del procedimento in appello quando era stata formulata la richiesta di concordato, poi rigettata, aveva convenuto sull'assorbimento del contestato reato di tentata estorsione nel delitto di rapina. 4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'operata qualificazione giuridica dei fatti come contestati al capo B); 3 dal tenore del dialoghi intercorsi tra i correi, in occasione dell'incontro finalizzato a chiarire l'accaduto e le ragioni della difformità tra l'ammontare delle somme rapinate e l'importo risultante dalla denuncia del CI, risultava che l'obiettivo perseguito dai ricorrenti era unicamente quello di comprendere la destinazione delle maggiori somme indicate nella denuncia del CI (che non erano state apprese all'esito della rapina), circostanza che escludeva sia il profilo dell'ingiusto profitto, sia quello dell'altrui danno. Era carente, del resto, la motivazione della sentenza sia nella parte in cui, facendo riferimento a non meglio specificati brani di quelle conversazioni (che non erano indicati), asseriva che dagli stessi tratti dei dialoghi si traevano elementi certi circa la finalità estorsiva delle richieste rivolte dai ricorrenti al CI;
sia in relazione al profilo, del tutto ignorato, della prova dell'ingiusto profitto perseguito a fronte della condotta illecita, posta in essere dal CI nell'appropriarsi di parte del provento della rapina. 4.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., e vizio della motivazione, con riguardo alla misura della pena irrogata e al diniego delle circostanze- attenuanti generiche, omettendo ogni valutazione del comportamento processuale degli imputati, adottando un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello applicato al CI, ideatore e organizzatore della rapina, attribuendo ai ricorrenti un ruolo (di coordinamento e reclutamento) in realtà ricoperto da altri tra i correi, in primo luogo il CI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Ricorso AN. 2.1. Il primo motivo è infondato;
nel censurare il provvedimento di rinvio del processo dinanzi ad altro Collegio, disposto dai giudici investiti della richiesta di concordato in appello (ipotesi di incompatibilità effettivamente non prevista, per la peculiare natura del provvedimento di rigetto della richiesta di concordato: Sez. 2, n. 8745 del 22/11/2019, dep. 2020, Avolese, Rv. 278527 - 0), il ricorrente non individua una situazione che possa integrare causa di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., che ricorre solo quando l'assegnazione del processo ad un Collegio diverso da quello previsto secondo le regole tabellari sia volto «ad eludere o violare il principio del giudice naturale precostituito per legge, attraverso assegnazioni extra ordinem perché del tutto al di fuori di ogni criterio tabellare»; nella specie non ricorre di certo tale specifico intento, avendo manifestato il Collegio esclusivamente un prudenziale atteggiamento volto a escludere potenziali situazioni di incompatibilità. 4 2.1. Il secondo ed il terzo motivo sono entrambi del tutto generici nella formulazione delle censure, avendo la Corte territoriale motivato sia in ordine alla misura della pena irrogata, con specifico riferimento alle modalità della rapina, all'importo della somma sottratta e alle conseguenze subite dalle vittime, sia quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche indicando gli elementi ritenuti prevalenti ed ostativi (i precedenti penali ed il ruolo di esecutore materiale della rapina). 3. Ricorso LA. 3.1. Il primo motivo è infondato;
la sentenza impugnata ha preso in esame le articolate deduzioni difensive svolte dal ricorrente escludendo l'inattendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità CI, attraverso una serie di considerazioni logiche e di raffronto con i dati processuali, che il ricorrente non supera limitandosi a riportare per esteso gran parte del testo dell'atto di appello;
allo stesso modo, è correttamente motivata l'esclusione dell'ipotizzata mera connivenza del LA rispetto al progetto della rapina, alla sua fase esecutiva e alle successive vicende, tenuto conto delle determinanti iniziative assunte dal ricorrente (prima fra tutte, quella dell'incontro "chiarificatore" tra i correi sul destino del programmato provento della rapina, svoltasi non a caso presso l'abitazione del ricorrente). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è formulato in parte deducendo una violazione di legge che non aveva formato oggetto di alcuna censura in grado di appello (per la parte relativa alla contestazione dell'elemento soggettivo del delitto di tentata estorsione), mentre per le residue critiche svolte le stesse hanno carattere puramente reiterativo, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha indicato le ragioni per cui le modalità di esecuzione della rapina e l'integrazione delle circostanze costitutive dell'aggravante contestata non potevano essere ignorate senza colpa dal ricorrente;
così come del tutto inammissibile risulta la censura riguardante il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., considerato il primario ruolo organizzativo attribuito al ricorrente. 4. Ricorso AN - PA 4.1. La suggestiva prospettazione della difesa dei ricorrenti contenuta nel primo motivo di ricorso, che mette in rilievo l'anomalia dell'affermazione di responsabilità degli imputati che assicurerebbe tutela giuridica a colui che abbia, d'intesa con i soggetti agenti, commesso un reato e venga successivamente minacciato per costringerlo ad osservare gli accordi (illeciti) riguardanti la divisione del provento di quel reato, non considera la natura plurioffensiva del delitto di 5 estorsione e l'esatta individuazione del danno, anche dal punto di vista patrimoniale, conseguente alla costrizione posta in essere dagli imputati. In primo luogo, va sgombrato il campo dall'asserzione secondo la quale "la lite tra i correi nel reato di rapina per la divisione della refurtiva non integr[a] un'autonoma ipotesi di reato poiché la condotta tenuta al momento della spartizione deve essere ritenuta un post factum non punibile, in quanto il suo disvalore è assorbito in quello della condotta del reato precedente e principale che ha consentito l'impossessamento illecito della somma" (pag. 2 del ricorso). Come esattamente rilevato dalla Corte territoriale (pag. 15), l'ipotizzata "lite tra correi" non era avvenuta immediatamente dopo la consumazione della rapina (avvenuta il 28 novembre 2020), ma al contrario dopo alcuni giorni (1 dicembre 2020) quando si era diffusa la notizia della rapina e dell'ammontare delle somme sottratte;
sicché la determinazione degli odierni ricorrenti non può certo dirsi un post factum penalmente irrilevante, rispetto all'illecita sottrazione delle somme dall'ufficio postale, risultando in modo chiaro dalla sentenze di merito che gli odierni ricorrenti si determinarono ad organizzare l'incontro con il CI dopo aver realizzato che costui si era impossessato di una parte delle somme rapinate;
il che conferma che non si trattò di una "lite", quanto della preordinata convocazione del CI per costringerlo, dietro pesanti minacce di morte, a versare ai correi il denaro mancante rispetto alla somma complessiva che era stata da lui denunciata. I ricorrenti, inoltre, non considerano il dato fattuale che le sentenze di merito hanno precisato: il CI aveva occultato il denaro (pari a 30.000 euro), che poi recuperò alcuni giorni dopo la rapina, prima che i correi entrassero in azione (pag. 13 della sentenza del G.u.p.; pag. 7 della sentenza impugnata); il che esclude che la pretesa degli odierni ricorrenti, di ottenere con la minaccia il versamento della somma di 130.000 euro (così indicata nell'imputazione), potesse corrispondere - quanto all'oggetto della richiesta - al denaro occultato dal CI. Da questa incontestata ricostruzione, emerge a chiare lettere la direzione della volontà dei ricorrenti che, facendo leva sul proprio spessore criminale e sulla correlata capacità di coartare il CI, miravano a conseguire il profitto (ingiusto, per le ragioni che si diranno) della consegna di una somma di denaro equivalente alla parte mancante del provento della rapina;
così attentando non solo al patrimonio del CI ma anche alla libertà morale del correo. La natura plurioffensiva del delitto di estorsione, tradizionalmente riconosciuta (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 - 01; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080 - 01; Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755 - 01; Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008, Umina, Rv. 239749 - 01), relega in secondo piano l'eventuale condizione di illiceità in cui versi la persona offesa, anche in relazione alla provenienza del bene oggetto della pretesa 6 dell'agente; la tutela apprestata dall'ordinamento alla libertà morale della vittima del reato ed al suo patrimonio trova esplicazione quante volte il profitto che l'agente intenda conseguire sia ingiusto, perché sfornito di qualsivoglia base legale, pur se sussista un collegamento eventuale con la causale illecita caratterizzante l'oggetto della pretesa (come per le ipotesi di costrizione mediante minaccia o violenza per la consegna del corrispettivo di cessioni di sostanze stupefacenti: Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, Tordo, Rv. 278767 - 01; Sez. 6, n. 1672 del 20/12/2013, dep. 2014, Dò, Rv. 258284 - 01; Sez. 2, n. 40051 del 14/10/2011, Conversano, Rv. 251547 - 01); e non può certo affermarsi che la pretesa dei ricorrenti di ottenere il provento della rapina nella sua misura integrale fosse tutelabile. Come già affermato in epoca risalente, con argomento che il Collegio condivide, «a nulla (...) rileva, per escludere il danno e l'ingiustizia del profitto, il fatto che il soggetto passivo sia venuto illecitamente nella disponibilità della cosa mobile o comunque dell'utilità cui mira l'agente, atteso che la valutazione relativa va fatta con riferimento ai rapporti tra questi e la vittima e non già tra quest'ultima e i terzi" (Sez. 2, del 5/6/1963, Lama;
nello stesso, Sez. 1, del 19 aprile 1961, Cubadda); il che implica l'irrilevanza, al fine di valutare l'ingiustizia del profitto e il danno per la persona offesa, della composizione del patrimonio della vittima anche attraverso proventi di attività illecite o vietate (Sez. 3, n. 27257 del 11/05/2007, Prifti, Rv. 237211 - 01, riguardante un'ipotesi di estorsione in danno di donne che esercitavano la prostituzione;
Sez. 2, n. 7390 del 22/03/1986, La Montagna, Rv 173388, relativa ad un tentativo di estorsione diretto a proibire lo svolgimento del gioco d'azzardo). In conclusione, la circostanza che l'oggetto della pretesa dei ricorrenti derivasse da una comune attività illecita, non esclude il carattere ingiusto del profitto perseguito dagli agenti, né la sussistenza del danno che avrebbe subito la vittima (danno che evidentemente si distingue dal danno patrimoniale sofferto dall'ente, autonomamente realizzato per effetto della precedente condotta di rapina, e che si sarebbe definitivamente realizzato per il correo in ipotesi di versamento della somma non dovuta). 4.2. Il secondo motivo è formulato in termini non consentiti, sollecitando una lettura delle prove rappresentate dai dialoghi registrati dalla vittima, valutati da entrambe le decisioni di merito con motivazioni prive di vizi logici e coerenti con le espressioni utilizzate, con i rapporti esistenti tra gli interlocutori e con il contesto in cui avveniva la conversazione. 4.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la sentenza (pag. 15) ha indicato le ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (il che è sufficiente per motivare il diniego attraverso il richiamo degli elementi, 7 tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini dell'esclusione: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); ha precisato le circostanze prese in considerazione, richiamando gli indici dell'art. 133 cod. pen., per apprezzare l'adeguatezza della sanzione, e sottolineando altresì il modesto scostamento dal minimo edittale rispetto all'elevato grado di pericolosità degli imputati (così fornendo motivazione adeguata secondo gli standard richiesti dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali ove il giudice ritenga di applicare una pena che, pur discostandosi dai minimi edittali, non superi la misura media di quella edittale è adeguatamente motivata la relativa decisione che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche («pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»), come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/6/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonia Picardi che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
letta la memoria dell'Avv. Virna Faccenda, nell'interesse dell'imputato LA ST, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal G.u.p. del 41 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40457 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 07/06/2023 Tribunale di Viterbo in data 5 novembre 2021, nei confronti di AN ST DO, LA ST, AN NI e PA OM, confermando il giudizio di responsabilità, in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso a carico di tutti gli imputati e quello di tentata estorsione nei confronti degli imputati LA, AN e PA in danno del correo CI. Per quanto rileva in questa sede, gli imputati - con differenti ruoli - avevano preso parte al comune progetto, condiviso con il coimputato separatamente giudicato CI (direttore dell'ufficio postale ove doveva essere realizzata la rapina), di commettere una rapina presso l'ufficio postale ove quest'ultimo prestava servizio, confidando sulle notizie da lui fornite in ordine al giorno in cui eseguire la rapina, per assicurarsi una somma considerevole di denaro;
consumato il delitto, dopo pochi giorni il CI, che aveva occultato negli uffici della Poste italiane una parte del denaro denunciato come sottratto dai rapinatori, aveva recuperato la somma venendo immediatamente scoperto e tratto in arresto;
diffusa la notizia dell'ammontare delle somme rapinate e avuta contezza del minor importo realizzato dai rapinatori, il AN, il PA ed il LA convocavano il CI (che aveva ammesso i fatti agli investigatori e si era reso disponibile a registrare i dialoghi nel corso dell'incontro preteso dai correi) e lo minacciavano ripetutamente, intimando di consegnare loro le somme mancanti rispetto a quelle denunciate come provento della rapina. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato CA ST DO deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen.; la Corte d'appello, dopo il mancato accoglimento della proposta formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., aveva disposto - in contrasto con la norma indicata - il rinvio del processo dinanzi ad altro Collegio, dichiarando la propria incompatibilità nel procedere al giudizio di appello, così violando oltre che la disposizione dell'art. 36 cod. proc. pen., anche l'art. 25 Cost. per l'elusione del principio di precostituzione del giudice naturale. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, con riguardo al trattamento sanzionatorio rispetto alle concrete modalità del fatto. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ha proposto ricorso la difesa di LA ST deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, per aver omesso di valutare gli elementi di prova favorevoli per il ricorrente, a iniziare dall'inattendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità CI;
era risultato 2 indimostrato e indefinito il contributo del ricorrente, ipotizzato in termini di agevolazione con argomenti del tutto apodittici e contraddetti dai risultati probatori. 3.1. Con il secondo motivo si lamenta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; l'insussistenza dei presupposti per attribuire al ricorrente, ignaro della violenza che sarebbe stata utilizzata per commettere la rapina, la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 2 cod. pen.; l'errata affermazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo del contestato reato di tentata estorsione, avendo il ricorrente solo procurato l'incontro tra i correi, senza averlo organizzato e senza partecipare attivamente nel corso dell'incontro a esercitare alcuna pressione morale mediante comportamenti violenti o minacciosi. 4. Ha proposto ricorso il comune difensore degli imputati NI AN e OM PA, deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 629 cod. pen., e vizio della motivazione quanto all'affermata sussistenza del reato di tentata estorsione;
era errata in diritto l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il contrasto insorto tra i correi in ordine alla divisione del provento, successivamente alla consumazione della rapina, assumeva autonoma rilevanza penale per lo iato temporale tra l'esecuzione del delitto e le vicende riguardanti la contestata divisione delle somme rapinate, poiché la fase della divisione del ricavato della rapina costituisce "la normale conclusione" dell'attività criminosa, costituendo dunque un post factum non punibile;
la contraria soluzione, ravvisata dalla Corte territoriale, dovrebbe condurre ad affermare che l'ordinamento assicura tutela penale a colui che, ingannando i correi, si appropri di parte del ricavato e venga minacciato affinché restituisca la parte eccedente la quota pattuita tra i correi. Sotto altro profilo, la motivazione della sentenza era contraddittoria, poiché nella medesima decisione si era dato atto, in più passaggi, dell'accordo tra i correi circa la divisione della refurtiva, che sarebbe dovuta avvenire a breve distanza di tempo (circostanza effettivamente verificatasi in quei termini, come risultava dalle stesse affermazioni degli imputati registrate nel corso dell'incontro avvenuto appena si erano realizzate le condizioni - dopo le fasi dell'intervento degli investigatori - per dare corso alla divisione delle somme rapinate); infine, la stessa parte pubblica, nel corso del procedimento in appello quando era stata formulata la richiesta di concordato, poi rigettata, aveva convenuto sull'assorbimento del contestato reato di tentata estorsione nel delitto di rapina. 4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'operata qualificazione giuridica dei fatti come contestati al capo B); 3 dal tenore del dialoghi intercorsi tra i correi, in occasione dell'incontro finalizzato a chiarire l'accaduto e le ragioni della difformità tra l'ammontare delle somme rapinate e l'importo risultante dalla denuncia del CI, risultava che l'obiettivo perseguito dai ricorrenti era unicamente quello di comprendere la destinazione delle maggiori somme indicate nella denuncia del CI (che non erano state apprese all'esito della rapina), circostanza che escludeva sia il profilo dell'ingiusto profitto, sia quello dell'altrui danno. Era carente, del resto, la motivazione della sentenza sia nella parte in cui, facendo riferimento a non meglio specificati brani di quelle conversazioni (che non erano indicati), asseriva che dagli stessi tratti dei dialoghi si traevano elementi certi circa la finalità estorsiva delle richieste rivolte dai ricorrenti al CI;
sia in relazione al profilo, del tutto ignorato, della prova dell'ingiusto profitto perseguito a fronte della condotta illecita, posta in essere dal CI nell'appropriarsi di parte del provento della rapina. 4.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., e vizio della motivazione, con riguardo alla misura della pena irrogata e al diniego delle circostanze- attenuanti generiche, omettendo ogni valutazione del comportamento processuale degli imputati, adottando un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello applicato al CI, ideatore e organizzatore della rapina, attribuendo ai ricorrenti un ruolo (di coordinamento e reclutamento) in realtà ricoperto da altri tra i correi, in primo luogo il CI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Ricorso AN. 2.1. Il primo motivo è infondato;
nel censurare il provvedimento di rinvio del processo dinanzi ad altro Collegio, disposto dai giudici investiti della richiesta di concordato in appello (ipotesi di incompatibilità effettivamente non prevista, per la peculiare natura del provvedimento di rigetto della richiesta di concordato: Sez. 2, n. 8745 del 22/11/2019, dep. 2020, Avolese, Rv. 278527 - 0), il ricorrente non individua una situazione che possa integrare causa di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., che ricorre solo quando l'assegnazione del processo ad un Collegio diverso da quello previsto secondo le regole tabellari sia volto «ad eludere o violare il principio del giudice naturale precostituito per legge, attraverso assegnazioni extra ordinem perché del tutto al di fuori di ogni criterio tabellare»; nella specie non ricorre di certo tale specifico intento, avendo manifestato il Collegio esclusivamente un prudenziale atteggiamento volto a escludere potenziali situazioni di incompatibilità. 4 2.1. Il secondo ed il terzo motivo sono entrambi del tutto generici nella formulazione delle censure, avendo la Corte territoriale motivato sia in ordine alla misura della pena irrogata, con specifico riferimento alle modalità della rapina, all'importo della somma sottratta e alle conseguenze subite dalle vittime, sia quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche indicando gli elementi ritenuti prevalenti ed ostativi (i precedenti penali ed il ruolo di esecutore materiale della rapina). 3. Ricorso LA. 3.1. Il primo motivo è infondato;
la sentenza impugnata ha preso in esame le articolate deduzioni difensive svolte dal ricorrente escludendo l'inattendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità CI, attraverso una serie di considerazioni logiche e di raffronto con i dati processuali, che il ricorrente non supera limitandosi a riportare per esteso gran parte del testo dell'atto di appello;
allo stesso modo, è correttamente motivata l'esclusione dell'ipotizzata mera connivenza del LA rispetto al progetto della rapina, alla sua fase esecutiva e alle successive vicende, tenuto conto delle determinanti iniziative assunte dal ricorrente (prima fra tutte, quella dell'incontro "chiarificatore" tra i correi sul destino del programmato provento della rapina, svoltasi non a caso presso l'abitazione del ricorrente). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è formulato in parte deducendo una violazione di legge che non aveva formato oggetto di alcuna censura in grado di appello (per la parte relativa alla contestazione dell'elemento soggettivo del delitto di tentata estorsione), mentre per le residue critiche svolte le stesse hanno carattere puramente reiterativo, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha indicato le ragioni per cui le modalità di esecuzione della rapina e l'integrazione delle circostanze costitutive dell'aggravante contestata non potevano essere ignorate senza colpa dal ricorrente;
così come del tutto inammissibile risulta la censura riguardante il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., considerato il primario ruolo organizzativo attribuito al ricorrente. 4. Ricorso AN - PA 4.1. La suggestiva prospettazione della difesa dei ricorrenti contenuta nel primo motivo di ricorso, che mette in rilievo l'anomalia dell'affermazione di responsabilità degli imputati che assicurerebbe tutela giuridica a colui che abbia, d'intesa con i soggetti agenti, commesso un reato e venga successivamente minacciato per costringerlo ad osservare gli accordi (illeciti) riguardanti la divisione del provento di quel reato, non considera la natura plurioffensiva del delitto di 5 estorsione e l'esatta individuazione del danno, anche dal punto di vista patrimoniale, conseguente alla costrizione posta in essere dagli imputati. In primo luogo, va sgombrato il campo dall'asserzione secondo la quale "la lite tra i correi nel reato di rapina per la divisione della refurtiva non integr[a] un'autonoma ipotesi di reato poiché la condotta tenuta al momento della spartizione deve essere ritenuta un post factum non punibile, in quanto il suo disvalore è assorbito in quello della condotta del reato precedente e principale che ha consentito l'impossessamento illecito della somma" (pag. 2 del ricorso). Come esattamente rilevato dalla Corte territoriale (pag. 15), l'ipotizzata "lite tra correi" non era avvenuta immediatamente dopo la consumazione della rapina (avvenuta il 28 novembre 2020), ma al contrario dopo alcuni giorni (1 dicembre 2020) quando si era diffusa la notizia della rapina e dell'ammontare delle somme sottratte;
sicché la determinazione degli odierni ricorrenti non può certo dirsi un post factum penalmente irrilevante, rispetto all'illecita sottrazione delle somme dall'ufficio postale, risultando in modo chiaro dalla sentenze di merito che gli odierni ricorrenti si determinarono ad organizzare l'incontro con il CI dopo aver realizzato che costui si era impossessato di una parte delle somme rapinate;
il che conferma che non si trattò di una "lite", quanto della preordinata convocazione del CI per costringerlo, dietro pesanti minacce di morte, a versare ai correi il denaro mancante rispetto alla somma complessiva che era stata da lui denunciata. I ricorrenti, inoltre, non considerano il dato fattuale che le sentenze di merito hanno precisato: il CI aveva occultato il denaro (pari a 30.000 euro), che poi recuperò alcuni giorni dopo la rapina, prima che i correi entrassero in azione (pag. 13 della sentenza del G.u.p.; pag. 7 della sentenza impugnata); il che esclude che la pretesa degli odierni ricorrenti, di ottenere con la minaccia il versamento della somma di 130.000 euro (così indicata nell'imputazione), potesse corrispondere - quanto all'oggetto della richiesta - al denaro occultato dal CI. Da questa incontestata ricostruzione, emerge a chiare lettere la direzione della volontà dei ricorrenti che, facendo leva sul proprio spessore criminale e sulla correlata capacità di coartare il CI, miravano a conseguire il profitto (ingiusto, per le ragioni che si diranno) della consegna di una somma di denaro equivalente alla parte mancante del provento della rapina;
così attentando non solo al patrimonio del CI ma anche alla libertà morale del correo. La natura plurioffensiva del delitto di estorsione, tradizionalmente riconosciuta (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 - 01; Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080 - 01; Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755 - 01; Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008, Umina, Rv. 239749 - 01), relega in secondo piano l'eventuale condizione di illiceità in cui versi la persona offesa, anche in relazione alla provenienza del bene oggetto della pretesa 6 dell'agente; la tutela apprestata dall'ordinamento alla libertà morale della vittima del reato ed al suo patrimonio trova esplicazione quante volte il profitto che l'agente intenda conseguire sia ingiusto, perché sfornito di qualsivoglia base legale, pur se sussista un collegamento eventuale con la causale illecita caratterizzante l'oggetto della pretesa (come per le ipotesi di costrizione mediante minaccia o violenza per la consegna del corrispettivo di cessioni di sostanze stupefacenti: Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, Tordo, Rv. 278767 - 01; Sez. 6, n. 1672 del 20/12/2013, dep. 2014, Dò, Rv. 258284 - 01; Sez. 2, n. 40051 del 14/10/2011, Conversano, Rv. 251547 - 01); e non può certo affermarsi che la pretesa dei ricorrenti di ottenere il provento della rapina nella sua misura integrale fosse tutelabile. Come già affermato in epoca risalente, con argomento che il Collegio condivide, «a nulla (...) rileva, per escludere il danno e l'ingiustizia del profitto, il fatto che il soggetto passivo sia venuto illecitamente nella disponibilità della cosa mobile o comunque dell'utilità cui mira l'agente, atteso che la valutazione relativa va fatta con riferimento ai rapporti tra questi e la vittima e non già tra quest'ultima e i terzi" (Sez. 2, del 5/6/1963, Lama;
nello stesso, Sez. 1, del 19 aprile 1961, Cubadda); il che implica l'irrilevanza, al fine di valutare l'ingiustizia del profitto e il danno per la persona offesa, della composizione del patrimonio della vittima anche attraverso proventi di attività illecite o vietate (Sez. 3, n. 27257 del 11/05/2007, Prifti, Rv. 237211 - 01, riguardante un'ipotesi di estorsione in danno di donne che esercitavano la prostituzione;
Sez. 2, n. 7390 del 22/03/1986, La Montagna, Rv 173388, relativa ad un tentativo di estorsione diretto a proibire lo svolgimento del gioco d'azzardo). In conclusione, la circostanza che l'oggetto della pretesa dei ricorrenti derivasse da una comune attività illecita, non esclude il carattere ingiusto del profitto perseguito dagli agenti, né la sussistenza del danno che avrebbe subito la vittima (danno che evidentemente si distingue dal danno patrimoniale sofferto dall'ente, autonomamente realizzato per effetto della precedente condotta di rapina, e che si sarebbe definitivamente realizzato per il correo in ipotesi di versamento della somma non dovuta). 4.2. Il secondo motivo è formulato in termini non consentiti, sollecitando una lettura delle prove rappresentate dai dialoghi registrati dalla vittima, valutati da entrambe le decisioni di merito con motivazioni prive di vizi logici e coerenti con le espressioni utilizzate, con i rapporti esistenti tra gli interlocutori e con il contesto in cui avveniva la conversazione. 4.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la sentenza (pag. 15) ha indicato le ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (il che è sufficiente per motivare il diniego attraverso il richiamo degli elementi, 7 tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini dell'esclusione: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); ha precisato le circostanze prese in considerazione, richiamando gli indici dell'art. 133 cod. pen., per apprezzare l'adeguatezza della sanzione, e sottolineando altresì il modesto scostamento dal minimo edittale rispetto all'elevato grado di pericolosità degli imputati (così fornendo motivazione adeguata secondo gli standard richiesti dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali ove il giudice ritenga di applicare una pena che, pur discostandosi dai minimi edittali, non superi la misura media di quella edittale è adeguatamente motivata la relativa decisione che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche («pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»), come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/6/2023