Sentenza 15 dicembre 1999
Massime • 1
La richiesta di riesame presentata dal detenuto alla direzione del carcere a norma dell'art. 123 cod. proc. pen., ha efficacia come se fosse ricevuta dall'autorità giudiziaria competente, con la conseguenza che non può costituire motivo di inammissibilità della impugnazione il fatto che l'atto sia impropriamente indirizzato all'autorità procedente anziché al tribunale competente per il giudizio di riesame ex art. 309, comma settimo, cod. proc. pen., ne', ai fini del rispetto dei termini per proporre la richiesta, che a tale ultima autorità l'atto pervenga materialmente oltre il limite temporale previsto dall'art. 309, comma primo, dello stesso codice, sempre che il suddetto limite temporale risulti rispettato al momento della presentazione della richiesta alla direzione del carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/1999, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 15/12/1999
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Luigi Scelfo Consigliere N. 4227
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 20806/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AL ON, n. a Palermo il 24.10.1947
avverso la ordinanza in data 9 novembre 1998 del Tribunale di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per il giudizio di riesame.
Fatto
Con ordinanza in data 5 ottobre 1998, la Corte di assise di Palermo applicava la custodia cautelare in carcere a AL ON, quale imputato dei delitti di associazione di tipo mafioso aggravata, violazione della legge sulle armi e omicidio in danno dell'on. Salvo Lima. Detta ordinanza veniva notificata allo IC, che si trovava in stato di detenzione, in data 9 ottobre 1998.
Avverso tale provvedimento lo IC proponeva in data 10 ottobre 1998 impugnazione dal carcere a norma dell'art. 123 c.p.p., indirizzata al Presidente della Corte di assise di Palermo. Gli atti venivano trasmessi in data 20 ottobre 1998 alla cancelleria del Tribunale del riesame di Palermo, che, con ordinanza in data 9 novembre 1998, dichiarava inammissibile l'impugnazione, rilevando che non era stata rispettata la previsione dell'art. 309 comma 4 c.p.p., secondo cui la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del tribunale della libertà, e che l'atto di impugnazione era pervenuto alla cancelleria di detto Tribunale con un giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 309 comma 1 c.p.p.. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando la violazione dell'art. 568 comma 5 c.p.p., norma che, essendo ispirata alla ratio della conservazione della impugnazione erroneamente qualificata, si applica anche al caso in cui l'impugnazione sia stata proposta a giudice incompetente, come avvenuto nella specie.
Diritto
Il ricorso è fondato.
Nell'ordinanza impugnata si assume che è stata violata la disposizione dell'art. 309 comma 4 c.p.p., secondo cui la richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale della libertà, atteso che l'atto di gravame era stato erroneamente indirizzato al Presidente della Corte di assise che aveva emesso il provvedimento custodiale (ed era pervenuto poi in ritardo al tribunale).
Ma, contrariamente a quanto sembra ritenere il Tribunale, detta disposizione deroga alle norme generali sulle impugnazioni solo per ciò che concerne l'autorità alla quale la richiesta di riesame va materialmente presentata (giudice competente a decidere e non, come di regola, ex art. 582 comma 1 c.p.p., giudice a quo) o spedita (art.583 comma 1 c.p.p.), senza in alcun modo incidere sulla disciplina della equiparabilità alla formalità della materiale presentazione o spedizione dell'atto di quella della speciale presentazione mediata presso l'ufficio del direttore dell'istituto riservata ai soggetti detenuti o internati (art. 123 comma 1 c.p.p.; nonché, per i custoditi domiciliarmente, comma 2); formalità implicitamente richiamata con la clausola "salvo che la legge disponga altrimenti" dall'art. 582 comma 1 c.p.p., e, quindi, dallo stesso art. 309 comma 4, secondo periodo, c.p.p. che al primo rinvia.
In particolare, restando a tale ultima previsione, che è quella che attiene al caso in esame, la accennata disposizione prevede che le impugnazioni in tal modo presentate "hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria"; il che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, va inteso nel senso di "autorità giudiziaria competente", come si evince, tra l'altro (oltre che dalla ratio dell'istituto, tendente a tutelare gli imputati detenuti da possibili errori o ritardi favoriti proprio dal loro stato di restrizione), dalla espressione immediatamente precedente ("... sono immediatamente comunicate all'autorità competente ...") e dall'art. 44 disp. att. c.p.p.. Ne consegue che il rispetto del termine di impugnazione va verificato al momento della presentazione "mediata" presso l'ufficio del direttore, essendo irrilevante quando, per via burocratica, l'atto perviene all'autorità giudiziaria competente.
È vero che nel caso in esame l'atto di impugnazione era stato impropriamente indirizzato dal detenuto al Presidente della Corte di assise anziché al competente tribunale della libertà; ma questa erronea indicazione non comporta affatto la inammissibilità della impugnazione (cfr. Cass., sez. I, u.p. 27 novembre 1998, Jendoubi;
Cass., sez. II, c.c. 16 giugno 1998, Cazzani;
contra Cass., sez. I, c.c. 17 ottobre 1994, Schiavo, citata dal Tribunale), posto che, in base all'art. 568 comma 5, secondo periodo, c.p.p., se "l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente"; e che, come la stessa ordinanza impugnata sembra ammettere, l'imputato, con l'atto in questione, intendeva reagire contro l'ordinanza applicativa, mostrando con ciò di voler esperire un rimedio giuridicamente inquadrabile nell'art. 309 c.p.p.. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per il giudizio di riesame al tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per il giudizio di riesame al Tribunale di Palermo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p..
Cosi deciso in Roma, il 15 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2000