CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2026, n. 20960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20960 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IR ER CA - Cui 05hby2b - nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI Di Nardo, che ha chiesto alla Corte di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza del 22 novembre 2018, RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 luglio 2025 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, che aveva ritenuto CA IR ER colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena in otto mesi di reclusione ed euro 1200,00 di multa, confermando nel resto, inoltre, d'ufficio, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al medesimo con la sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano, pronunciata il Penale Sent. Sez. 3 Num. 20960 Anno 2026 Presidente: AC LU Relatore: BA LV Data Udienza: 11/03/2026 2 22 ottobre 2018, irrevocabile 25 Febbraio 2019, per avere il ricorrente commesso il nuovo delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato di quest'ultima condanna. 2. IR ER, a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato Maria AN OL, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, già concessa con sentenza irrevocabile del Tribunale per i minorenni di Milano del 22 novembre 2018, affidato a un unico motivo col quale denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 164, comma 4, 168 comma 1, n. 1), e comma 3, cod. pen., e dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., nonché il correlato vizio di motivazione mancante o comunque carente. Si deduce che, come risulta dalla sentenza di primo grado, il Gup del Tribunale di Milano, tenuto conto della modesta gravità del fatto e di altri fattori, aveva concesso al ricorrente, il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen, limitatamente alla pena detentiva, in ragione del disposto dell'art. 164 cod. pen, comma 4, così manifestando di essere perfettamente a conoscenza del pregresso riconoscimento del beneficio e, ciò nonostante, astenendosi dal disporne la revoca ai sensi dell'articolo 168, comma 1, n. 1), cod. pen. In presenza di tale esplicita valutazione da parte del giudice del merito e in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, la Corte d'appello, come non poteva sindacare sulla sospensione disposta per la seconda volta nel giudizio, analogamente non poteva intervenire sulla prima sospensione, ostandovi il disposto di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen., fatto salvo dall'art. 168 cod. pen. in materia di revoca d'ufficio; considerato in ogni caso che, anche in ipotesi di sospensione concessa in presenza di cause ostative, la facoltà del giudice d'appello di revocare d'ufficio la sospensione condizionale erroneamente concessa, è limitata alle ipotesi in cui tali cause ostative non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio (si citano, Sez. 2, n. 26.721 del 26/04/2023; Sez. 2, n. 42.004 del 05/10/2022). 3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata, ha sollecitato l'annullamento senza rinvio nella sentenza quanto alla statuizione relativa al alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta in altro procedimento in quanto, da una parte, se la Corte, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non poteva riesaminare la valutazione del Gup in relazione alla seconda concessione del beneficio, a maggior ragione non poteva sindacare la revocabilità della prima concezione, dall'altra, la condanna a pena condizionalmente sospesa non può essere causa di revoca della sospensione condizionale concessa in relazione a una precedente condanna. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. 1. Si rende necessaria, per la decisione del caso, una breve disanima dei poteri officiosi della Corte d'appello in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente disposta. 1. Va rilevato che secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte il giudice di appello può revocare "ex officio" la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., in presenza di cause ostative, solo a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, avendo egli l'onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Rv. 283712 - 01), mentre non può revocare "ex officio" il beneficio che altra sentenza, diversa da quella impugnata, abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., trattandosi di statuizione che presuppone che si accerti, in fatto, se le cause ostative fossero o meno documentalmente emerse nel corso di quel giudizio (Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv. 284768 - 01). 1.2. È stato altresì rilevato che anche laddove si intenda, come nel caso in esame, fare applicazione del disposto di cui all'art. dall'art. 168, comma 1, cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena qualora il condannato commetta nel termine quinquennale un nuovo delitto per cui venga inflitta una pena detentiva, la condanna a pena condizionalmente sospesa non può essere causa di revoca della sospensione condizionale concessa in relazione a precedente condanna. Si rileva, in primo luogo, che la norma richiamata, art. 168, comma 1, cod. pen., fa salva la disposizione di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen., che prevede la possibilità di disporre la sospensione condizionale una seconda volta, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata, non superi i limiti dell'art. 163 cod. pen. Sarebbe, del resto, contraddittorio, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, concedere la sospensione condizionale, esprimendo fiducia sul futuro comportamento dell'imputato, se tale seconda sentenza producesse l'opposto effetto di provocare l'esecuzione della precedente condanna, sanzione logicamente connessa alla constatazione che il condannato non meritava la fiducia accordatagli" (Sez. 1, n. 43020 del 14/10/2008, Rv. 241832 - 01; ; Sez. 1, n. 14018 del 21 marzo 2007, Campanaro, Rv 236379; Sez. 1, n. 29021 del 5 giugno 2003, Corona, Rv 224898; Sez. 1, n. 3416 del 10 novembre 2000, [...], Rv n. 218445; Sez. 5, n. 1485 del 21 dicembre 1976, [...], Rv 135435); principio 4 quest'ultimo che trova un limite, solo se la seconda sospensione venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva (la terza) e se il fatto oggetto di quest'ultima condanna sia stato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della prima delle due precedenti sentenze (Sez. 1, n. 44985 del 13/05/2014, Rv. 261127 - 01). 2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza pronunciata il 22 novembre 2018, irrevocabile il 25 febbraio 2019 dal Tribunale per i minorenni di Milano, statuizione che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Collegio provvede direttamente a eliminare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza pronunciata il 22 novembre 2018, irrevocabile il 25 febbraio 2019 dal Tribunale per i minorenni di Milano. Così deciso l’11 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LV BA LU AC
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI Di Nardo, che ha chiesto alla Corte di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza del 22 novembre 2018, RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 luglio 2025 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, che aveva ritenuto CA IR ER colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena in otto mesi di reclusione ed euro 1200,00 di multa, confermando nel resto, inoltre, d'ufficio, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al medesimo con la sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano, pronunciata il Penale Sent. Sez. 3 Num. 20960 Anno 2026 Presidente: AC LU Relatore: BA LV Data Udienza: 11/03/2026 2 22 ottobre 2018, irrevocabile 25 Febbraio 2019, per avere il ricorrente commesso il nuovo delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato di quest'ultima condanna. 2. IR ER, a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato Maria AN OL, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, già concessa con sentenza irrevocabile del Tribunale per i minorenni di Milano del 22 novembre 2018, affidato a un unico motivo col quale denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 164, comma 4, 168 comma 1, n. 1), e comma 3, cod. pen., e dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., nonché il correlato vizio di motivazione mancante o comunque carente. Si deduce che, come risulta dalla sentenza di primo grado, il Gup del Tribunale di Milano, tenuto conto della modesta gravità del fatto e di altri fattori, aveva concesso al ricorrente, il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen, limitatamente alla pena detentiva, in ragione del disposto dell'art. 164 cod. pen, comma 4, così manifestando di essere perfettamente a conoscenza del pregresso riconoscimento del beneficio e, ciò nonostante, astenendosi dal disporne la revoca ai sensi dell'articolo 168, comma 1, n. 1), cod. pen. In presenza di tale esplicita valutazione da parte del giudice del merito e in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, la Corte d'appello, come non poteva sindacare sulla sospensione disposta per la seconda volta nel giudizio, analogamente non poteva intervenire sulla prima sospensione, ostandovi il disposto di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen., fatto salvo dall'art. 168 cod. pen. in materia di revoca d'ufficio; considerato in ogni caso che, anche in ipotesi di sospensione concessa in presenza di cause ostative, la facoltà del giudice d'appello di revocare d'ufficio la sospensione condizionale erroneamente concessa, è limitata alle ipotesi in cui tali cause ostative non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio (si citano, Sez. 2, n. 26.721 del 26/04/2023; Sez. 2, n. 42.004 del 05/10/2022). 3. Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata, ha sollecitato l'annullamento senza rinvio nella sentenza quanto alla statuizione relativa al alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta in altro procedimento in quanto, da una parte, se la Corte, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non poteva riesaminare la valutazione del Gup in relazione alla seconda concessione del beneficio, a maggior ragione non poteva sindacare la revocabilità della prima concezione, dall'altra, la condanna a pena condizionalmente sospesa non può essere causa di revoca della sospensione condizionale concessa in relazione a una precedente condanna. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. 1. Si rende necessaria, per la decisione del caso, una breve disanima dei poteri officiosi della Corte d'appello in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente disposta. 1. Va rilevato che secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte il giudice di appello può revocare "ex officio" la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., in presenza di cause ostative, solo a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, avendo egli l'onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Rv. 283712 - 01), mentre non può revocare "ex officio" il beneficio che altra sentenza, diversa da quella impugnata, abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., trattandosi di statuizione che presuppone che si accerti, in fatto, se le cause ostative fossero o meno documentalmente emerse nel corso di quel giudizio (Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv. 284768 - 01). 1.2. È stato altresì rilevato che anche laddove si intenda, come nel caso in esame, fare applicazione del disposto di cui all'art. dall'art. 168, comma 1, cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena qualora il condannato commetta nel termine quinquennale un nuovo delitto per cui venga inflitta una pena detentiva, la condanna a pena condizionalmente sospesa non può essere causa di revoca della sospensione condizionale concessa in relazione a precedente condanna. Si rileva, in primo luogo, che la norma richiamata, art. 168, comma 1, cod. pen., fa salva la disposizione di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen., che prevede la possibilità di disporre la sospensione condizionale una seconda volta, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata, non superi i limiti dell'art. 163 cod. pen. Sarebbe, del resto, contraddittorio, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, concedere la sospensione condizionale, esprimendo fiducia sul futuro comportamento dell'imputato, se tale seconda sentenza producesse l'opposto effetto di provocare l'esecuzione della precedente condanna, sanzione logicamente connessa alla constatazione che il condannato non meritava la fiducia accordatagli" (Sez. 1, n. 43020 del 14/10/2008, Rv. 241832 - 01; ; Sez. 1, n. 14018 del 21 marzo 2007, Campanaro, Rv 236379; Sez. 1, n. 29021 del 5 giugno 2003, Corona, Rv 224898; Sez. 1, n. 3416 del 10 novembre 2000, [...], Rv n. 218445; Sez. 5, n. 1485 del 21 dicembre 1976, [...], Rv 135435); principio 4 quest'ultimo che trova un limite, solo se la seconda sospensione venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva (la terza) e se il fatto oggetto di quest'ultima condanna sia stato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della prima delle due precedenti sentenze (Sez. 1, n. 44985 del 13/05/2014, Rv. 261127 - 01). 2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza pronunciata il 22 novembre 2018, irrevocabile il 25 febbraio 2019 dal Tribunale per i minorenni di Milano, statuizione che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Collegio provvede direttamente a eliminare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza pronunciata il 22 novembre 2018, irrevocabile il 25 febbraio 2019 dal Tribunale per i minorenni di Milano. Così deciso l’11 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LV BA LU AC