Sentenza 7 novembre 2017
Massime • 1
La dichiarazione di delinquenza abituale, a cui segue l'applicazione di misure di sicurezza, può intervenire anche in riferimento ad un soggetto che si trovi in stato di espiazione della pena detentiva, dovendo distinguersi tra il momento deliberativo e il momento di esecuzione della misura di sicurezza, a nulla rilevando che sia lontano nel tempo, atteso che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2017, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2017 |
Testo completo
02377-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/11/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI -Presidente - Sent. n. sez. 3611/2017 VINCENZO SIANI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MARCO VANNUCCI - N.17004/2017 STEFANO APRILE NI MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG IN TO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 27/09/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
lette/sentite le conclusioni-del PG Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mario Pinelli, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 27 settembre 2016 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'appello di AN SA GL per la riforma dell'ordinanza con cui, il 25 marzo 2016, il Magistrato di sorveglianza di Agrigento, in applicazione dell'art. 103 cod. pen., lo dichiarò delinquente abituale e dispose la sua assegnazione ad una casa di lavoro per due anni.
1.1 La decisione è così motivata: GL è stato condannato numerose volte per la commissione di gravi delitti (fra i quali, quello di partecipazione ad associazione mafiosa, quelli contro l'amministrazione della giustizia e contro il patrimonio) a partire dal 1981 "sino ad epoca prossima all'attuale carcerazione"; se è vero che fra il 1999 ed il 2012 non risultano accertati reati, è anche vero che le misure adottate in tale periodo (custodie cautelari e detenzioni in carcere, restrizioni domiciliari, misure di prevenzione personali) "non hanno sortito alcun effetto deterrente e specialpreventivo, stante il successivo grave reato posto in essere nel 2012"; per quanto accertato da recente condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, l'appellante non risulta avere mai reciso i collegamenti con l'associazione mafiosa operante nei suoi luoghi di residenza e la sua propensione al delitto "persiste nonostante ed in spregio delle misure adottate dall'Autorità, che, evidentemente, non hanno sortito sinora gli effetti deterrenti e rieducativi auspicati"; il fatto che costui sia attualmente detenuto non impedisce la dichiarazione di delinquenza abituale, potendo la pericolosità sociale fondante la declaratoria prevista dall'art. 103 cod. pen. essere rivalutata prima dell'inizio dell'esecuzione della misura di sicurezza detentiva disposta in applicazione del successivo art. 109 e non implicando essa restrizioni nell'accesso a misure alternative al carcere ed ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario.
2. Per la cassazione di tale ordinanza GL ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal relativo difensore, avvocato Giovanni Fisauli) contenente due motivi di impugnazione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in ragione della manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione in esso contenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la motivazione fondante la decisione impugnata è assente e, comunque, manifestamente illogica, in quanto: la stessa non contiene specifica risposta ai motivi di appello delle decisioni emesse dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento;
il periodo di tempo intercorso fra le ultime condanne irrevocabili (pronunciate nell'anno 1999) e quello di emissione, negli anni 2012 e 2016, delle due sentenze di condanna non ancora passate in cosa giudicata è di circa quattordici anni, sì che è da escludere la sussistenza di un sistema di vita improntato al delitto;
sotto altro, concorrente, profilo, è stato trascurato il fatto che sugli ultimi fatti ad esso ricorrente contestati non si è formato alcun giudicato, sì che sul punto è manifestamente illogica la motivazione, "posto che il presupposto della pervicacia nel delinquere si ricaverebbe da sentenze non ancora passate in giudicato a fronte di un'ultima condanna che risale alla fine degli anni ottanta".
1.1 Il motivo, per come formulato, è manifestamente infondato ed è, per tale ragione, inammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Da un lato, infatti, l'ordinanza impugnata ha dato specifica risposta ai motivi di appello dedotti dal ricorrente per la riforma dell'ordinanza emessa il 25 marzo 2016 dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento (non sussiste dunque la dedotta mancanza di motivazione) e, dall'altro, una volta riscontrata la, non contestata, sussistenza del presupposto previsto dall'art. 103 cod. pen. (condanna per delitto non colposo commesso da chi sia stato in precedenza condannato per la commissione di due delitti non colposi), la stessa ordinanza ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, desunto la pericolosità sociale del ricorrente al momento in cui lo stesso venne assoggettato a custodia cautelare in carcere per la sua partecipazione ad associazione mafiosa (anno 2012): da un lato valorizzando la commissione da parte del ricorrente, nell'arco di un ampio lasso temporale, di numerosi delitti di natura omogenea e “anche di elevatissimo allarme sociale", di per sé evidenziante "una radicata propensione a delinquere"; dall'altro, rimarcando come nel periodo compreso fra il 1999 ed il 2012 il ricorrente sia stato sottoposto a custodie cautelari e detenzioni in carcere, restrizioni domiciliari, misure di prevenzione personali e, nonostante ciò, abbia continuato (secondo gli accertamenti contenuti nella sentenza, non definitiva, di condanna alla pena di dieci anni di reclusione) a far parte dell'associazione mafiosa "operante nei luoghi di residenza", proseguendo in concreto nel rapporto associativo accertato in precedente sentenza definitiva di condanna per il delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen.
2. Ad avviso del ricorrente, poi (secondo motivo) la decisione è caratterizzata da violazione di legge, dal momento che: esso ricorrente "è attualmente in regime di 2 custodia cautelare in attesa di appello oltre che per precedenti condanne relative ai fatti del 2013"; la declaratoria di abitualità emessa "nei confronti di soggetto sottoposto ad esecuzione penale, con un'esecuzione che potrebbe protrarsi ragionevolmente, genera inevitabili effetti deteriori sulle chances di risocializzazione del soggetto mentre, per contro, non esplica alcun effetto sul piano delle esigenze preventive che essa intende tutelare", dal momento che il condannato in stato di detenzione non ha la materiale possibilità di commettere quegli ulteriori reati "che potrebbero essere evitati con un provvedimento di tale natura"; la competenza della magistratura di sorveglianza relativa alla dichiarazione di abitualità a delinquere ed alla adozione di misure di sicurezza personali ha, inoltre, ragione di attivarsi "solo in data prossima a quella in cui verrà data esecuzione" alla misura di sicurezza, essendo altrimenti la pronuncia inutiliter data;
l'eventuale "concreta conferma di tale declaratoria detentiva finirebbe per sconfessare implicitamente la valenza rieducativa del trattamento penitenziario, così coma sancita dalla Carta fondamentale art. 27 comma 3 Cost. costituendo un passaggio controproducente nell'ottica rieducativa", con conseguente "distorsione a fini meramente preventivi dello strumento delle misure di sicurezza con il reinserimento sociale dell'internato"; in ogni caso, l'applicazione della disposta misura di sicurezza "sarebbe già assorbita dall'applicazione delle circostanze ad effetto speciale già più volte concesso al GL nelle precedenti condanne definitive con l'applicazione di misure quali la libertà vigilata, la sorveglianza speciale, ecc.".
2.1 L'interpretazione, prospettata dal ricorrente, della disciplina legale relativa alla dichiarazione di abitualità a delinquere ed alle conseguenti misure di sicurezza detentive è manifestamente infondata, scontrandosi essa frontalmente con i precetti rispettivamente recati: dall'art. 205, terzo comma, n. 3), cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza non ordinate con la sentenza di condanna possono essere ordinate "in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge" (al pari della dichiarazione di abitualità nel reato: art. 109, secondo comma, cod. pen.), tra i quali vi è quello delle misure di sicurezza applicate quale effetto della dichiarazione di abitualità nel delitto, in applicazione del precedente art. 109, primo comma, N dello stesso codice;
dal successivo art. 207 che, nel prevedere la revoca delle misure di sicurezza "se le persone ad esse sottoposte hanno cessato di essere socialmente pericolose", implica la possibilità per il giudice di rivalutare la pericolosità sociale della persona;
infine, dall'art. 208, in tema di riesame giudiziale della pericolosità dopo che sia decorso il termine minimo di durata previsto dalla legge per ciascuna misura di sicurezza. Dalla disciplina risultante dal coordinamento fra le citate disposizioni del codice penale la giurisprudenza di legittimità ha fatto derivare il principio secondo cui la 3 dichiarazione di delinquenza abituale, a cui segue l'applicazione di misure di sicurezza personali, può intervenire anche in riferimento ad un soggetto che si trovi in stato di espiazione di pena detentiva, dovendo distinguersi tra il momento deliberativo e il momento di esecuzione della misura di sicurezza, a nulla rilevando che l'esecuzione sia lontana nel tempo, essendo sempre rivalutabile il giudizio di pericolosità (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 2698 del 10 dicembre 2010, dep. 2011, Frizziero, Rv. 249557). Nel pervenire a tale conclusione si è evidenziato che le misure di sicurezza personali hanno presupposti sostanzialmente identici a quelli delle misure di prevenzione personali e tendono alla eliminazione della pericolosità sociale della persona cui esse si applicano e che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta, dovendosi distinguere tra "momento deliberativo e momento esecutivo" della misura ed attenendo unicamente all'esecuzione di questa la sua incompatibilità con lo stato di detenzione del proposto;
con la conseguenza che l'esecuzione della misura di prevenzione personale può iniziare solo quando venga a cessare lo stato di detenzione, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l'eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U., n. 6 del 25 marzo 1993, Tumminelli, Rv. 194063; Cass. S.U., n. 10281 del 25 ottobre 2007, dep. 2008, Gallo, Rv. 238658). L'ordinanza impugnata si è con chiarezza conformata a tale interpretazione ed è, dunque, conforme a diritto;
non ostando all'ordine di assegnazione del ricorrente a colonia agricola per un periodo di due anni dopo l'esecuzione della pena lo stato di custodia cautelare in carcere cui il ricorrente era assoggettato (secondo la sua stessa prospettazione) al momento della decisione giudiziale sul punto.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e da tale declaratoria derivano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di duemila euro (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Marco Vannucci Mariastefania Di Tomassi Marukun DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 GEN 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 5