Sentenza 10 dicembre 2010
Massime • 1
La dichiarazione di delinquenza abituale, a cui segue l'applicazione di misure di sicurezza , può intervenire anche in riferimento ad un soggetto che si trovi in stato di espiazione della pena detentiva, dovendo distinguersi tra il momento deliberativo e il momento di esecuzione della misura di sicurezza, a nulla rilevando che sia lontano nel tempo dato che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile.
Commentario • 1
- 1. Nessuna dichiarazione di abitualità senza verifica della pericolosità (Cass. 49976/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 novembre 2018
La dichiarazione di abitualità non può basarsi sul semplice riferimento ai precedenti penali dell'interessato, ma necessita del concreto esame delle modalità di condotta del medesimo che dimostrino che egli sia dedito al delitto e ricavi da esso almeno parte dei suoi guadagni, cioè accertamento di sussistenza di una attuale pericolosità sociale. Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 settembre – 5 novembre 2018, n. 49976 Presidente Di Tomassi – Relatore Minchella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 14/12/2017 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo avverso …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2010, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2010 |
Testo completo
02 6 9 8 / 1 1
$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 10/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente SENTENZA N. Dott. UMBERTO GIORDANO Consigliere 2367/10 Dott. ENZO IANNELLI
- Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. ANGELA TARDIO
- Consigliere N. 13155/2010 Dott. ADRIANA CARTA
Dott. LUCIA LA POSTA
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
nei confronti di:
ZZ FA, n. il 01/09/1978
avverso l'ordinanza n. 5505/2009 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di
NAPOLI del 21/01/2010
sentita la relazione del Consigliere dott. ANGELA TARDIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. ENRICO DELAHAYE, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
1. Con ordinanza del 21 gennaio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha accolto il reclamo proposto da ER TO avverso il provvedimento del
Magistrato di sorveglianza di Napoli del 23 ottobre 2009, che lo aveva dichiarato delinquente abituale ai sensi dell'art. 103 cod. pen. e lo aveva sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata minima di due anni, rilevando che, mentre non era in discussione il presupposto di legge per l'applicazione dell'art. 103 cod. pen. essendo stato il ER condannato per una lunga serie di reati non colposi, non era "luogo a provvedere nella procedura registrata d'ufficio ex art. 103 c.p.", poiché il giudizio di pericolosità espresso sulla base degli elementi in atti non sarebbe stato attuale al momento del "fine pena" fissato nel 2030.
2. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore Generale di Napoli, il quale ne chiede l'annullamento, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge, per avere il Tribunale confuso il momento deliberativo circa la valutazione della pericolosità del condannato con quello esecutivo della misura di sicurezza, atteso che lo stato di detenzione è incompatibile solo con l'esecuzione della misura e la pericolosità è rivalutabile all'esito della detenzione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di
Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Non è contestata, nella vicenda in esame, l'esistenza del presupposto di legge per la dichiarazione di abitualità a delinquere del condannato ER
TO, ai sensi dell'art. 103 cod. pen, rappresentato dalle plurime condanne per reati non colposi.
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, nel dare atto della mancanza di contestazione sul punto, ha puntualizzato che ostativa alla dichiarazione di abitualità nel delitto e all'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro, disposte dal Magistrato di sorveglianza, è la lontananza nel tempo del fine pena, ritenuta impeditiva dell'attualità di ogni valutazione della pericolosità sociale.
2 ?
La questione di diritto prospettata dal ricorrente attiene a questo aspetto della vicenda, sostenendosi in ricorso che nessuna incompatibilità sussiste tra lo stato di detenzione del condannato e la valutazione della sua pericolosità, attenendo la incompatibilità solo al momento esecutivo della misura di sicurezza ed essendo la pericolosità rivalutabile all'esito della detenzione.
3. Secondo l'orientamento costante espresso da questa Corte, in materia di misure di prevenzione personali, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta, poiché occorre distinguere tra "momento deliberativo e momento esecutivo" della misura e poiché
l'incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente alla esecuzione della misura stessa. Per l'effetto, si è affermato, la misura può avere inizio solo quando venga a cessare lo stato di detenzione, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l'eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena (Sez. U, n. 6 del
25/03/1993, dep. 14/07/1993, Tumminelli, Rv. 194063; Sez. 1, n. 3671 del
28/09/1993, dep. 22/01/1994, Modesto, Rv. 196210; Sez. 6, Sentenza n. 1057 del 07/03/1996, dep. 28/05/1996, Fontana, Rv. 204800; Sez. 1, n. 3581 del
24/05/1996, dep. 06/08/1996, Alario, Rv. 205487; Sez. 1, n. 6964 del
20/12/1996, dep. 19/04/1997, Azzali, Rv. 207349; Sez. 1, n. 239 del
11/01/1999, dep. 15/02/1999, Pappacena A., Rv. 212569; Sez. 1, n. 5221 del
22/09/2000, dep. 14/11/2000, Ignazzi e altro, Rv. 217194; Sez. U, n. 10281 del
25/10/2007, dep. 06/03/2008, Gallo, Rv. 238658).
4. Tali principi trovano in materia di misure di sicurezza personali, fondate sui medesimi presupposti delle misure di prevenzione personali e tendenti al medesimo obiettivo della eliminazione della pericolosità, puntuale base normativa nel disposto dell'art. 205 cod. proc. pen., che espressamente prevede al primo comma che le misure di sicurezza sono ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa, e prevede (per quanto qui interessa) al secondo comma, n. 3, che le misure possono essere ordinate con provvedimento successivo in ogni tempo nei casi stabiliti dalla legge, tra i quali rientra il caso delle misure applicate quando interviene la dichiarazione di abitualità nel reato ai sensi dell'art. 109, comma 1,
cod. pen.; nella previsione della rivalutabilità della pericolosità sociale, che costituisce il presupposto dell'applicazione della misura di sicurezza, in sede di revoca della misura ai sensi dell'art. 207 cod. pen. e di riesame della pericolosità ai sensi dell'art. 208 cod. pen.; e nel disposto dell'art. 211 cod. pen., che
3 prevede l'esecuzione delle misure di sicurezza, aggiunte a una pena detentiva, dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.
5. L'ordinanza impugnata non ha fatto applicazione di tali principi e con motivazione illogica, confondendo il momento deliberativo circa la pericolosità del condannato e la dichiarazione di delinquenza abituale e il momento esecutivo della misura di sicurezza, ha ritenuto lo stato di detenzione del condannato ostativo anche alla valutazione della pericolosità, sempre rivalutabile, e alla dichiarazione di delinquenza abituale che non solo comporta l'applicazione di misura di sicurezza, ma anche produce plurimi effetti ad altri fini (art. 109, comm1, cod. pen.).
L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che procederà a nuovo esame tenendo presenti i formulati rilievi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Angela Tardio dott. Umberto Giordano
Angle Cardio W underw
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
26 CEN. 2011
IL CANCELLIERE
Stefania Faiella
+