Sentenza 22 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2001, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
1 Aula 'B' t 02584/0 1 t IN E DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - R.G.N. 12153/98 Consigliere Cron.5325 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Fernando LUPI Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere - Ud.13/12/00 - Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia_studio_ dal Sig. sul ricorso proposto da: -IL SOLE 24 ORE 1500 per diritti 22 FEB. 2001 OL NT, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE VLE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato PALLADINO LUCIANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRIENZA LUIGI, ABAGNALE CANCELLERIA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 5428 -1- POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1074/97 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 08/07/97 R.G.N. 176/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato BRIENZA;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3 giugno 1997 il Tribunale di Torre Annunziata, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da IO TT diretta ad ottenere il ripristino della prestazione previdenziale che era stata revocata con decorrenza dal 30 novembre 1990. Con l'atto di appello l'Inps si doleva che il primo giudice fosse erroneamente pervenuto all'accoglimento della domanda sulla base non della consulenza d'ufficio ma sulla base della consulenza di parte ed il Tribunale rilevava che effettivamente il quadro morboso rilevato dal consulente d'ufficio dott. Liguori giustificava la revoca della prestazione, perché le infermità riscontrate e cioè obesità lieve, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica cronica, diabete insulinodipendente, colecistopatia, sindrome ansioso depressiva, laparocele non riducevano la capacità lavorativa a meno di un terzo ai sensi W della legge 222/84. Avverso della sentenza propone ricorso la signora IO affidato a due motivi. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto perché il Tribunale avrebbe disatteso il giudizio della Commissione medica per gli invalidi civili che aveva espresso il giudizio del 75% di invalidità ed avrebbe altresì erroneamente disatteso la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica. J Con il secondo motivo si denunzia difetto di motivazione perché la sentenza impugnata non conterrebbe i passaggi logici e le argomentazioni indispensabili al fine di rendere comprensibile l'iter logico seguito. Il ricorso non merita accoglimento. : Quanto all'accertamento operato dalla Commissione medica per gli invalidi civili, nel ricorso non si indicano neppure le affezioni che, diagnosticate in quella sede, sarebbero state pretermesse nella consulenza a cui la sentenza impugnata si richiama. In ogni caso a quell'accertamento non può essere conferito un rilievo superiore rispetto alla consulenza espletata in giudizio, né comporta necessariamente l'espletamento di una nuova consulenza in appello ove non vengano espresse specifiche censure all'elaborato di primo grado. L'accertamento della Commissione medica peraltro viene effettuato secondo un sistema tabellare che è inapplicabile per l'accertamento della riduzione della capacità di lavoro ai fini dell'assegno di invalidità erogato dall'Inps. Parimenti inaccoglibile è il secondo motivo, giacché in sentenza si dà atto di tutte le affezioni riscontrate all'esito delle quali il consulente ha espresso il parere di non invalidità, di talché la censura si traduce nell'espressione di un dissenso diagnostico, che non vale ad infirmare il convincimento del giudice di merito espresso sulla scorta della valutazione del perito. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE beylichen friault тани Phill 3 0 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 Í A 1 5 S D . Depositata in Cancellaria S , T . A R O T N L , A ' L oggi, 2.2 FEB. 2001 A L 3 O S L 7 B E - E I P 8 D S - D CASIL COLLABORATORE I I 1 A S A N 1 01 M DI CANCELLERIA E N T G R S E E O P S O U G S I A P a G T D A M R I E E O O L , C A T O D T R I A T E L R S I T L I D E N G E E D O S R E 2