CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2023, n. 9645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9645 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN ET NA nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 9645 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 05/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 25 gennaio 2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato CO AN RO colpevole dei reati a lei ascritti, per avere reso false dichiarazioni anagrafiche, ex artt. 76 D.P.R. n. 445 del 2000, ottenendo così il rilascio del documento di identità dal Comune di Ravenna ( capo a), e perché - presentando dichiarazioni sostitutive alle quali era allegata la carta di identità di cui al capo a) - aveva indotto in errore, in una pluralità di occasioni, i pubblici ufficiali del PRA e della Motorizzazione civile, che rilasciavano atti pubblici inerenti alla proprietà di autoveicoli, nonché autorizzazione all'utilizzo di targhe ( capo b). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Francesco Manetti, il quale svolge quattro motivi: 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 192 co. 2 cod. proc. pen. e vizi logici della motivazione in tema di valutazione della prova indiziaria, nonché a proposito della ritenuta, erronea, falsità degli atti di vendita. Si duole che la sentenza impugnata si sarebbe concentrata su elementi probatori di contorno, rispetto alla contestazioni, in particolare, sui fatti di cui ai numeri da 1 a 4 del capo b), avvenuti tra giugno e dicembre 2014, erroneamente affermando la falsità. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 49 cod. pen. e illogicità della motivazione, laddove la Corte di appello ha escluso la configurabilità del c.d. falso innocuo, come tale inidoneo a ledere il bene giuridico tutelato, in quanto l'atto di vendita di un'autovettura ha la sola funzione di certificare il passaggio di proprietà del veicolo, risultando del tutto irrilevante la indicazione della residenza dell'acquirente ai fini della funzione di pubblicità dichiarativa della trascrizione dell'atto nel registro del PRA. 2.3. Con il terzo motivo, è dedotta la mancata declaratoria di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione già prima della sentenza della Corte di appello, con riferimento al capo di imputazione B) relativamente all'atto di vendita del 23/6/2014; 2.4. Con l'ultimo motivo, ci si duole della violazione dei criteri di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato solo con riguardo alla eccepita prescrizione del fatto avvenuto in data 23 giugno 2014, per il quale la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato. Nel resto, il ricorso risulta generico, oltre che manifestamente infondato, e va, pertanto, dichiarato inammissibile. 1.1. Sotto il primo profilo, il ricorso reitera motivi già proposti dinanz, al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata 2 non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 1.2. Sotto il secondo profilo, la ricorrente non si confronta con la motivazione ampia e molto puntuale della sentenza impugnata, che ha fornito pertinenti e persuasive argomentazioni con riguardo a ogni aspetto della decisione, attenendosi agli esiti istruttori e senza incorrere in manifeste illogicità. Ciò che rende il ricorso oltre che generico, anche manifestamente infondato. 2. E' sufficiente, allora, osservare , quanto al primo motivo, che la Corte territoriale ha descritto nei particolari la condotta della ricorrente, che, in più occasioni, ha dichiarato una falsa residenza, al fine di ottenere il documento di identità, poi successivamente utilizzato in occasione della stipula dei vari contratti di compravendita di autovetture, della loro immatricolazione e della registrazione al PRA, ed ha efficacemente posto in luce la circostanza che la residenza nello Stato è condizione indispensabile per acquistare a proprio nome le autovetture, poi commercializzate. 3. Convincenti anche le argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha negato la ravvisabilità del c.d. falso innocuo, allineate a consolidati canoni ermeneutici secondo cui (Sez. 5 n. 5896 del 29/10/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280453) "In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto." In particolare, si ritiene sussistere il falso innocuo, ovvero la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico.(Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure(Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936). Tale ipotesi non ricorre nella specie, giacchè, come ha sottolineato la Corte di appello "l'appellante ha ottenuto il rilascio della carta di identità e con la carta di identità, che dimostrava la sua residenza in Italia, ha potuto comprare le auto e intestarsele". Una condotta, dunque, niente affatto insignificante nell'ottica della funzione documentale esplicata dall'atto. 4. Non hanno alcun pregio neppure le doglianze svolte con riferimento alla dosimetria della pena, a fronte di specifiche argomentazioni, logicamente supportate, con le quali la Corte di appello ha considerato l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, anzi, ponendo in evidenza il profilo soggettivo di personalità, sottolineando "la pervicacia dimostrata e i precedenti penali", a conferma della non meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di una 3 valutazione che, in quanto espressione di legittimo esercizio di potere discrezionale, rende la motivazione sul punto non sindacabile nella presente sede. 5. E' invece fondato, come premesso, il terzo motivo. Invero, con riferimento al complesso capo B), in cui sono compendiati tutti gli episodi in cui la ricorrente si era servita del documento di identità oggetto del reato sub A), per ottenere, ingannando i pubblici ufficiali sulla sua residenza, il rilascio di atti inerenti la proprietà degli autoveicoli e autorizzazioni all'utilizzo della targa, risulta prescritto l'episodio accaduto in data 23 giugno 2014, in occasione dell'acquisto del veicolo targato DX807TL. In assenza di cause di sospensione, la prescrizione è maturata in data 23 dicembre 2021, ovvero prima della sentenza impugnata, pronunciata il 25 gennaio 2022. 6. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitatamente a tale fatto, perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione. La sentenza impugnata deve, altresì, essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminare una volta detratto l'aumento per l'episodio risultato prescritto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo b), episodio del 23 giugno 2014, perche' il reato e estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio 'sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 05 dicembre 2022 i II Consigliere estensore •
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 9645 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 05/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 25 gennaio 2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato CO AN RO colpevole dei reati a lei ascritti, per avere reso false dichiarazioni anagrafiche, ex artt. 76 D.P.R. n. 445 del 2000, ottenendo così il rilascio del documento di identità dal Comune di Ravenna ( capo a), e perché - presentando dichiarazioni sostitutive alle quali era allegata la carta di identità di cui al capo a) - aveva indotto in errore, in una pluralità di occasioni, i pubblici ufficiali del PRA e della Motorizzazione civile, che rilasciavano atti pubblici inerenti alla proprietà di autoveicoli, nonché autorizzazione all'utilizzo di targhe ( capo b). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Francesco Manetti, il quale svolge quattro motivi: 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 192 co. 2 cod. proc. pen. e vizi logici della motivazione in tema di valutazione della prova indiziaria, nonché a proposito della ritenuta, erronea, falsità degli atti di vendita. Si duole che la sentenza impugnata si sarebbe concentrata su elementi probatori di contorno, rispetto alla contestazioni, in particolare, sui fatti di cui ai numeri da 1 a 4 del capo b), avvenuti tra giugno e dicembre 2014, erroneamente affermando la falsità. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 49 cod. pen. e illogicità della motivazione, laddove la Corte di appello ha escluso la configurabilità del c.d. falso innocuo, come tale inidoneo a ledere il bene giuridico tutelato, in quanto l'atto di vendita di un'autovettura ha la sola funzione di certificare il passaggio di proprietà del veicolo, risultando del tutto irrilevante la indicazione della residenza dell'acquirente ai fini della funzione di pubblicità dichiarativa della trascrizione dell'atto nel registro del PRA. 2.3. Con il terzo motivo, è dedotta la mancata declaratoria di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione già prima della sentenza della Corte di appello, con riferimento al capo di imputazione B) relativamente all'atto di vendita del 23/6/2014; 2.4. Con l'ultimo motivo, ci si duole della violazione dei criteri di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato solo con riguardo alla eccepita prescrizione del fatto avvenuto in data 23 giugno 2014, per il quale la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato. Nel resto, il ricorso risulta generico, oltre che manifestamente infondato, e va, pertanto, dichiarato inammissibile. 1.1. Sotto il primo profilo, il ricorso reitera motivi già proposti dinanz, al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata 2 non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 1.2. Sotto il secondo profilo, la ricorrente non si confronta con la motivazione ampia e molto puntuale della sentenza impugnata, che ha fornito pertinenti e persuasive argomentazioni con riguardo a ogni aspetto della decisione, attenendosi agli esiti istruttori e senza incorrere in manifeste illogicità. Ciò che rende il ricorso oltre che generico, anche manifestamente infondato. 2. E' sufficiente, allora, osservare , quanto al primo motivo, che la Corte territoriale ha descritto nei particolari la condotta della ricorrente, che, in più occasioni, ha dichiarato una falsa residenza, al fine di ottenere il documento di identità, poi successivamente utilizzato in occasione della stipula dei vari contratti di compravendita di autovetture, della loro immatricolazione e della registrazione al PRA, ed ha efficacemente posto in luce la circostanza che la residenza nello Stato è condizione indispensabile per acquistare a proprio nome le autovetture, poi commercializzate. 3. Convincenti anche le argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha negato la ravvisabilità del c.d. falso innocuo, allineate a consolidati canoni ermeneutici secondo cui (Sez. 5 n. 5896 del 29/10/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280453) "In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto." In particolare, si ritiene sussistere il falso innocuo, ovvero la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico.(Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure(Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936). Tale ipotesi non ricorre nella specie, giacchè, come ha sottolineato la Corte di appello "l'appellante ha ottenuto il rilascio della carta di identità e con la carta di identità, che dimostrava la sua residenza in Italia, ha potuto comprare le auto e intestarsele". Una condotta, dunque, niente affatto insignificante nell'ottica della funzione documentale esplicata dall'atto. 4. Non hanno alcun pregio neppure le doglianze svolte con riferimento alla dosimetria della pena, a fronte di specifiche argomentazioni, logicamente supportate, con le quali la Corte di appello ha considerato l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, anzi, ponendo in evidenza il profilo soggettivo di personalità, sottolineando "la pervicacia dimostrata e i precedenti penali", a conferma della non meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di una 3 valutazione che, in quanto espressione di legittimo esercizio di potere discrezionale, rende la motivazione sul punto non sindacabile nella presente sede. 5. E' invece fondato, come premesso, il terzo motivo. Invero, con riferimento al complesso capo B), in cui sono compendiati tutti gli episodi in cui la ricorrente si era servita del documento di identità oggetto del reato sub A), per ottenere, ingannando i pubblici ufficiali sulla sua residenza, il rilascio di atti inerenti la proprietà degli autoveicoli e autorizzazioni all'utilizzo della targa, risulta prescritto l'episodio accaduto in data 23 giugno 2014, in occasione dell'acquisto del veicolo targato DX807TL. In assenza di cause di sospensione, la prescrizione è maturata in data 23 dicembre 2021, ovvero prima della sentenza impugnata, pronunciata il 25 gennaio 2022. 6. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitatamente a tale fatto, perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione. La sentenza impugnata deve, altresì, essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminare una volta detratto l'aumento per l'episodio risultato prescritto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo b), episodio del 23 giugno 2014, perche' il reato e estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio 'sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 05 dicembre 2022 i II Consigliere estensore •