Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10423 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
1 042 3/02 REPUBBLICA ITALI IN NOM DE OPOL ITALIA JO LA CORT SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto Locagione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente - R.G.N. 9384/99 28025 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Cron. 2106 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud.04/03/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere- Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente dal Sig. per diritti € SEN TENZA it 101 IL CANCEERE sul ricorso proposto da: CE RI IS, elettivamente domiciliata in ROMA VLE GIULIO CESARE 71, presso 10 studio CANCELLES dell'avvocato ILLUMINATI FABRIZIO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
UT UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G BAGLIVI 8, presso lo studio dell'avvocato BRUNO GUGLIELMETTI, difeso dall'avvocato UT IVAN, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 451/98 del Tribunale di ANCONA, 560 -1- II SEZIONE CIVILE EMESSA IL 27/10/97, depositata il 05/05/98; rg.564/1993, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. II IV e V, assorbimento del I, rigetto III e VI e VII motivo di ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 30/9/91 RI IS CE, proprietaria dell'appartamento sito in Iesi, vicolo Ubaldini n. 1 int. 4, condotto in locazione ad uso abitazione da UI UT, intimava lo sfratto per finita locazione al 30/6/91 citando contestualmente il conduttore per la convalida davanti al Pretore di Ancona, sez. dist. di Iesi, il quale, nell'opposizione dell'intimato che eccepiva l'inefficacia della disdetta del 16/7/90, pronunciava ordinanza di rilascio il 22/10/91 e con sentenza 25 settembre 1992, accoglieva la domanda di cessazione del rapporto inter partes, ribadiva l'ordine di rilascio e condannava il conduttore alle spese processuali. L'appello proposto dal UT ed al quale aveva resistito la CE era però accolto dal Tribunale di Ancona che con sentenza 5 maggio 1998, rigettava l'originaria domanda dell'appellata stante la scadenza del contratto الل dol 30/6/95, dichiarava inammissibile ex art. 184 c.p.c. la riconvenzionale del ه UT per danni e condannava la CE al pagamento delle spese del doppio grado. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a 7 motivi, ai quali ha resistito il UT con controricorso, proponendo preliminarmente eccezione di tardività-inammissibilità, alla quale ha replicato la CE con la memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va in primo luogo rigettata l'eccezione di tardività del ricorso notificato oltre un anno dopo la notificazione della sentenza impugnata, giovandosi della sospensione feriale dei termini. Essa è infondata, stante il pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua nei procedimenti di convalida la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell'art. 3 L. 7 ottobre 1969 n. 742 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941 n. 12) solo per la fase sommaria di esso, la quale presenta per sua natura carattere di urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dall'art. 1 L. n. 742 del 1969, per la successiva fase a rito ordinario, salvo che l'urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento. Venendo all'esame del ricorso, con i 7 motivi la CE, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. (1° e 2° motivo), 58 e 59 L. n. 392 del 1978 (3° e 6° motivo), 3 L. n. 392/1978 (4° motivo), 29 L. n. 392 del 1978 (5° motivo) e 1602 c.c. (7° motivo), da esaminare tutti congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica delle rispettive censure, si duole della statuizione di rigetto della sua originaria domanda di risoluzione del contratto locativo inter partes alla data del 30/6/91. Orbene, ancorché non tutti i rilievi prospettati colgono nel segno, il ricorso è sostanzialmente fondato e va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali dovrà attenersi il giudice di rinvio, e, cioè: - che, nella specie, non era in contestazione la cessazione del rapporto al 30/6/91 (donde la fondatezza, in particolare, dei motivi 1 e 2); che, trattandosi pacificamente di locazione abitativa fuori dal regime transitorio, non potevano trovare applicazione né l'art. 59 (che riguarda appunto la disciplina transitoria), né l'art. 29 L. n. 392 del 1978 (che concerne le locazioni non abitative). che l'attuale ricorrente, subentrando nel rapporto al precedente proprietario- locatore, poteva giovarsi della disdetta da quest'ultimo intimata;
- che la disdetta del 16/7/90 andava valutata quindi ai sensi dell'art. 3 L. 392/78 (secondo cui la rinnovazione tacita del contratto di locazione abitativa è impedita dalla comunicazione della disdetta almeno 6 mesi prima della scadenza), a nulla rilevando che nel testo, per mero eccesso di chiarezza (ultroneo ai fini giuridici), fosse indicato l'eventuale motivo dell'iniziativa (l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione completa del fabbricato); - che tale atto era pertanto tempestivo ed efficace. Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (individuato nella Corte di Appello di Ancona), il quale provvederà ad un nuovo esame nonché alle spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Ancona, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Майка Inheron FR E AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 16 GEN 2003 Serie 4. 1097/29,11 V/77 Depositata in Cancellaris aln. 1.829 149.77 18.06.2 SOOT 20,66 [repo (euro CENTO IL CANT RE01 TOT 149,771 Oggi. p. 115 (Doissa G Dott.ssa Man A lo 11 Respons Dr M R