Sentenza 22 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2002, n. 9157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9157 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME E POL DID ITALIANO09 15 7 / 02 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 22490/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.24817 Dott. Antonio LAMORGESE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 05/04/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OL OM, FO AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI, in persona del IPOST- rappresentante pro tempore, elettivamente legale domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
p1489 -1- avverso la sentenza n. 1125/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 05/02/00 R.G.N. 342/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SUPREMA I D -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, riformando le decisioni di primo grado appellate dall'IPOST- Istituto Postelegrafonici, rigettava le domande con le quali CO Di AR e NU LA, entrambi ex dipendenti dell'Ente Poste TA, avevano chiesto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, conteggiando nella sua base di calcolo il sessanta per cento della indennità integrativa speciale - anziché il quarantotto per cento come erroneamente aveva fatto il predetto Istituto - con la condanna di quest'ultimo al pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quanto corrisposto al medesimo titolo e quanto invece dovuto. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi, illustrati con memoria. L'IPOST ha resistito con controricorso. Motivi della decisione I ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 71 del 1994, del d.P.R. 1032 del 1973, dell'art. 12 disposizioni sulla legge in generale (primo motivo) e in uno alla violazione e falsa applicazione delle medesime norme, vizio di motivazione e violazione di principi costituzionali e del principio di ragionevolezza (secondo motivo). Essi sostengono che la sentenza impugnata, limitando la computabilità dell'indennità integrativa speciale, ai fini della liquidazione della buonuscita, nella misura del quarantotto per cento, non ha tenuto conto della lettera delle disposizioni di cui al d.P.R. 1032 del 1973 e alla legge n. 87 del 1994, alle quali la denunciata normativa n. 71 del 1994, che ha operato la trasformazione dell'Amministrazione P.T. in ente pubblico economico, rinvia per il trattamento di quiescenza del personale. All'art. 1 della legge n. 87 del 1994, sottolineano i ricorrenti, non può data la sua formulazione essere attribuito altro significato se non quello di riconoscere al dipendente il diritto al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita, inserendo nella sua base di calcolo, individuata alla stregua della normativa vigente relativa allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili, una quota aggiuntiva del sessanta per cento dell'indennità integrativa speciale annua in atto alla cessazione del rapporto sia computata ai fini della determinazione della buonuscita. Addebitano alla sentenza impugnata di avere ritenuto coincidente il concetto di base contributiva con quello di base di calcolo ai fini della determinazione dell'indennità in questione. L'interpretazione da essi proposta, aggiungono i ricorrenti, è coerente anche con l'intenzione del Legislatore, che, nello stabilire, ai fini in questione, le quote di incidenza della predetta indennità nella misura del trenta per cento per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 e del sessanta per cento per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni e degli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato, si prefiggeva di ottenere la “omogeneizzazione" del trattamento economico in questione tra settore pubblico e privato;
ed è in linea pure con i principi costituzionali richiamati dal Giudice delle leggi con la pronuncia n. 243 del 1993. I due motivi, che per la connessione delle argomentazioni addotte a loro sostegno, possono essere congiuntamente trattati sono infondati. Come è noto la legge n. 87 del 1994 è stata emanata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle disposizioni concernenti il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, dei dipendenti pubblici e delle Ferrovie dello Stato (per questi ultimi, degli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210), nella parte in cui non prevedono meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale. L'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, stabilisce che "In attesa della omegeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati... l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi utili: a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità; b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento". Questa Corte si è già pronunciata, con numerose decisioni, sulla interpretazione da attribuire alla norma ora riportata e, proprio in controversia relativa a dipendenti dell'Ente Poste TA (cfr. sentenza 12 ottobre 2000 n. 13624), ha affermato il principio di diritto, secondo cui la suddetta disposizione, “nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo 5 di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio". In linea con questo principio - che, confermato da Cass. 16 novembre 2000 n. 14836 e 23 marzo 2002 n. 4195 in altre fattispecie riguardanti sempre i dipendenti postali, oltre che da Cass. 18 marzo 2000 n.14926 e 24 maggio 2001 n. 7090, relative ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, deve essere qui ulteriormente ribadito per le persuasive ragioni che lo sostengono - è la sentenza impugnata, per cui devono essere disattese le censure che ad essa si muovono col ricorso e che si incentrano sulla formulazione letterale della norma. Invero, proprio con riferimento al dato testuale, si deve sottolineare, come è già stato rilevato da questa Corte nelle richiamate sentenze, che la legge del 1994 si è limitata ad inserire la indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita senza fare alcun cenno ad autonomi sistemi di calcolo dell'indennità integrativa speciale, per la quota fissata dal Legislatore, rispetto a quello concernente tutti gli altri elementi da considerare, nella percentuale valorizzata, per legge, dell'ottanta per cento. Una volta posta l'indennità integrativa speciale, per la quota specificata (sessanta per cento), sullo stesso piano delle altre voci retributive (fra cui essa pure rientra), da considerare ai fini della determinazione della indennità buonuscita, non si potrebbe assolutamente giustificare un frazionamento di uno schema, che in assenza di contrarie disposizioni, non può che rimanere 6 unitario, così come previsto dal Legislatore. Non va infatti tralasciato che il richiamo contenuto nell'art. 1 della legge n. 87 del 1994 al computo della indennità integrativa speciale "nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili” deve essere inteso come sottoposizione della voce aggiuntiva, nella quota precisata, alla parziale utilizzazione prevista per le altre componenti. Né valide argomentazioni in contrario possono desumersi dai lavori preparatori della normativa in esame, poiché - fermo peraltro il rilievo che essi non potrebbero mai condurre ad un'interpretazione del precetto normativo in palese contrasto con la voluntas legis quale obiettivatasi nel testo definitivo e da tenere distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo della norma (v. Cass. 21 maggio 1988 n.3550) - dai vari disegni di legge presentati in date successive e di iniziativa di diversi parlamentari, congiuntamente discussi dopo essere stati conglobati in un testo unificato, risulta solo l'intendimento di includere la indennità integrativa speciale nella base per il calcolo della buonuscita spettante ai dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende autonome statali, senza evidenziare per tale voce da includere un sistema di calcolo diverso da quello in vigore per gli altri elementi retributivi. Riguardo alle censure concernenti l'erroneità dell'affermazione contenuta in sentenza, circa la coincidenza della “base di calcolo", cui fa riferimento testuale la legge del 1994, con la "base contributiva", richiamata invece nelle norme del d.P.R. n. 1032 del 1973, si tratta senza dubbio di nozioni differenti, in quanto come già rilevato (v. in motivazione Cass. 12 ottobre 2000 n.13624) vanno ad integrare distinte operazioni necessarie per pervenire alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, "nel senso che la determinazione della base di 7 computo consta dell'individuazione degli emolumenti utili ai fini della composizione lorda della base contributiva, mentre la determinazione di quest'ultima avviene computando la quota netta (80%) di tali emolumenti che è, poi, effettivamente da prendere in considerazione per la suddetta liquidazione", differenza già presente nelle disposizioni di cui al d.P.R. 1032 del 1973 anche se con diversa terminologia. Ma l'innovazione attuata con la legge n. 87 del 1994, giova qui ribadire, è limitata alla inclusione della quota dell'indennità integrativa speciale (nelle percentuali come specificate) nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, lasciando però immutata la percentuale di utilizzazione degli emolumenti che compongono detta base. Infine, quanto all'asserita necessità di una “lettura “ della norma in senso conforme ai principi costituzionali, il Collegio non senza rinviare, anche per tale parte, alle considerazioni svolte nella citata sentenza n.13624 del 12 ottobre 2000 - osserva che non SUPREMA possono giovare alla tesi sostenuta dal ricorrente, né il richiamo alla differente percentuale di 3 utilizzazione della indennità integrativa speciale ai fini del calcolo della buonuscita, prevista 0 1 2 nella misura del trenta per cento per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, in quanto la mancanza di una successiva riduzione ai fini del calcolo della buonuscita non deriva dalla entità della percentuale contenuta nella misura del trenta cento, ma dal medesimo criterio di applicazione previsto per gli altri elementi di calcolo, che per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 devono essere considerati per intero;
né il richiamo alla previsione, contenuta nell'art. 2 della legge n. 87 del 1994, di un contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali, e dovuto sulla quota dell'indennità integrativa speciale da computare nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, in quanto, in base al tenore letterale della legge e secondo un criterio logico- 8 sistematico, la percentuale su cui calcolare il contributo deve essere corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale utilizzata ai fini del calcolo della buonuscita, cioè il quarantotto per cento (pari all'ottanta per cento del sessanta per cento). Il ricorso va dunque rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa spese. Così deciso, in Roma, il 5 aprile 2002. IIConsigliere est. Il Presidente Алошо Самогра Eththe дне XES IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 0 1 oggi,22 GIU. 2002 5 IL CANCELLIERE