Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7317 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' DE POPO O ITALIAN07 317 /02 REPUBBLICA ITALIA 直 LA RTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - R.G.N. 14964/99 Consigliere Cron. 20415 Dott. Federico ROSELLI Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere - Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere - Ud.04/04/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTE NZA sul ricorso proposto da: A.F.V. ACCIAIERIE & FERRERIE VICENTINE BELTRAME SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE DEHON 50, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ROMEO e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO PEREGO, BARTOLOMEO CARLO ROMEO, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2002 INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 1412 persona del legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso 1'Avvocatura rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 84/98 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 01/10/98 - R.G.N. 272/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato PEREGO;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. J -2- 14964/99 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 18.4.1996 la Sidermarghera s.p.a., premesso di aver acquistato, con effetto dal 1.7.1989, la Deltavaldarno s.p.a., società del gruppo Finsider, e di essere subentrata nei rapporti con i dipendenti dell'azienda acquistata, conveniva in giudizio l'INPS e chiedeva che venisse accertato il diritto ad essere ammessa agli sgravi contributivi di cui all'art. 3 punto 2 del d.l. 1 aprile 1989 n. 120, convertito con modificazioni in legge 15 maggio 1989 n. 181. Sosteneva la ricorrente che i predetti sgravi le spettavano per tutti i dipendenti acquisiti e non solo per quelli che si trovavano in CIGS;
sosteneva altresì che gli sgravi medesimi, per i lavoratori cassintegrati, dovevano esserle riconosciuti 09 on non già dalla data della cessione di azienda, bensì a decorrere dalla effettiva ripresa del servizio. Chiedeva pertanto la condanna dell'istituto al rimborso dei contributi versati in eccedenza, oltre interessi. L'INPS si costituiva e si opponeva alla domanda assumendo che i benefici di cui all'art. 3 del d.l. n. 120 del 1989 competevano esclusivamente in favore dei lavoratori di aziende del gruppo Finsider fruenti del trattamento della cassa integrazione guadagni, a decorrere dalla data del trasferimento dell'azienda. Il Pretore, con sentenza depositata il 15.7.1997, rigettava il ricorso. L'appello proposto dalla società veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Venezia. A sostegno della decisione il Tribunale osserva che l'art. 1 del d.l. n. 180/1989, determina il solo ambito soggettivo di applicazione dei benefici in questione estendendolo, a differenza di quanto originariamente previsto dal precedente d.1. 11 gennaio 1989 n. 5 non convertito, anche ai dipendenti di imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione i quali passino alle dipendenze di altro datore di lavoro a seguito di trasferimento di azienda senza tuttavia - derogare alle condizioni legittimanti la concessione del beneficio poste dall'art. 3 ed in particolare alla circostanza che l'assunzione riguardi dipendenti di imprese siderurgiche a partecipazione statale che fruiscono della cassa integrazione guadagni. Sostiene altresì il Tribunale che il momento di decorrenza del beneficio triennale in questione, nel caso di trasferimento di azienda, coincide con la data del trasferimento e non con quella successiva della effettiva ripresa del servizio. Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrato da memoria. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la società denuncia violazione degli articoli 1 e 3 del d.l. 1 aprile 1989 n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989 n. 181, e sostiene che la norma in questione deve essere interpretata nel senso che i benefici previsti dagli articoli 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti delle imprese siderurgiche partecipazione statale in a liquidazione passati alle dipendenze di aziende private a seguito di trasferimento di azienda, indipendentemente dalla circostanza che siano iscritti o meno alla Cassa integrazione guadagni. 3 Con il secondo motivo di ricorso, denunciando ancora violazione degli articoli 1 e 3 del d.l. n. 120 del 1989 convertito in legge n. 181 del 1989, la società relativamente ai dipendenti dell'azienda acquisita che si trovavano in CIGS - sostiene che nel sistema introdotto dalla legge citata, il periodo triennale di sgravio può iniziare a decorrere solo dal momento della ripresa del servizio e non dalla data del trasferimento di azienda;
infatti, per i dipendenti in cassa integrazione l'obbligo contributivo ordinario, che viene ridotto, sorgere solo al momento del richiamo dalla cassa integrazione e non al momento del passaggio diretto avvenuto in costanza di C.I.G. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ilgesi L'art.l primo comma del d.l. 1 aprile 1989 n. 120, convertito con modificazioni in legge 15 maggio 1989 n. 181, così dispone: "Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto. I benefici di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti delle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione, nonché ai dipendenti delle imprese di cui al presente comma i quali, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, passino alle dipendenze di altro datore di lavoro a seguito di trasferimento totale o parziale di azienda". L'art. 2 disciplina il pensionamento anticipato e quindi l'esodo agevolato al fine di ridimensionare il livello occupazionale complessivo in ragione del processo di privatizzazione dell'industria siderurgica. L'art. 3 primo comma così stabilisce: "I lavoratori di cui all'art. che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale hanno facoltà di iscriversi in una lista di collocamento per essi appositamente predisposta a livello regionale". Il medesimo articolo, inoltre, al secondo comma, dispone: "Per i predetti lavoratori, ove siano assunti a tempo indeterminato con richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto da datori di lavoro diversi da quelli di cui all'art. 1, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta per un periodo di trentasei mesi nella misura fissa prevista per gli apprendisti. Il minore gettito contributivo derivante al D'Agos Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS dall'applicazione della misura fissa è posto a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni". Orbene, mentre l'art. disciplina il pensionamento anticipato, il successivo art. 3 disciplina un meccanismo agevolativo diretto a favorire non già l'esodo, ma il reimpiego del personale eccedente. -I presupposti per il beneficio dello sgravio contributivo quali stabiliti dal secondo comma dell'art. 3 sono plurimi. Occorre, innanzitutto, che si tratti dei "predetti lavoratori", ossia dei lavoratori contemplati nel comma precedente. Questi sono i lavoratori di cui all'art. 1, che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale e che hanno, di conseguenza, la facoltà di iscriversi in una lista di collocamento per essi appositamente predisposta a livello regionale. Inoltre il richiamo del precedente art. 1 comporta che i lavoratori in questione, oltre ad essere iscritti nelle speciali liste suddette ed a godere (o ad aver goduto) del trattamento di CIGS, devono essere: a) lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al decreto legge cit.; b) ovvero dipendenti delle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione;
c) ovvero dipendenti delle imprese di cui alle lettere precedenti i quali, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, siano passati alle dipendenze di altro datore di lavoro "a seguito di trasferimento totale о parziale dell'azienda". Occorre poi che i lavoratori suddetti siano assunti a tempo Odgars indeterminato (e non a termine), assunzione che può avvenire con richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto. Occorre, infine, che l'assunzione sia fatta da datori di lavoro "diversi" da quelli di cui all'art. 1, ossia diversi dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al decreto legge citato. La norma agevolativa è chiaramente intesa a favorire il reimpiego del personale in esubero delle imprese siderurgiche a partecipazione statale da privatizzare o in liquidazione. - che limita loSia l'interpretazione letterale della norma sgravio ai "predetti lavoratori", ossia ai lavoratori in CIGS sia l'interpretazione teleologica della stessa, pertanto, devono indurre ragionevolmente l'interprete a ritenere che lo sgravio contributivo spetti esclusivamente per i lavoratori delle imprese siderurgiche a partecipazione statale, da dismettere o in liquidazione, passati alle dipendenze di una 6 impresa privata per assunzione diretta o per trasferimento di azienda, the Ji Provimo cassa integrazione-im La pretesa di estendere il beneficio anche ai lavoratori delle predette aziende a partecipazione statale non in esubero, e quindi ancora utilmente inseriti nel ciclo produttivo, è del tutto infondata. Non va trascurato, infatti, il disposto dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 3, secondo cui il minor gettito contributivo, derivante al fondo pensioni dal suddetto sgravio, è posto а carico della contabilità della cassa integrazione guadagni. Il legislatore con la suddetta disposizione ha ammortizzato gli oneri economici derivanti dalla agevolazione addossando OPOT. alla gestione Cassa integrazione guadagni, che veniva liberata dall'obbligo del pagamento dell'integrazione salariale per i lavoratori riassunti, il carico del minor gettito contributivo, • operando così una sorta di compensazione interna a quella gestione. Una siffatta finalità sarebbe in pratica frustrata da una interpretazione della che prevedesse lanorma indiscriminata applicazione del beneficio anche ai lavoratori non cassaintegrati, con la conseguenza che la gestione speciale della Cassa verrebbe a trovarsi gravata da un peso economico aggiuntivo non preventivato. Le considerazioni da ultimo formulate giustificano anche il rigetto del secondo motivo di ricorso. E' infatti contrario alla lettera ed allo spirito della norma da ultimo considerata fan gravare sulla gestione speciale della Cassa integrazione guadagni il costo del trattamento di integrazione salariale per il tempo, più о meno lungo, intercorrente tra il trasferimento di azienda, e quindi il passaggio dei dipendenti all'impresa cessionaria, e l'effettiva utilizzazione di questi nell'attività produttiva, come pretende la ricorrente. Lo spostamento del termine iniziale dei 36 mesi di durata dello sgravio comporterebbe per la Cassa, in rapporto un periodo di tempo pari a quello di non immediata ad utilizzazione del dipendente cassintegrato, un doppio pagamento, dapprima sotto forma di integrazione salariale e successivamente di sgravio contributivo. sostanzialmente confermanoA tutti questi principi, che quanto già affermato da questa Corte con sentenza n. 1410 del 2002 in analoga fattispecie, si è correttamente attenuto anche il Tribunale di Venezia. Di conseguenza tutte le censure mosse dalla ricorrente alla sentenza impugnata devono essere disattese. Per tutte le considerazioni sopra svolte, dunque, il ricorso deve essere respinto. Consegue la condanna della società ricorrente al pagamento in favore dell'intimato delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 13, 4S oltre ad euro cinquemila per onorari. I Così deciso in Roma il 4 aprile 2002 D A 0 , S 1 3 S O Cylchu I will . 3 L A Il Cons. estensore Il Presidente L T 5 T , R O . kyliehu A B A ' S N I L E Добропіно D P L 3 S E A 7 I - D T N 8 I S I - C S O 1 O N P 1 E A M S I E D I IL CANCELLIERE A G I A , D G Depositato in Cangoneria O O E E R T T L T T I N S I E R A oggi,20 M G 2002. I G S L E D E L R É O D IL CAN ELLIER