Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2001, n. 3712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3712 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
57641 . PUBBLICA IL.LIANA037 12/01 E 6 8 N 9 O A 1 I / I 1997 Ude za 20.1 2000 Z 4 R / 6 A 6 A R 2 T T . S - I R U . B G P B . E . I D L R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R L L T E A A D . D B I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S A E A I N how 7768 T T E R S 1 N SEZIONE TRIBUTARIA E E 3 I 1 S T A E . A Composta dai sigg.ri Magistrati: N M Presidente Dott. Vincenzo Carbone Dott. Giovanni Paolini Consigliere E Consigliere rel. E N Dott. Eugenio Amari L O I I Z A V I Consigliere S Dott. Antonio Merone S A C C I Dott. Antonino Di Blasi Consigliere E D N 4 A M 4 O E I R P 6 P U ha pronunciato la seguente S 7 M E T A R 5 SENTENZA O C C . sul ricorso proposto dalla N Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
SI AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Thailandia 27, presso lo studio dell'avv. Cesare Gatti, che lo rappresenta e difende, insieme con l'avv. Cesare Piazza del foro di Firenze, per procura in calce al ricorso -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione 31, n. 87.31.1997, del 9.5/4.6.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.12.2000 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
2120 1 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto del 1° motivo e l'accoglimento del 2°. Motivi della decisione 1. Con verbale di conciliazione redatto il 21.2.1990 dinanzi alla Commissione Provinciale di conciliazione istituita presso l'UPLMO di Firenze, AR SI e la HA s.p.a. componevano la controversia sorta in ordine alla natura del rapporto di lavoro tra loro intercorso e per la quale pendeva un giudizio dinanzi al pretore di Prato. Il SI, che considerava detto rapporto di natura subordinata, riteneva ingiustificato il recesso della società e pretendeva il risarcimento dei danni per l'improvvisa cessazione del rapporto di lavoro e per comportamenti della HA lesivi della sua professionalità. Tra la società HA, che contestava le pretese fatte valere nei suoi confronti, e il SI si conveniva che la prima avrebbe corrisposto al secondo la somma di lire 267.229.254 a titolo di risarcimento del danno;
che su detta somma sarebbero state effettuate le ritenute IRPEF;
che il SI, riconosciuta la natura autonoma del rapporto di lavoro, rinunziava ad ogni altra pretesa. Con istanza del 28.9.1995 il SI presentava istanza di rimborso alla Direzione Regionale delle entrate per la Toscana delle ritenute effettuate dalla HA sostenendo la non imponibilità della somma corrispostagli in quanto erogazione di natura risarcitoria. Avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria di 1° grado di Firenze. Si costituiva in giudizio la Direzione Generale per le Entrate eccependo, in via preliminare, che l'istanza di rimborso era tardiva perché non proposta nel termine di 18 mesi dalla data del versamento delle ritenuta, ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 602/1973; nel merito che la somma percepita dal SI era imponibile. La Commissione Provinciale (succeduta a quella di 1° grado), con sentenza n. 254 del 9.7.1996, accoglieva il ricorso e dichiarava l'Amministrazione finanziaria 2 obbligata al rimborso in favore del ricorrente della somma di lire 53.445.851 (pari all'importo delle ritenute), oltre interessi di legge e con compensazione delle spese. Proponeva appello l'Amministrazione finanziaria insistendo nelle sue precedenti deduzioni. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il gravame. Osservava il giudice di appello che l'eccezione di decadenza sollevata dall'Ufficio era infondata in quanto il contribuente chiedeva il rimborso della somma ritenuta e versata dal sostituto d'imposta e non già di una somma versata direttamente da lui. Si era dunque in presenza di una ritenuta diretta soggetta alla disciplina di cui all'art. 37 ( e non 38) del d.p.r. 602/1973. La pretesa dell'Ufficio era poi infondata anche nel merito in quanto la somma corrisposta al SI, per la sua natura risarcitoria, non era imponibile. D'altra parte, la controversia era stata composta con una transazione, ossia con un contratto al quale doveva riconoscersi efficacia novativa dell'originario rapporto di lavoro, con la conseguenza che la somma pagata non derivava dal rapporto di lavoro e quindi non poteva qualificarsi come reddito di collaborazione o di lavoro dipendente. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria. Resiste con controricorso il contribuente. Motivi della decisione 2. Con il 1° motivo l'Amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38 d.p.r. 602/1973; nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva la ricorrente che le ritenute dirette sono solo quelle operate da Amministrazioni statali;
nella fattispecie si é in presenza non di una ritenuta diretta ma di ritenuta operata dal sostituto d'imposta, la quale é soggetta, in tema di rimborso, all'art. 38 e non all'art. 37 d.p.r. 602/1973, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello;
e poiché l'istanza di rimborso era stata presentata oltre 3 il termine di decadenza di 18 mesi previsto dal citato art. 38, il SI era decaduto dal diritto di ripetere l'imposta versata. La domanda del contribuente era pertanto inammissibile. Con il secondo motivo l'Amministrazione delle finanze deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1-6-16-17-18-46-48-49 d.p.r. 917/1986; artt. 2697, 2717, 2719 c.c.; dei principi generali in materia di prova, di transazione, di effetti del negozio rispetto ai terzi e del fisco, di IRPEF;
nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce al riguardo la ricorrente che non rileva affermare la natura risarcitoria della somma corrisposta al SI, perché, a norma dell'art. 6 del d.p.r. 917/1986, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
3. Il 1° motivo, osserva il Collegio, é fondato. Rientra nella nozione di "versamento diretto" di cui all'art. 38 d.p.r. 602/1973 ogni caso di versamento del tributo da parte del contribuente, sia per ritenuta alla fonte o per acconto d'imposta, sia per autoliquidazione in base a dichiarazione. Per i versamenti di ritenute di acconto IRPEF, che si assumano indebitamente operate sulla retribuzione del privato lavoratore dipendente, l'istanza di rimborso del contribuente é quindi soggetta al termine di decadenza di 18 mesi ( ora 48 mesi, a seguito della modifica di cui all'art. 1, comma 5°, legge 133/1999) dalla data del versamento stabilito dal menzionato art. 38, che si riferisce a qualsiasi ipotesi d'indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento si assume indebito, dal mero errore materiale al caso di inesistenza dell'obbligazione (Cass. 2927/1994). Non pertinente é, quindi, il richiamo fatto dal contribuente all'art. 37 del medesimo decreto, che si riferisce alle "ritenuta dirette" (art. 2 d.p.r. 602/1973), e cioè alle ipotesi in cui vi sia coincidenza tra il soggetto che effettua una prestazione pecuniaria e quello cui va versata l'imposta sul reddito ( e cioè le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo). In presenza del chiaro dettato dell'art. 38, che fa decorrere il termine di decadenza dell'istanza di rimborso "dalla data del versamento" diretto, é parimenti infondato l'assunto del contribuente volto a fare decorrere detto termine solo dalla scadenza di quello fissato per la notifica dell'avviso di accertamento dall'art. 43, comma 1, del d.p.r. 600/1973. Il 1° motivo del ricorso va quindi accolto, con assorbimento del 2° motivo. Consegue la cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito ex art. 384, comma 1°, c.p.c., il rigetto dell'istanza di rimborso. Sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il 1°motivo del ricorso, dichiara assorbito il 2° motivo, cassa la sentenza impugnata e, con decisione nel merito, rigetta l'istanza di rimborso. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 20.12.2000 CORTE Il Consigliere est. Il Presidente ぐ N O SS 3 10 I U E R F S E M Z IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano E DEPOSITATO IN CANCELLERIA N O A I 16 MOR 2001. I Z R 6 5 Oggi A CANCELLIERE C1 8 . A 9 R 1 N T T Arnaldo Casano / S - 4 U I / B B G 6 I E . 2 L . R R L R T . A P A . . D D B A A L E I E T T D R 1 N I E 3 E S 1 S T N E . E A S N I M A