Sentenza 2 marzo 2002
Massime • 1
Nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all'art. 2558 cod.civ. dell'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), sempreché non siano soggetti a specifica diversa disciplina, come i contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, rispettivamente regolati dagli artt. 2112 cod.civ., 2610 cod.civ. e 132 della legge 22 aprile 1941, n. 633. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile l'indicata regola del subentro ad un accordo sindacale).
Commentario • 1
- 1. Trasferimento di aziendaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Gionata Cavallini Scheda sintetica L'art. 2112 c.c. dispone, tra l'altro, che, nel caso di cessione dell'intera azienda, o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro vengano trasferiti automaticamente e senza soluzione di continuità all'imprenditore acquirente, con il mantenimento delle condizioni economiche e normative godute dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro. Si tratta di una norma di estrema garanzia per il lavoratore che, conseguentemente, non può essere licenziato per il semplice fatto che l'azienda cui è addetto è stata ceduta, né vedere modificate le condizioni del rapporto. La norma in questione, originaria del codice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2002, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' M REPUBBL13045/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 9940/00 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Cron..7148 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. 7 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 28/09/01 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTE NZA sul ricorso proposto da: LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente F domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO GHERA, che lo rappresenta GIUSEPPE SAVERIO e difende unitamente all'avvocato SORDA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NI TT, NE TI, VIACAVA elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che 2001 all'avvocato Ener 3640 li rappresenta e difende unitamente -1- ALESSANDRO BARUCCO, giusta delega in atti;
controricorrenti avversO la sentenza n. 10342/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 02/07/99 R.G.N. 7248/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato GHERA;
udito l'Avvocato BERTOLONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo del ricorso, rigetto del °1 motivo. -2- (me SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorsi al Pretore di Genova (depositati il 10 gennaio 1996 ed il 12 luglio 1996) i sigg. NE AL e VA Giambattista convenivano in giudizio la s.p.a. OY CO di Assicurazioni ed esponevano di avere lavorato alle dipendenze della OY CO e L'Ancora s.p.a., nella sede di Mer Genova in via Martin Piaggio n. 1 fino alla fusione per incorporazione di detta società con la Italia Assicurazioni s.p.a., fusione avvenuta il 29 dicembre 1982 e perfezionata il 27 aprile 1983, presso la quale società incorporante i rapporti di lavoro erano proseguiti senza soluzione di continuità; che, nell'ambito di detta società incorporante, era stato costituito un ramo d'azienda denominato "Divisione OY". nel quale essi ricorrenti erano confluiti, così come tutti i dipendenti provenienti dal OY CO e L'Ancora, continuando a lavorare presso la medesima sede, sopra indicata, in Genova;
che, mentre erano in corso le operazioni di fusione, la Italia Assicurazioni s.p.a., insieme alle altre società del gruppo poi incorporate (Milano Assicurazioni e OY CO e L'Ancora), aveva stipulato un accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali in data 22 aprile 1983, in base al quale i я ги 3 lavoratori del gruppo potevano, con il loro consenso, essere trasferiti ad una società collegata, denominata Mill.Ri., con lo stesso trattamento retributivo e con il diritto di rientrare nella società di provenienza in caso di futuri cambiamenti della struttura organizzativa della stessa società Mill. Ri.; e che essi istanti, anche per le assicurazioni ricevute dai dirigenti del gruppo, avevano accettato il passaggio alla detta società Mill.Ri. a decorrere dal 27 maggio 1983. Aggiungevano i ricorrenti che, con lettera del 10 marzo 1987, essi erano stati informati che la Mill. Ri cessava la propria attività e che il loro rapporto di lavoro sarebbe proseguito alle dipendenze della Fenice.Ri; che il 12 dicembre 1989 l'Italia Assicurazioni aveva comunicato a tutti gli addetti alla Divisione OY il trasferimento di questo ramo d'azienda (appunto la "Divisione OY") al Loyd CO Assicurazioni s.p.a. (società costituita il 5 novembre 1986 con precedenti diverse denominazioni); e che la società Fenice Ri., della quale essi erano dunque divenuti dipendenti, era stata incorporata, nel 1995, nella Fondiaria Assicurazioni, nella quale società era in corso una vasta ristrutturazione con riduzione del personale mediante licenziamenti collettivi, secondo notizie diffuse dalla stampa, previsti, anche per il personale della incorporata società Fenice Ri. Su tali premesse i ricorrenti deducevano di avere diritto, in base alla ricordata disposizione dell'accordo sindacale, ad essere ripresi nell'organico della convenuta OY CO Assicurazioni s.p.a. in quanto tale società, con l'acquisto del ramo d'azienda "Divisione Loyd" dalla Italia Assicurazioni, era subentrata nella titolarità passiva dei diritti sorti in favore dei lavoratori provenienti dal OY CO e L'Ancora in forza del medesimo accordo sindacale 22 aprile 1983; e conseguentemente chiedevano, in via principale, la condanna della convenuta società OY CO Assicurazioni s.p.a. ad assumerli inserendoli nel posto di lavoro ricoperto in passato nel OY CO e L'Ancora e, in subordine, la condanna della stessa al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio. Costituitasi la società convenuta, che resisteva alle richieste attrici chiedendone il rigetto, il Pretore pronunciava sentenze con le quali, accogliendo le domande principali, riteneva Emer la resistente società OY CO di Assicurazioni obbligata ai sensi dell'art. 2558 cod. civ. al rispetto dell'invocato accordo sindacale. Gli appelli, riuniti, proposti dalla società soccombente sono stati rigettati dal Tribunale di Genova, con sentenza depositata il 2 luglio 1999, che ha confermato la decisione pretorile. nell'esporre Il giudice d'appello, l'interpretazione letterale e sistematica dell'accordo sindacale del 22 aprile 1983, ha affermato che le società stipulanti (Milano, Italia e OY CO e L'Ancora) - le quali, fondendosi, avrebbero costituito l'Italia Assicurazioni s.p.a. e cioè il gruppo assicurativo Milano ai fini della disposizione che prevedeva il rientro nella società di appartenenza dei lavoratori richiedenti, per il caso di futuri cambiamenti nella struttura organizzativa della società Mill. Ri., avevano conservato la loro autonomia nella gestione tecnica ed amministrativa;
che l'accordo sindacale suddetto era volto a favorire il rientro dei lavoratori non solo nella nuova società nata dalla fusione, ma addirittura nella struttura di questa, in cui permaneva l'organizzazione delle società assorbite;
Emerже e che, pertanto, i lavoratori appellati, nel verificarsi della condizione prevista, avevano diritto a rientrare nel ramo di azienda della Italia Assicurazione denominato "Divisione OY". Il Tribunale ha inoltre affermato che il passaggio del gruppo assicurativo alla Fondiaria aveva costituito un cambiamento tale da giustificare la pretesa dei lavoratori alla operatività della garanzia contrattualmente prevista, vale a dire al chiesto rientro, in quanto la Fondiaria aveva avviato un piano di ristrutturazione con previsione di licenziamenti collettivi, mentre la precedente trasformazione non aveva integrato un mutamento gestionale tale da compromettere i livelli occupazionali. Ha poi ritenuto che il Loyd CO Assicurazioni s.p.a., siccome aveva acquisito il ramo d'azienda dell'Italia Assicurazioni "Direzione OY", era subentrata nel menzionato accordo sindacale 22 aprile 1983 ed aveva pertanto assunto l'obbligo di riassumere gli ex dipendenti al verificarsi della prevista condizione;
ed ha argomentato in ordine alla applicabilità di tale norma codicistica sostenendo nel contempo la inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 C.C.. In particolare ha ritenuto che l'art. 2112 7 Eme C.C. non è riferibile all'ipotesi di specie perché tale norma garantisce la continuità del rapporto di lavoro e dei diritti ad esso connessi in favore dei lavoratori occupati nell'azienda al momento del e limita la propria tutela ai trasferimento economici e normativi goduti dai trattamenti dipendenti dell'azienda trasferita, mentre, nel caso in esame, i lavoratori dipendevano da azienda diversa da quella oggetto del trasferimento e rivendicavano un diritto (a rientrare nel ramo di azienda ceduta), sorto da accordo aziendale, che non era compreso tra i diritti economici e normativi garantiti dal citato art. 2112. La s.p.a. OY CO di Assicurazioni chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi. Gli intimati resistono con separati controricorsi. Entrambe le parti hanno depositato memoria, e la società ricorrente ha pure depositato osservazioni scritte ex art. 379 ult. co. c.p.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo, denunziando 'omessa della motivazione circa un punto decisivo controversia", la società ricorrente deduce di aver 8 Emr sempre riconnesso importanza decisiva al fatto che l'accordo sindacale del 22 aprile 1983 avesse trovato piena esecuzione, relativamente al diritto rivendicato, in data precedente alle domande di assunzione dei lavoratori, e lamenta che sul punto il Tribunale non abbia motivato. Espone, in punto di fatto, le vicende relative alla stipula del detto accordo sindacale, evidenziando tra l'altro che la fusione per incorporazione della società OY CO e L'Ancora s.p.a. (piccola società di assicurazioni a carattere eminentemente locale) nella Italia Assicurazioni s.p.a. (società facente parte del Gruppo Milano, ed avente rilevanza nazionale) era avvenuta in data 29 dicembre 1982 ed era stata sottoposta alla condizione sospensiva dell'approvazione ministeriale, intervenuta il 27 aprile 1982, mentre in data 22 aprile 1982 era stato sottoscritto il detto accordo sindacale, intervenuto tra il Gruppo Assicurativo Milano, di cui faceva parte la società Italia Assicurazioni, e le organizzazioni sindacali, accordo riguardante la Mill. Ri., nella Compagnia di nuova costituzione trasferiti, previa quale avrebbero dovuto essere loro accettazione, i dipendenti del Gruppo addetti Eme ad attività di riassicurazione. Rileva al riguardo 9 autorizzazione ministeriale erache dalla concessa derivata la conseguenza, ex art. 1360 c.c., della retroazione, alla data del contratto di fusione per incorporazione, di ogni effetto giuridico riferibile agli atti medio tempore intervenuti;
e che pertanto la società Italia Assicurazioni era diventata successore a titolo universale di ogni conseguenze giuridiche ed rapporto avente precedentemente capo al Loyd economiche facente CO e L'Ancora s.p.a., ed era quindi, almeno а far data dal 27 aprile 1983, il soggetto giuridico obbligato alla esecuzione dell'accordo sindacale 22 aprile 1983. La ricorrente lamenta quindi che dalla situazione ora descritta il Tribunale non abbia tratto le necessarie conseguenze giuridiche;
deduce che la società Italia Assicurazioni aveva trasformato la propria ragione sociale in La Fondiaria Assicurazioni s.p.a. e che nell'ottobre 1995 la società Fenice Ri., della quale erano dipendenti i lavoratori ricorrenti in primo grado, era stata incorporata dalla suddetta La Fondiaria con passaggio diretto alle dipendenze di quest'ultima; ed assume che questo fatto aveva realizzato quanto voluto dal citato accordo ماعی 10 sindacale e soddisfatto quindi la richiesta avanzata in giudizio nei confronti di esso OY CO di Assicurazioni s.p.a.. Il motivo va disatteso. Non è dato, invero, ravvisare la denunziata omissione di motivazione su punto decisivo. Infatti il Tribunale ha svolto ampie considerazioni ed argomentazioni motive a supporto della decisione e, tra l'altro, ha fatto wwww alla quale menzione della circostanza essenzialmente la ricorrente fa riferimento nel lamentare l'omissione - che la società Fondiaria, alle cui dipendenze da ultimo i dipendenti erano passati, era la nuova denominazione della società Italia Assicurazioni, della quale gli stessi erano stati originariamente dipendenti. Il giudice, pur riportando tale circostanza (pag. 5 sent. Trib.) e pertanto tenendone logicamente conto anche per implicito, ha egualmente ritenuto sussistenti i presupposti anche di fatto per la operatività dell'invocata disposizione dell'accordo sindacale, così disattendendo la tesi prospettata dalla società appellante ed enunciando un proprio apprezzamento di merito che, avuto riguardo al complesso delle molteplici considerazioni svolte, deve ritenersi esente dal denunziato vizio di 11 Ema omessa motivazione. La ricorrente non ha dedotto, poi, vizi di non denunziando motivazione sotto altri profili, e Mr. contraddittorietà cioè insufficienza né parenze di motivazione, neppure ha specificamente lamentato, in relazione all'interpretazione dell'accordo sindacale del 22 aprile 1983, alcuna violazione dei canoni legali di interpretazione dei (excontratti artt. 1362 e seguenti cod. civ.). La prevalenza delle ulteriori censure svolte esame appare, in realtà, costituita nel motivo in sostanzialmente da rilievi, deduzioni od obbiezioni che attengono alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice meritodel ed agli valutazioni questo espress da apprezzamenti e circa la erilevanza la operatività della previsione del detto accordo sindacale in ordine al lavoratori società di nelle "rientro" dei provenienza. E, come tali, dette considerazioni non ed idonei motivi di valgono ad integrare validi sede di legittimità, impugnazione nella presente involgendo, in vera sostanza, un sindacato attinente al merito della causa estraneo al giudizio di cassazione. 2.-Con il secondo motivo la società ricorrente Emer 12 denunzia "violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione degli artt. 2558 C.C. e segg. dell'art. 2112 cod. civ.; mancata e/o nonché illogica motivazione su un punto essenziale della controversia in relazione all'applicazione dei sentenza impugnatasuddetti articoli". Censura la nella parte in cui ha ritenuto applicabile nella fattispecie l'art. 2558 C.C. e sostiene invece, in via teorica, la applicabilità dell'art. 2112 C.C. nel testo antecedente la riforma apportata dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, quale norma speciale rispetto alla regolamentazione generale dei rapporti economici tra azienda cedente e azienda cessionaria contenuta negli artt. 2558, 2559 e 2560 cod. civ. La ricorrente rileva che il lle_ ramo d'azienda della società OY CO e riassicurazione L'Ancora che si occupava di era confluito, con il personale di cui facevano parte il VA e la NE, nella società Mill. Ri s.p.a. in data 27 maggio 1983; e che il ramo della società Italia Assicurazioni d'azienda titolare dell'obbligazione contenuta divenuta nell'accordo sindacale in questione, in quanto succeduta a titolo universale alla società OY CO e L'Ancora era stato ceduto alla società m 13 OY CO di assicurazioni s.p.a. in data 30 dicembre 1989. Evidenzia come il VA e la NE non fossero più dipendenti, da circa sette anni, della società Italia Assicurazioni;
e deduce che il citato art. 2558 non era applicabile alla anche perché tale norma riguarda ilfattispecie caso in cui al debito contrattuale si contrapponga, in rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale nei confronti del contraente ceduto, ipotesi non ricorrente nel caso in esame. Ribadisce che l'azienda acquirente non era mai stata a conoscenza dell'esistenza dell'obbligazione contrattuale fatta valere, né alcuna prova al riguardo era stata offerta dalle controparti, e che pertanto, facendosi riferimento all'art. 2112 C.C. nella formulazione originaria, che prevedeva detta conoscenza quale condizione dell'obbligazione dell'acquirente, tale obbligazione non era configurabile a carico di essa società ricorrente. 3.-Questo secondo motivo è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono, dovendosi all'ipotesianzitutto escludere la applicabilità, di specie, della norma dell'art. 2558 C.C. e ravvisarsi, quindi, la dedotta erronea applicazione Gome di tale norma. 14 Deve infatti ritenersi, in base a costante giurisprudenza, che l'art. 2558 c.c. nel prevedere, nel caso di trasferimento d'azienda, la successione nei contratti con riferimento ai "contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, che non abbiano carattere personale" (locuzione, quest'ultima, riferita esclusivamente al ristretto caso estraneo, comunque, alla presente fattispecie - della infungibilità sia oggettiva che soggettiva della prestazione, perché pattuita con esclusivo ed insostituibile riferimento alla persona dell'altro contraente, e riguardante quindi ipotesi ben più limitata di quella caratterizzata dal semplice "intuitus personale"), prende in considerazione, disponendo 1' automatico subentro dell'acquirente nella posizione di contraente, così come pure precisato in dottrina esclusivamente i cosiddetti contratti d'azienda, cioè quelli aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento della attività imprenditoriale, ed i cosiddetti contratti d'impresa non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa. La suddetta norma si 15 riferisce, dunque, ai contratti normalmente ed usualmente stipulati dall'imprenditore per l'esercizio della sua attività e direttamente connessi a questa, quali, ad esempio, i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, contratti d'appalto, quelli con gli agenti di commercio con i concessionari, e simili (cfr., in argomento, Cass. 12 aprile 2001 n. 5495; 8 luglio 1987 n. 5938). Sulla base di tanto, deve escludersi che il detto art. 2558 possa essere riferito ad accordi sindacali come quello di cui si discute, contenente la previsione del c.d. diretto al "rientro" dei lavoratori (dipendenti della s.p.a. Italia Assicurazioni passati, con il loro consenso, alle dipendenze della SOC. Mill. Ri.). La non riferibilità di tale norma ad accordi sindacali in materia di lavoro trova del resto conferma nel disposto del secondo comma, che prevede la facoltà del "terzo contraente" di "recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussista una giusta causa": ipotesi, questa, certamente non configurabile, anche sotto un profilo pratico ed esecutivo, con riguardo а Emr pattuizioni intervenute nel settore del lavoro tra 16 le rappresentanze della parti sociali 0 con l'intervento di queste, data la peculiarità della modalità di formazione e stipula degli accordi e dei contratti collettivi. Con riferimento, poi, a quanto affermato circa la sfera di nell'impugnata sentenza applicabilità del detto art. 2558, ed in ordine non può condividersi la alla sua interpretazione, sostenuta dal Tribunale - secondo cui tesi ivi l'art. 2558 C.C. dovrebbe essere interpretato estensivamente nel senso di essere applicabile anche a contratti non ancora eseguiti ex uno latere e addirittura a quelli con prestazioni a carico di una sola parte (peraltro non trasformati in "debito puro", come si esclude sia la pretesa qui azionata). perché in contrasto con la costante, recente ed anche risalente giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio ritiene dover aderire, nella quale ripetutamente si afferma che l'art. 2558 c.c. trova applicazione "nei contratti a prestazioni corrispettive stipulati dal dante causa e non ancora interamente eseguiti (nel senso che ciascun contraente sia ancora contemporaneamente creditore di una prestazione e debitore di un'altra) seprechè ms. si tratti di contratti non a carattere personale, 17 inerenti all'esercizio dell'impresa e non sogget ti a specifica diversa disposizione di legge (come nel caso dei contratti di lavoro, di consorzio e di edizione, regolati rispettivamente dagli artt. 2112 cod. civ., 2610 cod. civ. e 132 della legge 22 aprile 1941 n. 633)" (Cass. 14 febbraio 1979 n. 969; cfr. Cass. 10 marzo 1990 n. 1963; 20 luglio 8121; 29 aprile 1999 n. 4301; 8 giugno 1994 1991 n. n. 5534; 5 maggio 1995 n. 4873; 29 aprile 1998 n. 4367). Alla stregua della ora richiamata in Megiurisprudenza di questa Corte, poi ribadi va to, materia di successione nei contratti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda e rispetto alla disposizione generale del cit. art. 2558 C.C., il carattere di specialità della norma dell'art. 2112 C.C.: la applicabilità della qual norma (speciale) alla presente fattispecie, è stata peraltro esclusa nella sentenza impugnata soprattutto in base all'esatto, e decisivo rilievo che i lavoratori dipendevano da azienda diversa da quella oggetto del trasferimento. Ed infatti, come risulta dagli accertamenti in fatto operati dal giudice del merito, al momento del trasferimento del ramo Em r d'azienda (la "Direzione OY") alla società 18 OY CO di Assicurazioni, avvenuto nel dicembre 1989, i due lavoratori, attuali resistenti, non erano più alle dipendenze della società Italia Assicurazioni e quindi non più occupati presso quel ramo di tale società, oggetto del trasferimento: sicchè sotto tale profilo difettava un requisito essenziale per l'operat ività dell'art. 2112 C.C. nei confronti dell'attuale ricorrente. Oltre a ciò va ricordato che al momento di quel trasferimento non ancora intervenuta la era modifica dell'art. 2112 apportata dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 e che disciplinava espressamente (terzo comma) il subentro dell'acquirente dell'azienda trasferit a negli obblighi, in tema di trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento. Alla fattispecie in esame, pertanto, era comunque applicabile, in linea teorica, la norma dell'art. 2112 cit. nella formulazione originaria, che non conteneva alcuna regolamentazione circa la contrattazione collettiva, e che quindi giustificava la tesi, adottata dalla prevalente Eur. giurisprudenza - ed, in ipotesi, riferibile anche 19 al caso in esame, concernente la applicabilità di un accordo sindacale secondo cui in via di regola la contrattazione collettiva applicata dall'acquirente si sostituiva immediatamente a quella applicata dall'alienante, escludendosi, così una ultrattività della disciplina precedentemente operante (cfr. tra le altre Cass. 26 febbraio 1992 n. 2410). Sulla base delle considerazioni sin qui svolte deve escludersi la applicabilità della invocata disposizione dell'accordo sindacale 22 aprile 1983 nei confronti della società attuale ricorrente. 3.-In conclusione, per quanto sin qui argomentato, il primo motivo di ricorso Va respinto, mentre deve essere accolto il secondo motivo;
ed in accoglimento di tale secondo motivo, sussistendo il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto ivi denunziato, l'impugnata sentenza deve essere cassata. Poiché l'accertata violazione di norme di diritto deve far escludere come detto la operatività nei confronti della attuale ricorrente OY CO di Assicurazioni s.p.a. della disposizione dell'accordo sindacale posta a base della domanda, e non sono necessari ulteriori (nr. 20 accertamenti di fatto, la causa può esse re decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 primo comma c.p.c. con il rigetto della domanda proposta contro la società stessa dagli attuali resistenti NE AL e VA AN AT . Stimasi equa la compensazione tra le parti delle spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo motivo;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata;
e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ., rigetta la domanda proposta da NE AL e VA AN AT nei confronti del OY CO di Assicurazioni s.p.a.. Dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 28 settembre 2001. misuk il Presidente: No , O Gane Merce L L 0 3 A 1 3 S O S . B 5 Il Cons estensore: T A I . R T D , N A IL CANCELLERE ' A A L S T 3 L E S 7 pcelleria E P - O S D 8 P - 2 MAR. 286? I - I 1 M N S I Ogri 1 G N A O E E S D A IL CANCELLIERE I G E D A T G E E N , O L E O T S R T E I T A R S L I I L G D ' E E 21 O R D