Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 5495
CASS
Sentenza 12 aprile 2001

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In tema di trasferimento d'azienda, la "regula iuris" di cui all'art. 2258 cod. civ. (trasferimento al cessionario "ipso iure" di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale) si applica non soltanto ai contratti d'azienda, ma anche ai cosiddetti "contratti d'impresa", a quelli, cioè, aventi ad oggetto beni aziendali non appartenenti all'imprenditore, ma stipulati per l'esercizio dell'impresa (quali i contratti di assicurazione ovvero quelli che regolano i rapporti con i fornitori).

Commentari2

  • 1Affitto d’azienda, nella successione si trasferiscono i contratti "non personali"Accesso limitato
    Francesco Diana · https://www.eutekne.info/

  • 2Contratto di agenzia
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

    Scheda sintetica Il contratto di agenzia è disciplinato dal Codice civile art. 1742 e successivi, oltre che dagli Accordi collettivi economici sottoscritti con le organizzazioni sindacali. La normativa nazionale è stata da ultimo modifica in modo rilevante nel 1999, per renderla compatibile con quella comunitaria (Direttiva n. 86/653/CEE) Si tratta di un contratto, che deve essere provato per iscritto, con cui una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente) la conclusione di contratti in una zona determinata. L'incarico di promuovere comprende l'analisi attenta della zona assegnata, l'individuazione dei possibili interessati, la conduzione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 5495
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5495
Data del deposito : 12 aprile 2001

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