Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 1
In tema di trasferimento d'azienda, la "regula iuris" di cui all'art. 2258 cod. civ. (trasferimento al cessionario "ipso iure" di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale) si applica non soltanto ai contratti d'azienda, ma anche ai cosiddetti "contratti d'impresa", a quelli, cioè, aventi ad oggetto beni aziendali non appartenenti all'imprenditore, ma stipulati per l'esercizio dell'impresa (quali i contratti di assicurazione ovvero quelli che regolano i rapporti con i fornitori).
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- 1. Affitto d’azienda, nella successione si trasferiscono i contratti "non personali"Accesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
- 2. Contratto di agenziaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Scheda sintetica Il contratto di agenzia è disciplinato dal Codice civile art. 1742 e successivi, oltre che dagli Accordi collettivi economici sottoscritti con le organizzazioni sindacali. La normativa nazionale è stata da ultimo modifica in modo rilevante nel 1999, per renderla compatibile con quella comunitaria (Direttiva n. 86/653/CEE) Si tratta di un contratto, che deve essere provato per iscritto, con cui una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente) la conclusione di contratti in una zona determinata. L'incarico di promuovere comprende l'analisi attenta della zona assegnata, l'individuazione dei possibili interessati, la conduzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ ITALIANA CAUZIONI COMPAGNIA DI ASICURAZIONI E RIASICURAZIONI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIA 10, presso l'avvocato CASTAGNI GIANCARLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CIMI MONTUBI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. MASCAGNI 154, presso l'avvocato SAMORY LUIGI VITA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITUCCI PAOLO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO LF SpA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3502/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 19/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Castagni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Vitucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IM BI PA chiedeva al Presidente del Tribunale di Monza decreto ingiuntivo per la somma di L.
1.242.300.000 nei confronti di SI., Società Italiana Cauzioni PA, in base alla fideiussione prestata per le obbligazioni assunte nei suoi confronti dalla OD PA per la esecuzione di lavori in Libia. SI proponeva opposizione notificando la citazione anche a OD nella persona del curatore dell'intervenuto fallimento, formulando anche talune eccezioni di rito non più rilevanti. Nel merito, tra l'altro, negava che l'opposta IM BI potesse vantare di essere succeduta nell'originario rapporto stabilito con essa IC da PA BI, ai sensi dell'art. 2558 CC.. Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti del fallimento OD, il Tribunale rigettava l'opposizione di SI. Quest'ultima proponeva appello reiterando le precedenti difese e deducendo in particolare la inoperatività della fideiussione a seguito di transazione tra BI e OD e la configurabilità nel caso di specie di un autonomo contratto di garanzia. Resisteva IM BI e la Corte di Milano nel merito riformava la prima decisione accogliendo il primo motivo dell'appello con il quale IC aveva sostenuto la carenza di legittimazione di IM BI per la inoperatività del contratto di cessione della azienda da parte di BI PA, attesa la natura personale del rapporto in questione, espressamente previsto dall'art. 2558 cc. come presupposto per la eccezione alla regola da esso dettata.
IM BI PA ricorreva in cassazione e la
Pertanto, affermava pure la Corte Suprema, resta a carico di chi invoca gli effetti della cessione la dimostrazione della notizia o della conoscenza del trasferimento dell'azienda da parte del terzo contraente nonché del momento nel quale tale notizia sia a questi pervenuta.
Conformemente a tale principio la sentenza della cassazione rinviava la causa ad altro giudice del merito perché procedesse alla indagine sui fatti in base ai quali la società cedente assumeva che il terzo contraente IC aveva avuto conoscenza della cessione e tuttavia non aveva esercitato alcun recesso. Tale indagine infatti non era stata compiuta dal giudice di merito che aveva erroneamente presupposto come necessaria un'attività positiva di comunicazione del contratto di cessione da parte del cedente.
La nuova Corte milanese davanti alla quale il processo veniva riassunto, riformando la sentenza del Tribunale accoglieva l'appello. Per quanto rileva in questa sede tale secondo il giudice riteneva non provata la allegazione di IC secondo la quale la trasmissione della garanzia era stata esclusa da un accordo tra le parti. Negava quindi che nella specie ricorresse l'Ipotesi di un autonomo contratto di fideiussione avente carattere personale, come tale escluso dall'applicazione della regola del primo comma dell'art. 2558 cc. Negava pure che la cosiddetta garanzia a prima richiesta contrasti con i principi del nostro ordinamento e riteneva infondata la exceptio doli avanzata pure dalla IC riguardo alla escussione pretesa dalla appellata.
Contro questa sentenza ricorre in Cassazione SI con tre motivi. Resiste IM BI con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso IC lamenta la violazione dell'art. 2258 cc nonché la motivazione insufficiente sul relativo punto.
Sostiene che il rapporto di garanzia del quale si pretende La avvenuta trasmissione aveva invece carattere personale per l'evidente intuitus personae che lo contraddistingueva.
2) Osserva il collegio che il carattere chiuso del giudizio di rinvio conseguente ad una pronuncia di cassazione imponeva al giudice di merito di indagare esclusivamente nell'ambito giuridico delimitato dalla
La Corte milanese pertanto ha proceduto a tale disamina escludendo con motivazione adeguata tutti i presupposti della intrasmissibilità ai sensi dell'art. 2258 cc. La sentenza impugnata ha innanzitutto accertato che la allegazione di IC di una volontà contrattuale opposta alla trasmissione ipso iure del contratto è rimasta tale giacché non è stata in alcun modo suffragata. La Corte milanese sul punto si è preoccupata anche di notare la inammissibilità dei tentativi della appellata di introdurre, attraverso il richiamo ad atti assunti nelle precedenti fasi, elementi capaci di renderla esente dal suo onere probatorio così come fissato dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto il nuovo esame di merito. Quindi ancora la corte di Milano ha rilevato che è del tutto arbitrario sottintendere una distinzione tra i contratti di azienda in senso tecnico e quelli di impresa, tra i quali ultimi collocare il contratto di cui è causa e quindi affermare la inapplicabilità ai medesimi soltanto della regola dell'art. 2558 cc. La giurisprudenza della corte suprema infatti da tempo ha dato luogo ad uno stabile orientamento che il collegio condivide, secondo il quale anche i cosiddetti contratti di impresa distinti da quelli di azienda che includerebbero solo i negozi che hanno per oggetto beni aziendali non appartenenti all'imprenditore ma stipulati per l'esercizio dell'impresa come i contratti di assicurazione o quelli che regolano i rapporti con i fornitori, rientrano nella disciplina della trasferibilità ipso iure, (cfr.
La allegata esigenza di tutela del terzo contraente, con il cedente, che potrebbe non gradire come suo successore il cessionario di una impresa, non viene in rilievo in questa fattispecie che, si ripete, riguarda il regolamento degli interessi in conflitto tra cedente cessionario della impresa.
L'interesse del terzo è espressamente preso in considerazione del terzo comma dell'art. 2558 in esame laddove, appunto, si prevede il suo diritto al recesso dal contratto per giusta causa, ovvero come la dottrina più autorevole ha sempre ritenuto, nel caso in cui per ragioni estrinseche al contratto la sostituzione dell'acquirente all'alienante realizza una situazione in vista della quale il terzo, se l'avesse conosciuta a tempo, si sarebbe rifiutato di contrarre (cfr. per taluni spunti,
Il motivo è infondato laddove allega violazioni di legge, mentre è inammissibile laddove tenta di superare i limiti del giudizio di rinvio. Esso deve essere pertanto rigettato.
2) Con il secondo motivo IC lamenta la motivazione omessa e/o contraddittoria sul punto della sua richiesta istruttoria relativa agli atti di causa, a partire dal decreto ingiuntivo, dai quali si sarebbe dovuto trarre che le parti dell'appalto all'origine della fideiussione avevano dato vita ad una novazione, e che la exceptio doli sulla escussione era fondata.
2a) La complessiva doglianza, avanzata in modo generico e con qualche sovrapposizione, è infondata. La Corte di merito ha chiarito come si è detto esaminando il primo motivo, che attesa la natura del giudizio di rinvio è inammissibile il mero rinvio agli atti delle precedenti fasi per supplire ad una carenza probatoria. Per di più ancora una volta IC tenta, inammissibilmente, di introdurre nella fase di legittimità l'esame del fatto che la corte di merito in base alla cennata
3) Con il terzo motivo la IC lamenta la violazione dell'art. 1362 cc. e la motivazione inadeguata sul relativo punto.
Sostiene che la Corte di merito ha qualificato il contratto de quo come contratto autonomo di garanzia in base ad una cattiva lettura del testo.
La doglianza, che non argomenta affatto la allegazione suddetta ma semplicemente statuisce la propria interpretazione a quella della corte di merito, è inammissibile.
4) Il ricorso contiene anche una richiesta di cancellazione di frasi offensive contenute nel controricorso. La frase in questione che accusa IC di avere esposto in modo "falso" il contenuto della decisione impugnata, non va oltre la critica energica e non tocca la persona dell'autore della criticata esposizione. La richiesta non deve essere accolta.
5) Il ricorso deve essere respinto. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in L. 464.200, oltre a L. 15.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2001