Sentenza 26 maggio 2004
Massime • 1
In tema di diffamazione commessa tramite spedizione di una missiva, il reato si consuma nel luogo ove la comunicazione a più persone di fatti idonei a ledere l'altrui reputazione è avvenuta, a nulla rilevando l'originario diverso indirizzo presso il quale la lettera viene spedita, nè il luogo di apprensione del suo contenuto da parte della persona offesa.
Commentario • 1
- 1. Campagna diffamatoria: Il termine della querela parte da quando il messaggio diventa intellegibile.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 maggio 2022
Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Potenza ha affermato che, in tema di diffamazione, "qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di "campagna di stampa" in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in "itinere"". Tribunale Potenza (GM Dott. Francesco Valente), 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.132 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto di citazione diretta a giudizio del 30 ottobre 2020 l'imputato Sc.An. è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 31563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31563 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 26/05/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2529
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 001097/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIUD. PACE BIELLA;
nei confronti del Giudice di Paca di Mantova;
nel procedimento a carico di:
BRUNI GI BRUNO;
con ORDINANZA del 27/10/2003;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vitaliano Esposito che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Mantova;
OSSERVA
Con ordinanza del 27/10/2003 il Giudice di Pace di Biella ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Giudice di Pace di Monza che aveva con precedente provvedimento del 28/4/2003 dichiarato la propria incompetenza per territorio a giudicare sul ricorso immediato presentato da EL De PO contro l'avv.to Gian Bruno Bruni. Il Giudice di Biella ha sostenuto che, trattandosi di diffamazione commessa tramite missiva (asseritamente contenente espressioni ingiuriose del Bruni nei confronti della De PO) spedita alla sede legale in Biella della CONSIMA s.r.l. ma recapitata ancora in busta chiusa alla sede operativa della società in Agrate Brianza, dove la lettera era stata aperta e protocollata, la competenza apparteneva al Giudice di Pace di Monza che quindi si era erroneamente spogliato del procedimento.
Il conflitto -sussistente- va risolto nel senso indicato dal Giudice rimettente. Deve infatti ritenersi pacifico, sulla base sia del tenore dell'atto introduttivo del giudizio sia di quanto concordemente affermato dalle difese in sede di udienza, che la percezione e la propalazione delle espressioni asseritamente ingiuriose si è verificata in Agate Brianza, presso la sede operativa della CONSIMA s.r.l. Ne consegue che, essendo la diffamazione reato istantaneo che si realizza con la comunicazione a più persone di fatti idonei a ledere l'altrui reputazione, il reato per cui è processo (commesso a mezzo spedizione di una lettera) si è all'evidenza consumato nel luogo ove siffatta comunicazione è avvenuta, nulla rilevando l'originario diverso indirizzo presso il quale la missiva asseritamente contenente le espressioni ingiuriose era stata spedita nonché il luogo di apprensione del fatto da parte della persona offesa, ed altresì non essendo certo applicabili alla fattispecie in esame le diverse regole in materia di competenza territoriale introdotte dalla legge n. 223/90 per la diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive in relazione ai soggetti in tale legge specificamente indicati. Alla stregua di quanto sopra deve pertanto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Monza al quale gli atti devono conseguentemente essere trasmessi.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Monza cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004