Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 31563
CASS
Sentenza 26 maggio 2004

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Massime1

In tema di diffamazione commessa tramite spedizione di una missiva, il reato si consuma nel luogo ove la comunicazione a più persone di fatti idonei a ledere l'altrui reputazione è avvenuta, a nulla rilevando l'originario diverso indirizzo presso il quale la lettera viene spedita, nè il luogo di apprensione del suo contenuto da parte della persona offesa.

Commentario1

  • 1Campagna diffamatoria: Il termine della querela parte da quando il messaggio diventa intellegibile.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 maggio 2022

    Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Potenza ha affermato che, in tema di diffamazione, "qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di "campagna di stampa" in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in "itinere"". Tribunale Potenza (GM Dott. Francesco Valente), 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.132 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto di citazione diretta a giudizio del 30 ottobre 2020 l'imputato Sc.An. è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 31563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31563
Data del deposito : 26 maggio 2004

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