Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2009, n. 42884
CASS
Sentenza 21 ottobre 2009

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Massime1

È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiari non luogo a provvedere. (Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari aveva rilevato il mancato espletamento di indagini preliminari, tali non potendosi qualificare la propedeutica attività investigativa della polizia giudiziaria).

Commentario1

  • 1Pseudonotizia di reato contestata: non avocazione ma trasmissione al GIP (Cass. 49485/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 novembre 2020

    Soltanto al publico ministero compete l'identificazione, tra le informazioni e le comunicazioni che gli pervengono, della notizia di reato e, quindi, a contrario, della pseudonotizia, per la cui archiviazione non deve perciò intervenire il giudice delle indagini preliminari. Per evitare comunque l'esclusione erronea di notizie di reato tramite l'iscrizione al registro delle pseudonotizie, il giudice, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto al registro delle pseudo notizie, non può rimettere gli atti al PM dichiarando non luogo a provvedere, bensì procede all'esame e, se ve ne sono i presupposti, anche all'archiviazione di un fascicolo rubricato a mod. 45. Quando il querelante …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2009, n. 42884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42884
Data del deposito : 21 ottobre 2009

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