Sentenza 21 ottobre 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiari non luogo a provvedere. (Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari aveva rilevato il mancato espletamento di indagini preliminari, tali non potendosi qualificare la propedeutica attività investigativa della polizia giudiziaria).
Commentario • 1
- 1. Pseudonotizia di reato contestata: non avocazione ma trasmissione al GIP (Cass. 49485/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 novembre 2020
Soltanto al publico ministero compete l'identificazione, tra le informazioni e le comunicazioni che gli pervengono, della notizia di reato e, quindi, a contrario, della pseudonotizia, per la cui archiviazione non deve perciò intervenire il giudice delle indagini preliminari. Per evitare comunque l'esclusione erronea di notizie di reato tramite l'iscrizione al registro delle pseudonotizie, il giudice, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto al registro delle pseudo notizie, non può rimettere gli atti al PM dichiarando non luogo a provvedere, bensì procede all'esame e, se ve ne sono i presupposti, anche all'archiviazione di un fascicolo rubricato a mod. 45. Quando il querelante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2009, n. 42884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42884 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 2706
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 14645/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA;
nei confronti di:
1) IGNOTI;
avverso l'ordinanza n. 1/2009 GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, del 11/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO. Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. RUSSO Rosario Giovanni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e per la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 11 marzo 2009 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania ha deliberato non luogo a provvedere sulla richiesta di archiviazione di procedimento non iscritto nel registro delle notizie di reato, bensì nel registro modello 45.
Dato atto del contrario principio fissato da questa Corte a Sezioni Unite, con sentenza 22 novembre 2000, n. 34/2001, il giudice a quo ha obiettato che nel caso di specie non erano state espletate indagini preliminari;
che in tal senso non poteva qualificarsi la propedeutica attività investigativa della polizia giudiziaria;
che, in carenza di reato, non era prospettabile opposizione alcuna della persona offesa;
che nel caso della sopravvenienza di nuovi elementi il Pubblico Ministero avrebbe potuto procedere a iscrizione nel registro delle notizie di reato e alle indagini del caso.
2. - Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica, mediante atto recante la data del 27 marzo 2009, col quale denunzia l'abnormità della ordinanza, deducendo che le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice per le indagini preliminari ha sempre l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., sulla richiesta di archiviazione, nulla rilevando la mancata iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato;
e che la decisione "di non luogo a provvedere", adottata dal giudice per le indagini preliminari comporta la stasi del procedimento.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 2 luglio 2009, richiamato l'arresto delle Sezioni Unite, argomenta adesivamente: "non avrebbe senso che il giudice rifiuti il potere di controllo .. sulla istanza d'inazione, espressamente assegnatogli dall'ordinamento a garanzia dell'obbligatorietà della azione penale e dei principi di uguaglianza e di legalità". 4. - Il ricorso è fondato.
Questa Corte a Sezioni Unite (sentenza 22 novembre 2000, n. 34/2001) ha fissato i seguenti principi di diritto:
(a):
In tema di azione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. (c.d. mod. 21) ha come esito necessitato l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, l'iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (c.d. mod. 45) può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l'eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di reiscrizione degli atti nel registro mod. 21, in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato ne' su quella valutazione, ne' sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro.
(b):
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiari non luogo a provvedere sulla richiesta, disponendo la restituzione degli atti stessi al pubblico ministero, sul rilievo della natura di quell'iscrizione, indicativa dell'inesistenza di una notitia criminis.
Non si apprezzano ragioni per promuovere (mediante nuova rimessione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p.) la revisione dell'indirizzo affermato.
Appare insuperabile la considerazione contenuta nel citato arresto (e riportata in nota nel parere del procuratore generale della Repubblica presso questa Corte), secondo la quale: "in ogni momento il Pubblico Ministero può riconsiderare la natura dell'atto iscritto nel registro delle pseudonotizie e, qualora ritenga (per elementi sopravvenuti o per diversa valutazione) trattarsi di notizia di reato, iscriverla nell'apposito registro previsto dall'art. 335 c.p.p.. Ma la valutazione del Pubblico Ministero è decisiva anche nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, ometta di trascrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 e presenti direttamente la richiesta di archiviazione al Giudice. In tal caso il giudice non ha il potere di sindacare le modalità di iscrizione dell'atto in un registro piuttosto che nell'altro, ne' quello di contestare la valutazione (esplicita o implicita) sulla natura dell'atto formulata dal P.M. con la richiesta di archiviazione, ma solo i poteri concessigli dall'art. 409 c.p.p. di emettere decreto di archiviazione, disporre l'udienza camerale, formulare l'imputazione coatta".
Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2009