Sentenza 27 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di riabilitazione, la competenza a provvedere sulla relativa istanza appartiene al Tribunale di sorveglianza anche nel caso in cui sia stata pronunziata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo la pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. equiparata a una sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2006, n. 41314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41314 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 27/10/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3177
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 024454/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB. SORV. FIRENZE - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE PISTOIA - CONFLITTO;
ORDINANZA del 02/03/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA A., che ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice dell'esecuzione di Pistoia. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 2 dicembre 2005 il Tribunale di Pistoia dichiarava la propria incompetenza a pronunziarsi sull'istanza avanzata da AR ZI, volta ad ottenere la riabilitazione ai sensi dell' art. 178 c.p. in relazione alla sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa il 16 giugno 2000 (irrevocabile il 16 settembre 2000)
in relazione al reato previsto dalla L. 20 dicembre 1958, n. 75, art.3, comma 1, n. 4, e comma 4, n. 7 e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Ad avviso del Tribunale di Pistoia, infatti, in base al tenore letterale dell'art. 683 c.p.p., la competenza a decidere in ordine alla domanda di riabilitazione appartiene al Tribunale di sorveglianza e a tale regola non fa eccezione la sentenza di applicazione concordata della pena ex art. 444 c.p.p., stante la sua equiparazione ad una pronunzia di condanna ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 2 marzo 2006, ha sollevato conflitto negativo di competenza, sul rilievo che l'art. 683 c.p.p. limita la competenza a provvedere in ordine all'istanza di riabilitazione in relazione a "precedenti condanne", mentre la sentenza adottata a norma dell'art. 444 c.p.p. non può essere qualificata tale.
OSSERVA IN DIRITTO
Il conflitto, ammissibile in rito, sussiste, in quanto si è verificata una situazione di stallo processuale, prevista dall'art.28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte.
Tale conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal Tribunale di Pistoia.
Il Collegio, pur consapevole di un pregresso orientamento di segno contrario (Sez. 1^, 5 febbraio 2004, n. 10028, ric. Turano, rv. 227122) rileva che, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la decisione sulla istanza di riabilitazione appartiene alla competenza del Tribunale di sorveglianza in applicazione della regola generale posta dall'art. 683 c.p.p.. Questa disposizione prevede la competenza del Tribunale di sorveglianza con riferimento alle sentenze di condanna. Alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte è possibile affermare che la sentenza di patteggiamento è equiparata legislativamente ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga (Sez. Un. 29 novembre 2005, n. 17781, ric. Diop, rv. 233518 che hanno stabilito che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa). Nè, sotto altro profilo, si può sostenere che non sussiste alcun interesse ad ottenere la riabilitazione quando l'interessato si è avvalso del procedimento previsto dall'art. 444 c.p.p. patteggiando la pena, in quanto, in tal caso, la legge prevede che, con il decorso del tempo stabilito, il reato si estingue (v. in tal senso Sez. 1^, 15 ottobre 2004, n. 44665, ric. De Vita, rv. 230072; Sez. 4^, 19 febbraio 1999, n. 534, ric. Martellini, rv. 212990). Invero, alla luce della L. 11 giugno 2004, n. 145, art. 3, comma 1, lett. a), che, a modifica dell'originaria previsione contenuta nell'art. 179 c.p., comma 1, ha ridotto a tre anni il periodo di tempo trascorso dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinto per formulare la domanda di riabilitazione, sussiste il concreto e attuale interessato - del condannato, nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione concordata della pena, a formulare l'istanza e ad ottenere una decisione.
Per tutte queste ragioni deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Firenze, cui gli atti devono essere trasmessi.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Firenze, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2006