Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2015, n. 30938
CASS
Sentenza 10 giugno 2015

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È "convenzionalmente" legittima l'applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore delle norme che le disciplinano, poichè le stesse, in quanto connotate da natura preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di "pena" di cui all'art. 7 CEDU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2015, n. 30938
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30938
    Data del deposito : 10 giugno 2015

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